Language of document : ECLI:EU:C:2018:583

Causa C‑528/16

Confédération paysanne e altri

contro

Premier ministre e Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire e de la Forêt

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – Mutagenesi – Direttiva 2001/18/CE – Articoli 2 e 3 – Allegati I A e I B – Nozione di “organismo geneticamente modificato” – Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente e considerati sicuri – Nuove tecniche e nuovi metodi di mutagenesi – Rischi per la salute umana e l’ambiente – Margine discrezionale degli Stati membri in fase di trasposizione della direttiva – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Varietà di piante rese resistenti agli erbicidi – Articolo 4 – Ammissione nel catalogo comune delle varietà geneticamente modificate ottenute mediante mutagenesi – Requisito in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente – Esenzione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18 – Organismo geneticamente modificato – Nozione – Organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, artt. 2, punto 2, a) e b), e 3, § 1, e allegato I A e B]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18 – Ambito di applicazione – Organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni e considerati sicuri – Esclusione – Organismi ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, considerando 17, art. 3, § 1, e allegato I B, punto 1)

3.        Agricoltura – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Direttiva 2002/53 – Ammissione delle varietà nel catalogo comune – Presupposti – Rispetto dei requisiti in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente – Esenzione – Varietà geneticamente modificate ottenute mediante tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni e considerate sicure

(Direttiva del Consiglio 2002/53, art. 4, § 4)

4.        Ravvicinamento delle legislazioni – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18 – Organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni e considerati sicuri – Facoltà degli Stati membri di assoggettare siffatti organismi agli obblighi previsti dalla direttiva in parola, o ad altri obblighi – Presupposti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 3, § 1, e allegato I B, punto 1)

1.      L’articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono organismi geneticamente modificati ai sensi di tale disposizione.

A tal riguardo, l’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2001/18 precisa che, ai fini della definizione di OGM, la modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l’impiego delle tecniche elencate nell’allegato I A, parte 1, a tale direttiva. Orbene, benché tale allegato I A, parte 1, della direttiva in parola non riguardi esplicitamente le tecniche o i metodi di mutagenesi, questa circostanza non è tale da escludere che gli organismi ottenuti mediante tali tecniche o metodi rientrino nella definizione di OGM di cui all’articolo 2, punto 2, di questa medesima direttiva. Infatti, occorre rilevare che, da un lato, come emerge dall’espressione «tra l’altro» inclusa nel primo periodo della parte 1 dell’allegato I A alla direttiva 2001/18, l’elenco delle tecniche di modificazione genetica contenuto in tale parte non è tassativo. Di conseguenza, non si può ritenere che tale elenco escluda altre tecniche di modificazione genetica rispetto a quelle che sono ivi esplicitamente considerate. Dall’altro, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione europea non ha incluso la mutagenesi nell’elenco tassativo delle tecniche che non comportano modificazioni genetiche, di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/18, in combinato disposto con la parte 2 dell’allegato I A a quest’ultima. Al contrario, la mutagenesi è espressamente citata, nell’allegato I B a tale direttiva, tra le tecniche e i metodi di «modificazione genetica» ai quali fa riferimento l’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, relativo agli organismi che devono essere esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultima.

(v. punti 33‑37, 54, dispositivo 1)

2.      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza.

In tali circostanze, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a quest’ultima, non può essere interpretato nel senso di escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva organismi ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l’adozione della direttiva in parola. Infatti, un’interpretazione del genere porterebbe a disconoscere l’intenzione del legislatore dell’Unione, riflessa nel considerando 17 di tale direttiva, di escludere dal suo ambito di applicazione solo organismi ottenuti tramite tecniche o metodi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza. Ne consegue che un’interpretazione della deroga contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a quest’ultima, che escludesse dall’ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l’obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare.

(v. punti 51, 53, 54, dispositivo 1)

3.      L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, deve essere interpretato nel senso che sono esentate dagli obblighi previsti da tale disposizione le varietà geneticamente modificate ottenute con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza.

(v. punto 68, dispositivo 2)

4.      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a quest’ultima, nei limiti in cui esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, deve essere interpretato nel senso che esso non ha come effetto quello di privare gli Stati membri della facoltà di assoggettare siffatti organismi, nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci sancite dagli articoli da 34 TFUE a 36 TFUE, agli obblighi previsti dalla direttiva in parola, o ad altri obblighi.

Infatti, il legislatore dell’Unione ha escluso questi stessi organismi dall’ambito di applicazione di tale direttiva senza precisare, in alcun modo, il regime giuridico al quale possono essere assoggettati. In particolare, dalla direttiva in parola non emerge che la circostanza che gli organismi ottenuti attraverso tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni, con una lunga tradizione di sicurezza, siano esclusi da tale ambito di applicazione implichi che gli interessati potrebbero liberamente disseminarli nell’ambiente in modo deliberato o immettere sul mercato, all’interno dell’Unione, siffatti organismi in quanto prodotti o componenti di prodotti.

Pertanto, la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a quest’ultima, non può essere interpretata nel senso di impedire agli Stati membri di legiferare in tale settore.

(v. punti 80‑82, dispositivo 3)