Language of document : ECLI:EU:C:2022:820

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 20 ottobre 2022 (1)

Causa C393/21

Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

con l’intervento di

Arik Air Limited,

Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON),

antstolis Marekas Petrovskis

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Sospensione dell’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo – Presupposti – Circostanze eccezionali – Nozione – Misure di limitazione del procedimento di esecuzione – Effetti del certificato di titolo esecutivo europeo – Sospensione nello Stato membro d’origine dell’esecutività della decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo»






1.        Il processo di elaborazione della norma, sia nazionale sia (soprattutto) europeo, è spesso complesso e laborioso. Di conseguenza, non è raro constatare, nei testi alla fine adottati, la presenza di disposizioni la cui formulazione vaga serve a risolvere i problemi di negoziazione della norma e lascia al giudice il compito di decidere là dove il legislatore non è riuscito a farlo.

2.        Nella presente causa, la Corte dovrà infatti interpretare la nozione onnicomprensiva di «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 805/2004 (2), che condiziona la possibilità per il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo (in prosieguo: il «TEE») nello Stato membro d’origine.

I.      Contesto normativo

3.        Sono rilevanti nell’ambito della presente causa gli articoli 6, 10, 11, 21 e 23 del regolamento n. 805/2004.

II.    Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

4.        Il 14 giugno 2019 l’Amtsgericht Hünfeld (Tribunale circoscrizionale di Hünfeld, Germania) ha notificato alla Arik Air Ltd un’ingiunzione di pagamento dell’importo di EUR 2 292 993,32 unitamente agli interessi, a favore della Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH e ha poi emesso, il 24 ottobre 2019, un mandato di esecuzione parziale sulla base del quale tale organo giurisdizionale ha adottato e fornito, il 2 dicembre 2019, un certificato di TEE.

5.        Ad un ufficiale giudiziario operante in Lituania è stata presentata una domanda di esecuzione conformemente a tale certificato e, il 24 gennaio 2020, è stato pignorato un aeromobile civile appartenente alla Arik Air.

6.        La Arik Air ha presentato al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania), sulla base dell’articolo 10 del regolamento n. 805/2004, una domanda diretta all’annullamento del certificato di TEE e alla cessazione del recupero forzato del credito (3), invocando la notifica irregolare degli atti processuali da parte dell’Amtsgericht Hünfeld (Tribunale circoscrizionale di Hünfeld), che aveva causato il mancato rispetto del termine per proporre opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa da tale organo giurisdizionale.

7.        La società debitrice ha inoltre presentato all’ufficiale giudiziario procedente una domanda di sospensione del procedimento di esecuzione fino alla decisione definitiva dell’organo giurisdizionale tedesco sulla revoca del certificato di TEE e sulla cessazione del recupero forzato del credito. Con atto del 25 marzo 2020, l’ufficiale giudiziario ha rifiutato di accogliere tale domanda, considerando che la normativa nazionale pertinente non prevedeva la possibilità di una simile sospensione per il fatto che il giudice dello Stato membro d’origine sia stato adito con un ricorso di annullamento della decisione giurisdizionale originaria.

8.        Con ordinanza del 9 aprile 2020, il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno) ha subordinato la sospensione dell’esecuzione forzata della decisione giudiziaria certificata come TEE adottata dall’Amtsgericht Hünfeld (Tribunale circoscrizionale di Hünfeld) al deposito di una cauzione di EUR 2 000 000 (4) e ha constatato che la Arik Air non aveva dimostrato che il titolo esecutivo fosse viziato da irregolarità, né che i termini per proporre opposizione fossero stati superati senza che vi fosse stata colpa da parte sua.

9.        La Arik Air ha proposto ricorso avverso il rifiuto dell’ufficiale giudiziario di sospendere il procedimento dinanzi al Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas, Lituania) e ha chiesto l’applicazione di provvedimenti conservativi. Con ordinanza dell’11 giugno 2020, tale organo giurisdizionale ha respinto il ricorso.

10.      Decidendo sull’appello interposto dalla Arik Air avverso tale ordinanza, il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania), con ordinanza del 25 settembre 2020, ha annullato la decisione del giudice di primo grado e ha disposto la sospensione del procedimento di esecuzione in attesa della decisione definitiva dell’organo giurisdizionale tedesco sulle domande della Arik Air. Il giudice d’appello ha considerato che, tenuto conto del rischio di danno sproporzionato potenzialmente derivante dal procedimento di esecuzione, la proposizione di un ricorso avverso il certificato di TEE dinanzi al giudice dello Stato membro d’origine costituisse un motivo sufficiente per sospendere tale procedimento. Esso ha inoltre ritenuto, contrariamente al giudice di primo grado, che, poiché la cauzione fissata dall’organo giurisdizionale tedesco non era stata versata in tale fase del procedimento, non sussistesse alcun motivo per cui detto organo giurisdizionale fosse legittimato a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di sospensione degli atti di esecuzione.

11.      La Lufthansa Technik AERO Alzey ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Come debba essere interpretata, alla luce degli obiettivi del regolamento n. 805/2004, in particolare l’obiettivo di rendere più celere e semplice l’esecuzione delle decisioni giudiziarie degli Stati membri e di garantire l’effettiva tutela del diritto a un equo processo, la nozione di “circostanze eccezionali” di cui all’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004. Quale sia il potere discrezionale di cui dispongono le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione nell’interpretare [tale] nozione (...).

2)      Se circostanze come quelle della presente fattispecie, relative a un procedimento giudiziario nello Stato d’origine in cui si statuisce su una questione riguardante l’annullamento della decisione giudiziaria sulla base della quale è stato rilasciato un titolo esecutivo europeo, debbano essere considerate rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004. Quali siano i criteri secondo i quali valutare la procedura di impugnazione nello Stato membro d’origine e quanto debba essere ampia la valutazione del procedimento che ha luogo nello Stato membro d’origine e che viene svolta dalle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione.

3)      Quale sia l’oggetto della valutazione in sede di decisione sull’applicazione della nozione di “circostanze eccezionali” di cui all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004: se si debba valutare l’impatto delle rispettive circostanze della controversia nel caso in cui la decisione giudiziaria dello Stato d’origine sia impugnata nello Stato d’origine; se si debba analizzare l’eventuale utilità o pregiudizio della corrispondente misura specificata all’articolo 23 [di tale] regolamento, o se si debbano analizzare la capacità economica del debitore di soddisfare la decisione giudiziaria o altre circostanze.

4)      Se, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, sia possibile applicare simultaneamente più misure fra quelle menzionate in tale articolo. In caso di risposta affermativa a tale questione, su quali criteri debbono fondarsi le autorità competenti dello Stato dell’esecuzione per statuire sulla fondatezza e sulla proporzionalità dell’applicazione di più di una di tali misure.

5)      Se il regime giuridico di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012](5) debba applicarsi a una decisione giudiziaria dello Stato d’origine relativa alla sospensione (o all’annullamento) dell’esecutività o se sia applicabile un regime giuridico analogo a quello previsto all’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

12.      Hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente nel procedimento principale, il governo lituano e la Commissione europea. Le parti nel procedimento principale, il governo lituano e la Commissione hanno presentato osservazioni orali all’udienza dell’8 settembre 2022.

IV.    Analisi

A.      Sulle prime quattro questioni pregiudiziali

13.      Con tali quattro questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio interroga la Corte sul significato e sulla portata dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 per quanto riguarda sia l’interpretazione della nozione di «circostanze eccezionali» che giustificano la sospensione del procedimento di esecuzione e la portata della competenza, a tale riguardo, del giudice dell’esecuzione (prima, seconda e terza questione), sia la possibilità di applicazione congiunta di tale misura con una limitazione del medesimo procedimento (quarta questione).

14.      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (6).

15.      Occorre constatare che l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri. Sebbene l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento preveda che i procedimenti di esecuzione siano disciplinati dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione, esso fa salve le disposizioni del capo IV del medesimo regolamento e, in particolare, l’articolo 23, che definisce espressamente le condizioni di una possibile sospensione o limitazione del procedimento di esecuzione nell’ipotesi specifica di un ricorso giurisdizionale precedentemente proposto dal debitore nello Stato membro d’origine (7).

16.      Il riferimento al diritto dello Stato membro dell’esecuzione, contenuto nell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004, non riguarda, a mio avviso, gli elementi costitutivi della nozione di «circostanze eccezionali», che è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Tale riferimento non riguarda neanche la questione della relazione tra limitazione e sospensione del procedimento di esecuzione.

17.      Occorre ricordare che l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione costituisce un’esigenza fondamentale dell’ordinamento giuridico europeo (8) e condiziona, nel caso di specie, la realizzazione dell’obiettivo di una libera circolazione delle decisioni giudiziarie certificate come TEE, conformemente all’articolo 1 del regolamento n. 805/2004. Tale applicazione uniforme implica, pertanto, che la sospensione del procedimento di esecuzione di una simile decisione, pur essendo disciplinata dalle norme processuali nazionali per quanto riguarda, in particolare, la forma dell’atto introduttivo, gli organi coinvolti nel procedimento o i termini applicabili, sia soggetta in tutti gli Stati membri a condizioni di concessione uniformi.

1.      Sullinterpretazione letterale

18.      Una semplice interpretazione letterale dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 consente di fornire vari chiarimenti quanto al significato e alla portata di tale disposizione.

19.      In primo luogo, la sospensione o la limitazione del procedimento di esecuzione, che dipendono esclusivamente da un’iniziativa del debitore, sono previste in un caso particolare, nel senso che esse sono indissolubilmente legate alla sussistenza di un procedimento giurisdizionale, avviato dal debitore nello Stato membro d’origine, riguardante la decisione giudiziaria certificata come TEE o il certificato stesso al fine di ottenerne la rettifica o la revoca ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 805/2004. Si tratta di una condizione preliminare, necessaria ma non sufficiente.

20.      In secondo luogo, l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 enuncia che il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione «può» limitare o sospendere il procedimento di esecuzione. L’uso di tale verbo rivela che si tratta di una facoltà il cui esercizio rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito all’organo interessato, dato che la sola contestazione di una decisione giudiziaria certificata da un TEE o la sola domanda di rettifica o di revoca del certificato di TEE presentata nello Stato membro d’origine non può, di per sé e necessariamente, comportare la limitazione o la sospensione del procedimento di esecuzione. Resta il fatto che tale potere discrezionale è limitato per quanto riguarda la misura della sospensione, la cui pronuncia è condizionata alla constatazione della sussistenza di circostanze eccezionali.

21.      Premesso che la formulazione dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 non fornisce alcun elemento utile ai fini della definizione della nozione di «circostanze eccezionali», occorre rilevare che, nel linguaggio corrente, l’aggettivo «eccezionale» è sinonimo di «raro». Il prerequisito relativo alla sussistenza di una situazione di carattere eccezionale implica che la sospensione sia stata concepita come una misura di natura derogatoria a sua volta eccezionale. Poiché il legislatore dell’Unione ha inteso limitare la sospensione del procedimento di esecuzione a situazioni eccezionali, l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 deve essere necessariamente oggetto di un’interpretazione restrittiva (9).

22.      In terzo luogo, le menzioni delle tre decisioni (10) che possono essere adottate dal giudice o dall’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione sono separate dalla congiunzione coordinativa «o», la quale, dal punto di vista linguistico, può avere valore sia alternativo che cumulativo (11). Osservo inoltre che l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 è intitolato «Sospensione o limitazione dell’esecuzione» (12).

2.      Sullinterpretazione teleologica

23.      Dal testo dell’articolo 1 del regolamento n. 805/2004 risulta che quest’ultimo mira a consentire, per i crediti non contestati, la libera circolazione delle decisioni in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione. Il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, che si fonda segnatamente sulla fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia in tali Stati, alla quale fa riferimento il considerando 18 di tale regolamento, si traduce, in virtù dell’articolo 5 di detto regolamento, nel riconoscimento e nell’esecuzione delle decisioni, che sono state certificate come TEE nello Stato membro d’origine, negli altri Stati membri (13).

24.      Pertanto, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 805/2004, la decisione giudiziaria che sia stata certificata come TEE nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

25.      In tale contesto, l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione dell’obiettivo fondamentale di tale regolamento – consistente, ai sensi del considerando 8 di detto regolamento, nel rendere più celere e semplice l’accesso all’esecuzione di una decisione giudiziaria in uno Stato membro diverso da quello in cui essa è stata pronunciata –, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, il che conferma l’interpretazione letterale.

3.      Sullinterpretazione contestuale

26.      L’interpretazione contestuale dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, che comprende la genesi di quest’ultimo e delle altre disposizioni di tale regolamento ma anche di altri strumenti giuridici rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, è, a mio avviso, essenziale per determinare il significato e la portata di detto articolo.

a)      Sulla ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato membro dorigine e quelli dello Stato membro dellesecuzione

27.      Per quanto riguarda l’economia generale del regolamento n. 805/2004, essa è incontestabilmente caratterizzata dall’abolizione di qualsiasi procedimento intermedio nello Stato membro preliminarmente al riconoscimento e all’esecuzione in tale Stato della decisione relativa a un credito non contestato, in altri termini, dall’abolizione pura e semplice dell’exequatur. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004, una decisione giudiziaria certificata come TEE è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione (14). Sebbene questo nuovo sistema di esecuzione diretta delle decisioni sia palesemente favorevole al creditore procedente, esso evidenzia nondimeno la ricerca di un giusto equilibrio tra l’interesse di quest’ultimo e quello del debitore, quanto meno presunto tale.

28.      Da un lato, il procedimento giudiziario nell’ambito del quale la decisione è stata emessa nello Stato membro d’origine deve aver rispettato le norme minime di procedura di cui al capo III del regolamento n. 805/2004, che hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti della difesa del debitore (15). D’altro lato, il regolamento n. 805/2004 concede al debitore la possibilità di far svolgere un controllo successivo della decisione originaria e del certificato di TEE che l’accompagna, ripartendo, a tale riguardo, le competenze tra gli organi dello Stato membro d’origine e quelli dello Stato membro dell’esecuzione.

29.      Mentre questi ultimi sono quindi legittimati a trattare una domanda di rifiuto dell’esecuzione o una domanda di sospensione o di limitazione del procedimento di esecuzione (16), l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004 dispone chiaramente che «[i]n nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione» (17). Nessuna contestazione di un debitore quanto all’esistenza e alla fondatezza del credito o quanto al rispetto delle condizioni di certificazione può essere sollevata e valutata in tale Stato.

30.      Tale precisazione è essenziale per determinare il significato della nozione di «circostanze eccezionali», in quanto ritengo che essa debba escludere qualsiasi riferimento a una valutazione da parte del giudice o dell’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, anche prima facie, della fondatezza delle azioni intentate dal debitore nello Stato membro d’origine, quali menzionate all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 (18).

31.      Tale netta ripartizione delle competenze è corollario del fatto che il credito e il titolo esecutivo sono stabiliti sulla base del diritto vigente nello Stato membro d’origine (19). Inoltre, nell’ambito del procedimento che dà luogo alla certificazione di una decisione giudiziaria come TEE, l’organo che procede a tale certificazione dovrà determinare se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine conclusosi con l’adozione della decisione originaria abbia soddisfatto i requisiti di cui al capo III del regolamento n. 805/2004. Oltre al controllo della regolarità di tale procedimento e del rispetto delle norme sulla competenza, l’articolo 6 di tale regolamento impone, in particolare, un controllo dell’esecutività della decisione emessa e della natura del credito (20).

32.      Il controllo della decisione giudiziaria che ha posto fine al procedimento risolvendo la controversia e del certificato di TEE è affidato ad un giudice dello Stato membro d’origine, che è il più idoneo a conoscere del contesto normativo della controversia e a confermare, quanto al merito, la validità della decisione summenzionata e del certificato che la accompagna. D’altronde, nell’ipotesi di una domanda di riesame della decisione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 805/2004 o di una domanda di rettifica o di revoca di un certificato di TEE prevista all’articolo 10 di tale regolamento, il giudice dello Stato membro d’origine competente è lo stesso che ha adottato i due atti interessati.

33.      Ciò posto, non può essere accettato, a mio avviso, che la nozione di «circostanze eccezionali» possa comprendere il necessario accertamento, da parte del giudice o dell’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, di un fumus boni juris delle azioni intentate dal debitore, menzionate all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004. Una simile conclusione risponde alla necessità di garantire la rapida esecuzione delle decisioni, in quanto la valutazione di detto fumus comporterebbe un’oggettiva complicazione del procedimento, preservando al contempo la certezza del diritto su cui si basa la fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione a cui fa riferimento il considerando 18 di tale regolamento. In altri termini, non mi sembra ragionevole, giuridicamente e praticamente, chiedere all’organo competente dello Stato membro dell’esecuzione di conoscere il diritto dello Stato membro d’origine al fine di determinare la serietà dei motivi dedotti dal debitore a sostegno dei suoi ricorsi proposti in quest’ultimo (21).

34.      Inoltre, detta interpretazione mi sembra confermata dalla genesi dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004. Occorre rilevare che tale disposizione, come formulata nella proposta di regolamento (22), menzionava come prima misura possibile la sospensione del procedimento di esecuzione, senza ulteriori precisazioni. Nella relazione, si affermava che «la valutazione delle prospettive reali di successo dell’azione intentata dal debitore (...) e la probabilità che l’esecuzione forzata provochi danni irreparabili» dovevano figurare fra gli elementi importanti da prendere in considerazione nell’applicare detta disposizione.

35.      Occorre constatare che l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, al pari del preambolo di tale atto, non contiene alcun riferimento a tali due circostanze e che, a parte l’inversione dell’ordine delle misure possibili, la pronuncia di una sospensione è subordinata all’accertamento di «circostanze eccezionali». Tale evoluzione testuale riflette, a mio avviso, la coerenza perseguita dal legislatore con, da un lato, la rigorosa delimitazione del ruolo degli organi dello Stato membro dell’esecuzione prevista all’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento e, dall’altro, l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle decisioni in tutti gli Stati membri, in questo caso mediante la disciplina del potere discrezionale di tali organi per quanto riguarda la misura di maggiore impatto (23).

b)      Sul combinato disposto dellarticolo 6, paragrafo 2, e dellarticolo 11 del regolamento n. 805/2004

36.      Occorre sottolineare che il termine «certificato» deve essere utilizzato con cautela, poiché il regolamento n. 805/2004 prevede non meno di tre certificati con scopi diversi. Il primo è quello previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, corrispondente agli allegati da I a III, intitolati «Certificato di titolo esecutivo europeo» (24). Affinché una decisione possa essere certificata, ai sensi di tale articolo 6, come TEE, essa deve vertere su un credito non contestato e soddisfare taluni requisiti enunciati in detto articolo. Uno dei requisiti della certificazione in parola è quello previsto al paragrafo 1, lettera a), del medesimo articolo, vale a dire che la decisione sia esecutiva secondo il diritto dello Stato membro d’origine (25). Una decisione non esecutiva non può quindi servire da fondamento per l’emissione di un TEE e, completando tale disposizione, l’articolo 11 del regolamento n. 805/2004 dispone che un certificato di TEE ha effetto giuridico soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione giudiziaria.

37.      Il secondo è quello menzionato all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, corrispondente all’allegato IV, intitolato «Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione della forza esecutiva». Nel caso in cui la decisione originaria certificata come TEE abbia cessato di essere esecutiva o la sua esecutività sia stata sospesa o limitata da un giudice dello Stato membro d’origine, il debitore può ottenere tale certificato, su istanza presentata in qualsiasi momento al giudice che ha inizialmente rilasciato il titolo esecutivo.

38.      Il terzo è quello previsto all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 805/2004, corrispondente all’allegato V, intitolato «Certificato sostitutivo del titolo esecutivo europeo a seguito di impugnazione». Tale disposizione ha lo scopo di consentire al creditore di aggiornare la propria posizione ottenendo che la decisione emessa a seguito di un’impugnazione nello Stato membro d’origine, che conferma la decisione originaria, sia parimenti certificata come TEE.

39.      Rilevo che, in tale contesto, la parte ricorrente nel procedimento principale sostiene che i motivi di sospensione o di limitazione dell’esecuzione di una decisione giudiziaria previsti all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 devono essere esaminati nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 11 di tale regolamento. Secondo tale parte, soltanto la produzione dinanzi al giudice dell’esecuzione del certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento darebbe fondamento a una decisione di tale giudice di sospendere o di limitare l’esecuzione.

40.      Siffatta interpretazione equivale, a mio avviso, a confondere due fattispecie previste distintamente dal regolamento n. 805/2004. L’articolo 23 di quest’ultimo riguarda una situazione provvisoria e incerta, in particolare i ricorsi proposti dal debitore dinanzi al giudice d’origine avverso la decisione iniziale certificata o avverso il certificato stesso, i quali continuano ad avere piena efficacia in assenza di disposizioni che prevedano un effetto sospensivo connesso ai suddetti ricorsi. In attesa dell’esito di tali procedimenti, per definizione aleatorio, il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può adottare misure di sospensione o di limitazione del procedimento di esecuzione.

41.      Tale situazione non è quella prevista all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l’articolo 11 di tale atto, la quale riguarda un’alterazione comprovata dell’esecutività del titolo, che si traduce nel rilascio di un nuovo certificato corrispondente all’allegato IV di detto regolamento. Tenuto conto del legame, espresso in termini imperativi da tale seconda disposizione, tra l’esecutività della decisione giudiziaria e il TEE, qualsiasi alterazione successiva di tale esecutività (cessazione definitiva o temporanea a seguito di una sospensione oppure limitazione della sua portata) inciderà necessariamente sul procedimento di esecuzione. Come sottolineato dalla Commissione, spetterà al giudice dello Stato membro dell’esecuzione, destinatario del suddetto certificato, garantire, nell’attuazione del proprio diritto nazionale, l’applicazione effettiva dell’articolo 11 del regolamento n. 805/2004.

42.      Ciò premesso, considero che circoscrivere la pronuncia dei provvedimenti di sospensione o di limitazione del procedimento di esecuzione di cui all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 al solo caso di produzione del certificato comprovante che la decisione giudiziaria non è più esecutiva o che la sua esecutività è stata limitata equivarrebbe a privare di effetto utile tale disposizione, il che non può essere ammesso.

c)      Sulla violazione dellordine pubblico dello Stato membro dellesecuzione

43.      Non si può rimproverare al legislatore dell’Unione di non aver cercato di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale: TEE, ingiunzione di pagamento europea (26) e procedimento europeo per le controversie di modesta entità (27) sono tutti strumenti giuridici finalizzati alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie nei rispettivi settori, ai quali va aggiunta la norma di diritto comune costituita dal regolamento n. 1215/2012. Tale produzione normativa, consistente o addirittura ipertrofica secondo alcuni (28), suscita interrogativi quanto alla coerenza globale del sistema.

44.      Ciò vale per la possibilità per il debitore di far svolgere un controllo della decisione originaria nella fase della sua esecuzione da parte degli organi dello Stato membro dell’esecuzione. Mentre l’insieme degli strumenti sopra citati prevede procedimenti sia di sospensione o di limitazione del procedimento di esecuzione sia di diniego dell’esecuzione, va constatato che le condizioni di applicazione di tali misure non sono omogenee (29).

45.      L’articolo 21 del regolamento n. 805/2004 prevede che l’esecuzione sia rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come TEE è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo. Si tratta dell’unico motivo di rifiuto previsto da tale regolamento, mentre il regolamento n. 1215/2012 ne prevede ben cinque, tra cui quello relativo alla violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Orbene, rilevo che il governo lituano sostiene che la nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004 dovrebbe essere interpretata nel senso che essa comprende le situazioni in cui l’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata da un TEE possa violare l’ordine pubblico processuale dello Stato membro dell’esecuzione.

46.      A mio avviso, tale interpretazione non può essere accolta, in quanto non tiene conto della netta ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato membro d’origine e quelli dello Stato membro dell’esecuzione precedentemente esaminata. Questi ultimi organi non devono conoscere, in alcun modo, della legittimità della decisione originaria. Un rischio di contrasto giurisdizionale su tale punto non può essere accettato alla luce del principio della certezza del diritto.

47.      Inoltre, l’esame dei lavori preparatori rivela che, in occasione della 2515a sessione del consiglio «Giustizia e affari interni» del 5 e 6 giugno 2003, si è discusso sulla possibilità di un rifiuto dell’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione, compreso sulla base del criterio dell’«ordine pubblico», in particolare già menzionato nel regolamento (CE) n. 44/2001 (30), cronologicamente anteriore al regolamento n. 805/2004. Il testo finale del regolamento n. 805/2004 rivela che tale criterio non è stato accolto. Mi sembra, pertanto, difficile ammettere che la questione della violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro dell’esecuzione possa essere reintrodotta mediante un’interpretazione della nozione di «circostanze eccezionali» che giustificano la sospensione del procedimento di esecuzione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004.

48.      Infine, un motivo di sospensione basato su una violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro dell’esecuzione, sia esso sostanziale o processuale, mi sembra incompatibile con la natura provvisoria delle misure enunciate nel suddetto articolo, le quali hanno necessariamente come unico orizzonte giuridico e temporale la decisione adottata nello Stato membro d’origine in relazione alle azioni intentate dal debitore. Una decisione di conferma della validità della decisione originaria comporterebbe la cessazione degli effetti della sospensione del procedimento di esecuzione ma lascerebbe irrisolta la questione della violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro dell’esecuzione che ha motivato l’adozione di tale misura. Orbene, tale questione non potrebbe essere risolta nell’ambito del regolamento n. 805/2004, in mancanza di disposizioni idonee, e questa situazione è inaccettabile anche alla luce del principio della certezza del diritto, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione.

d)      Sullapplicazione congiunta delle misure di cui allarticolo 23 del regolamento n. 805/2004

49.      Per quanto riguarda la suddetta questione, occorre tenere conto dell’evoluzione redazionale delle disposizioni dei regolamenti n. 1896/2006, n. 861/2007 e n. 1215/2012 relative alla possibilità di sospensione o di limitazione del procedimento di esecuzione.

50.      Infatti, mentre la formulazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1896/2006 è identica a quella dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, con un doppio utilizzo della congiunzione «o» tra la menzione di ciascuna delle misure possibili, il che rifletterebbe il carattere alternativo di quest’ultima, ciò non vale per le altre disposizioni successive di diritto derivato summenzionate. Nell’articolo 23 del regolamento n. 861/2007 e nell’articolo 44 del regolamento n. 1215/2012, la congiunzione in questione compare soltanto tra la seconda e la terza misura possibile, il che lascia intendere che la prima e la seconda misura possono essere applicate congiuntamente.

51.      Tale evoluzione legislativa mi sembra riflettere e confermare la singolarità della sospensione, che è la misura più rigorosa, in quanto implica l’assenza di qualsiasi atto di esecuzione da parte del creditore. A tale riguardo, rilevo che, a differenza dell’articolo 44 del regolamento n. 1215/2012, l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 non prevede che il procedimento di esecuzione possa essere sospeso «in tutto o in parte». La semplice menzione del fatto che il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione possa «sospendere» tale procedimento può riferirsi, a mio avviso, soltanto all’ipotesi di un arresto totale di quest’ultimo.

52.      Il cumulo delle misure di limitazione con quella di sospensione, nel senso indicato, mi sembra logicamente e praticamente inconcepibile, come poteva già evincersi dal titolo dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, in cui compare la congiunzione disgiuntiva «o» (31). Per contro, è teoricamente concepibile, anche se concretamente poco probabile, che il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione possa imporre al creditore procedente la fornitura di una garanzia come condizione per l’attuazione di misure di esecuzione a carattere esclusivamente conservativo. Tale combinazione rientrerebbe nell’ampio potere discrezionale di cui godono tali organi e deve essere attuata in considerazione delle circostanze particolari del caso in questione.

4.      Conclusione intermedia

53.      Le diverse accezioni della nozione di «circostanze eccezionali» proposte dalle parti interessate ed esaminate qui sopra mi sembrano in realtà divergere da un’interpretazione logica e ragionevole dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004.

54.      Poiché si tratta di sospendere atti di esecuzione, è chiaro che sono gli effetti di tale esecuzione ad essere presi in considerazione, in quanto le «circostanze eccezionali» sono quelle che riguardano il danno che potrebbe essere causato al debitore dall’esecuzione immediata della decisione. Tenuto conto del carattere eccezionale richiesto, tali circostanze devono essere caratterizzate dalla gravità e dall’irreparabilità del danno conseguente a tale esecuzione, nel contesto di una situazione provvisoria e incerta derivante dai procedimenti avviati dal debitore nello Stato membro d’origine. Tali elementi devono quindi riflettere una situazione di urgenza che giustifichi la necessità di decidere provvisoriamente al fine di evitare che un simile danno sia causato alla parte che chiede il provvedimento di sospensione (32).

55.      Per quanto riguarda l’interpretazione del danno summenzionato, è possibile trarre indicazioni dalla giurisprudenza della Corte relativa alla concessione di una sospensione dell’esecuzione di un atto, prevista all’articolo 278 TFUE.

56.      Conformemente a tale giurisprudenza, spetta sempre alla parte che chiede l’adozione di un provvedimento provvisorio, e quindi nel caso di specie al debitore, prospettare e dimostrare il probabile verificarsi di un danno grave e irreparabile (33). Se è vero che, per dimostrare la sussistenza di detto danno, non è necessario esigere che il verificarsi e l’imminenza dello stesso siano dimostrati con assoluta certezza, e anche se è sufficiente che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che il ricorrente resta tenuto a dimostrare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno (34).

57.      Per quanto riguarda la natura del danno, la Corte ha ripetutamente dichiarato che un danno meramente pecuniario non può essere considerato, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno, se del caso, mediante un’azione risarcitoria (35). L’organo competente dello Stato membro dell’esecuzione dovrà valutare gli elementi che consentono di stabilire se l’esecuzione immediata della decisione oggetto della domanda di sospensione sarebbe in grado di causare al debitore danni irreversibili che non potrebbero essere risarciti se tale decisione fosse dichiarata invalida nello Stato membro d’origine o se il certificato di TEE, che condiziona la possibilità di un’esecuzione diretta in un altro Stato, venisse revocato.

58.      Occorre rilevare che, dato l’ambito di applicazione del regolamento n. 805/2004, sono interessati tanto i crediti civili quanto quelli commerciali e che i debitori possono quindi essere persone fisiche o giuridiche. Per quanto riguarda gli operatori economici, è pacifico che la prospettiva di una situazione tale da mettere in pericolo la loro solidità economica prima della conclusione dei procedimenti nel merito avviati contro la decisione originaria o il certificato sarebbe idonea a dimostrare il danno richiesto (36). Qualora il debitore sia una persona fisica, occorre determinare se l’esecuzione della decisione comporterebbe un pignoramento, parziale o integrale, del suo patrimonio in grado di deteriorare gravemente le condizioni materiali di esistenza dell’interessato e della sua famiglia, come nel caso di una messa in vendita forzata dell’abitazione familiare (37).

59.      Nell’ipotesi in cui gli elementi addotti dal debitore consentissero di dimostrare difficoltà di ordine economico o sociale che non presentino i caratteri di gravità e di irreversibilità, l’organo competente dello Stato membro dell’esecuzione avrebbe allora la facoltà di attuare i provvedimenti di limitazione previsti all’articolo 23, lettere a) e b), del regolamento n. 805/2004, a condizione che il loro beneficio sia richiesto, se del caso in via subordinata, dal debitore. Va sottolineato, a questo proposito, che l’applicazione di tale articolo è soggetta al principio dispositivo, secondo il quale le parti definiscono l’oggetto della controversia.

60.      Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il giudice del procedimento sommario procede altresì alla ponderazione degli interessi in gioco qualora ricorrano gli altri due presupposti (38) della sospensione dell’esecuzione (39). Ritengo che tale soluzione debba essere trasposta nel caso di specie, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale dell’organo competente dello Stato membro dell’esecuzione previsto all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, il quale mira a trovare un giusto equilibrio tra l’interesse del creditore, che consiste nell’ottenere una rapida esecuzione della decisione, e quello del debitore, che consiste nell’evitare danni potenzialmente gravi e irreparabili nel caso in cui la perdita causata dall’esecuzione immediata non possa essere recuperata. Nell’ambito di tale ponderazione degli interessi, la parte convenuta e creditrice potrà sostenere che il fatto di essere privata della possibilità di ottenere l’esecuzione immediata della decisione, e quindi di riscuotere senza indugio le somme in questione, può privarla definitivamente del godimento dei suoi diritti nell’ipotesi in cui le azioni del debitore fossero successivamente respinte.

61.      Spetta dunque al giudice del rinvio, nell’ambito dell’esame della domanda di sospensione del procedimento di esecuzione presentata dalla società debitrice, valutare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti nel procedimento principale, se un danno grave e irreparabile, nel senso indicato, potrebbe essere subito da quest’ultima nel caso in cui la decisione originaria fosse immediatamente eseguita e, in caso affermativo, procedere a una ponderazione degli interessi in gioco (40).

B.      Sulla quinta questione pregiudiziale

62.      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede se, in caso di sospensione nello Stato membro d’origine dell’esecutività della decisione giudiziaria certificata come TEE, il procedimento di esecuzione avviato nello Stato membro dell’esecuzione sia automaticamente sospeso, conformemente al regime giuridico definito all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, o se una decisione specifica, corrispondente a quella di cui all’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento, debba essere adottata dall’organo competente di tale Stato.

1.      Sulla ricevibilità

63.      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (41).

64.      Nel caso di specie, è pacifico che, alla data in cui il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, era effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale esso era chiamato a pronunciare una decisione che poteva tenere conto dell’emananda sentenza pregiudiziale (42), fermo restando che, sebbene a tale data nello Stato membro d’origine non fosse stata emessa alcuna decisione di revoca o di sospensione temporanea dell’esecutività della decisione originaria (43), un simile evento poteva e può ancora avvenire nell’ambito del procedimento di impugnazione, tuttora pendente, avviato in tale Stato dal debitore e dare luogo a una nuova domanda da parte di quest’ultimo.

65.      Occorre altresì ricordare che, sebbene i termini «emanare la sua sentenza», ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, comprendano tutta la procedura che conduce alla decisione del giudice del rinvio, essi devono essere interpretati in maniera ampia per evitare che molte questioni procedurali vengano considerate irricevibili e non possano costituire oggetto di interpretazione da parte della Corte e che quest’ultima non sia in grado di conoscere dell’interpretazione di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare (44).

2.      Nel merito

66.      Contrariamente a quanto si potrebbe dedurre da una formulazione, a dire il vero, equivoca della quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio non prevede la possibilità di applicare disposizioni del regolamento n. 1215/2012 in un procedimento di esecuzione rientrante, come nel caso di specie, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 805/2004 (45). Esso si interroga sulle conseguenze giuridiche su tale procedimento di una decisione emessa nello Stato membro d’origine che sospenda l’esecutività della decisione originaria, a partire dalla constatazione secondo cui il regolamento n. 805/2004 non disciplina esplicitamente tale questione, a differenza del regolamento n. 1215/2012, che si tratti dell’articolo 36, paragrafo 1, o dell’articolo 44, paragrafo 2, di quest’ultimo (46).

67.      Tale premessa, a mio avviso, è erronea, poiché l’articolo 6, e più in particolare i suoi paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 11, del regolamento n. 805/2004 costituiscono il contesto normativo rilevante, già esposto nelle presenti conclusioni (47). Ne deriva che, una volta che il certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento sia stato rilasciato dal giudice d’origine e poi comunicato alle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione dalla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, è del tutto logico che tali autorità debbano trarne tutte le relative conseguenze quanto allo svolgimento del procedimento di esecuzione, dato che il testo dell’articolo 11 del regolamento n. 805/2004 esclude qualsiasi margine di discrezionalità.

68.      Pertanto, l’indicazione, nel summenzionato certificato, di una sospensione dell’esecutività di cui era dotata la decisione giudiziaria inizialmente certificata come TEE non può che portare a un provvedimento identico nello Stato membro dell’esecuzione. Una dichiarazione di invalidità e un successivo annullamento di tale decisione nello Stato membro d’origine, che equivalgono al venir meno dell’esecutività, avrebbero invece necessariamente come conseguenza la cessazione del procedimento di esecuzione. Come giustamente sottolineato dalla Commissione, poiché gli aspetti procedurali dell’attuazione dell’articolo 11 non sono stabiliti nel regolamento n. 805/2004, essi sono disciplinati dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione, il quale deve essere applicato in modo da garantire la piena efficacia di tale disposizione.

V.      Conclusione

69.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) nei seguenti termini:

1)      L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati deve essere interpretato nel senso che:

l’espressione «circostanze eccezionali», di cui a tale disposizione, comprende il danno grave e irreparabile che può essere causato al debitore dall’esecuzione immediata della decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, il quale costituisce una situazione di urgenza che spetta al debitore dimostrare. Qualora venga fornita tale dimostrazione, è compito del giudice o dell’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione procedere a una ponderazione degli interessi in gioco alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.

Solo le misure di limitazione del procedimento di esecuzione, di cui all’articolo 23, lettere a) e b), di tale regolamento, possono essere applicate congiuntamente.

2)      Gli articoli 6 e 11 del regolamento n. 805/2004 devono essere interpretati nel senso che:

qualora l’esecutività della decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro d’origine e il certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento sia stato trasmesso all’organo competente dello Stato membro dell’esecuzione, quest’ultimo è tenuto, nell’ambito dell’attuazione delle norme nazionali applicabili, a garantire la piena efficacia dell’articolo 11 di detto regolamento sospendendo il procedimento di esecuzione.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).


3      Tale indicazione contenuta nella decisione di rinvio suscita interrogativi in quanto l’articolo 10 del regolamento n. 805/2004 è dedicato esclusivamente alla rettifica o alla revoca del certificato di TEE.


4      Anche tale indicazione suscita stupore, tenuto conto della ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato membro d’origine e quelli dello Stato membro dell’esecuzione quanto ai ricorsi che possono essere proposti dal debitore. La misura adottata nello Stato membro d’origine ha per oggetto l’esecuzione della decisione, che non rientra nella competenza degli organi di tale Stato.


5      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


6      Sentenze del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari) (C‑555/18, EU:C:2019:937, punto 38), e del 25 giugno 2020, Ministerio Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale) (C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, punto 53).


7      Per tale ragione, i casi di sospensione obbligatoria o facoltativa previsti dal diritto lituano, quali menzionati nella decisione di rinvio, nello Stato membro dell’esecuzione si aggiungono alla situazione descritta all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, che ha stabilito una norma giuridica specifica e autonoma in materia di sospensione o di limitazione del procedimento di esecuzione.


8      Sentenza del 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest (C‑143/88 e C‑92/89, EU:C:1991:65, punto 26).


9      V., per analogia, sentenza del 22 ottobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, punto 31).


10      Oltre alla sospensione del procedimento di esecuzione, l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 menziona la possibilità, per il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, di limitare tale procedimento ai provvedimenti conservativi o di subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo, due decisioni – queste ultime – che, a mio avviso, rientrano nella nozione di «limitazione», unica alternativa alla sospensione come risulta dal titolo di tale disposizione.


11      Sentenza del 30 gennaio 2020, Autoservizi Giordano (C‑513/18, EU:C:2020:59, punto 24).


12      Il corsivo è mio.


13      V., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punti 38, 40 e 42).


14      Per un effetto di assimilazione, la decisione iniziale vede i suoi effetti estesi su tutto il territorio dell’Unione europea (ad eccezione della Danimarca), il che ha portato a qualificare il certificato di TEE come «passe-partout giudiziario» o come «passaporto europeo».


15      V., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2018, Collect Inkasso e a. (C‑289/17, EU:C:2018:133, punto 36), e del 27 giugno 2019, RD (Certificazione come titolo esecutivo europeo) (C‑518/18, EU:C:2019:546, punto 24). Nella sentenza del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punto 39), la Corte ha chiaramente enunciato che tale obiettivo di libera circolazione delle decisioni in tutti gli Stati membri non può essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa.


16      A tale riguardo, la descrizione della controversia, contenuta nella decisione di rinvio, rivela un’incomprensione delle norme sulla ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato membro d’origine e quelli dello Stato membro dell’esecuzione.


17      Il corsivo è mio.


18      Tale conclusione si impone anche per le due misure di limitazione del procedimento di esecuzione menzionate all’articolo 23, lettere a) e b), del regolamento n. 805/2004.


19      V., per analogia, sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, punto 40).


20      V., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punti 25 e 26).


21      È interessante rilevare che il regolamento n. 805/2004 non contiene alcuna disposizione che preveda una comunicazione o, più precisamente, uno scambio di informazioni tra gli organi competenti dello Stato membro d’origine e quelli dello Stato membro dell’esecuzione. Il fatto che l’organo competente dello Stato membro dell’esecuzione possa ricevere dal debitore e dal creditore elementi di informazione sullo stato del diritto positivo dello Stato membro d’origine, addotti a difesa dei loro interessi, non è tale da inficiare detta conclusione.


22      Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati [COM/2002/0159 def.] (GU 2002, C 203 E, pag. 86).


23      Rilevo che, nelle sue osservazioni, la Commissione ritiene tuttavia che la relazione contenuta nella proposta di regolamento rimanga rilevante ai fini dell’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 e che i due elementi ivi menzionati costituiscano i fattori che devono essere ponderati in sede di applicazione di tale disposizione, tenendo conto degli interessi tanto del debitore quanto del creditore.


24      Gli allegati da I a III del regolamento n. 805/2004 corrispondono ai certificati di TEE «Decisione giudiziaria», «Transazione giudiziaria» e «Atto pubblico».


25      Sentenza del 14 dicembre 2017, Chudaś (C‑66/17, EU:C:2017:972, punto 28).


26      Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012 (GU 2012, L 283, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1896/2006»).


27      Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU 2007, L 199, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 861/2007»).


28      Il contesto normativo è caratterizzato dalla scelta lasciata al creditore procedente tra il regolamento n. 1215/2012 e il regolamento n. 805/2004, ai sensi dell’articolo 27, letto alla luce del considerando 20, di quest’ultimo.


29      Oltre al fatto che la sospensione del procedimento di esecuzione non è condizionata alla sussistenza di «circostanze eccezionali», dall’articolo 44 del regolamento n. 1215/2012 risulta che il giudice dello Stato membro richiesto può sospendere o limitare tale procedimento soltanto in caso di istanza di diniego dell’esecuzione della decisione originaria. Peraltro, l’articolo 23 del regolamento n. 861/2007 prevede la possibilità di adottare tali misure, segnatamente, se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o «se una siffatta impugnazione è ancora possibile». Sebbene tali disposizioni sulla presa in considerazione della scadenza del termine del procedimento relativo all’esame dell’istanza di diniego dell’esecuzione e di quello per impugnare la decisione iniziale risultino rilevanti, ritengo che, poiché il contesto giurisdizionale che predetermina la possibilità per il giudice dello Stato membro dell’esecuzione di sospendere o di limitare il procedimento di esecuzione è chiaramente definito all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, non vi si possano apportare aggiunte con il pretesto di un’interpretazione della nozione di «circostanze eccezionali».


30      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


31      Osservo che i titoli degli articoli 23 dei regolamenti n. 805/2004, n. 1896/2006 e n. 861/2007 sono praticamente identici, vale a dire «Sospensione o limitazione dell’esecuzione» o, nel caso del secondo di essi, «Limitazione o sospensione dell’esecuzione».


32      La valutazione in tal modo richiesta all’organo competente dello Stato membro dell’esecuzione verte su una situazione di fatto oggettiva, il che corrisponde al senso della nozione di «circostanze» ed esclude l’interpretazione della ricorrente nel procedimento principale quanto al requisito di un comportamento non colpevole del debitore, il quale potrebbe non essere più tale al termine dei procedimenti avviati nello Stato d’origine.


33      Ordinanza del vicepresidente della Corte del 3 giugno 2022, Bulgaria/Parlamento e Consiglio (C‑545/20 R, EU:C:2022:445, punto 32).


34      Ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna [C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, punto 75].


35      V., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 3 giugno 2022, Bulgaria/Parlamento e Consiglio (C‑545/20 R, EU:C:2022:445, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).


36      V. ordinanza del vicepresidente della Corte dell’8 aprile 2014, Commissione/ANKO (C‑78/14 P-R, EU:C:2014:239, punto 26).


37      V., in tal senso, sentenza del 17 luglio 1997, Giloy (C‑130/95, EU:C:1997:372, punto 38).


38      Tali presupposti consistono nell’urgenza, relativa al probabile verificarsi di un danno grave e irreparabile, e nel fumus boni juris.


39      V., in particolare, ordinanza del vicepresidente della Corte dell’8 aprile 2014, Commissione/ANKO (C‑78/14 P-R, EU:C:2014:239, punti 14 e 36).


40      La ricorrente nel procedimento principale menziona il rischio di un utilizzo abusivo del procedimento di cui all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004. A parte il fatto che l’interpretazione proposta di quest’ultimo mi sembra tale da circoscrivere l’ambito di applicazione del provvedimento di sospensione, è pacifico che un rischio del genere è intrinseco all’attuazione di un mezzo di ricorso e che il carattere abusivo, perché puramente dilatorio, di un’azione giudiziaria è regolarmente sanzionato negli ordinamenti degli Stati membri mediante la concessione di un risarcimento alla parte che ne sia vittima.


41      Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punti da 43 a 45).


42      V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 46), e ordinanza dell’8 giugno 2021, Centraal Justitieel Incassobureau (C‑699/20, non pubblicata, EU:C:2021:465, punto 18).


43      V. punto 6 della decisione di rinvio. Tale situazione di incertezza è evidenziata anche dalla Commissione al punto 62 delle sue osservazioni.


44      Sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 28).


45      In ogni caso, dalla decisione di rinvio risulta chiaramente che il creditore procedente ha scelto il regolamento n. 805/2004 procedendo all’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come TEE, il che significa che nel caso in esame è destinato ad applicarsi soltanto tale atto normativo.


46      Mentre il riferimento all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 appare pertinente, in quanto quest’ultimo dispone che il procedimento di esecuzione deve essere sospeso se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine, lo stesso non vale per il riferimento all’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento, che riguarda il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro, che è acquisito negli altri Stati senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.


47      Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia fatto riferimento soltanto ad alcune disposizioni del regolamento n. 1215/2012, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento nel formulare le proprie questioni. A questo proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia [sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 37)].