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Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles - Belgio) – Brussels Securities SA / État belge

(Causa C-389/18) 1

(Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Prevenzione della doppia imposizione – Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino – Divieto di assoggettare a imposta taluni utili percepiti – Inclusione del dividendo distribuito dalla società figlia nella base imponibile della società madre – Deduzione del dividendo distribuito dalla base imponibile della società madre e riporto dell’eccedenza agli esercizi fiscali successivi senza limiti nel tempo – Ordine di imputazione delle deduzioni fiscali sugli utili – Perdita di un vantaggio fiscale)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Brussels Securities SA

Convenuto: État belge

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi che una società madre percepisce dalla sua società figlia debbano essere, in un primo tempo, inclusi nella base imponibile della società madre, prima di poter fare, in un secondo tempo, oggetto di una deduzione, nella misura del 95% del loro importo, la cui eccedenza può essere riportata agli esercizi successivi senza limiti nel tempo, deduzione che è prioritaria rispetto ad un’altra deduzione fiscale il cui rinvio sia limitato nel tempo.

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1 GU C 294 del 20.8.2018.