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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 18 marzo 2024 – LEGO A/S / Pozitív Energiaforrás Kft.

(Causa C-211/24 LEGO)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LEGO A/S

Resistente: Pozitív Energiaforrás Kft.

Questioni pregiudiziali

Se, in una causa come quella del procedimento principale, in cui il titolare fa valere un disegno o modello protetto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (in prosieguo: il «regolamento») 1 , in relazione a uno o più mattoncini da costruzione di un gioco di costruzione della resistente che svolgono la stessa funzione di montaggio dei mattoncini del disegno o modello della ricorrente, sia conforme al diritto dell’Unione una prassi giudiziaria secondo la quale i giudici, nel determinare l’estensione della protezione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento, del disegno o modello della ricorrente:

si basano su un utilizzatore informato che, in relazione alla funzione del disegno o modello e a quella del prodotto, possiede le conoscenze tecniche che si possono attendere da una persona competente in materia;

considerano utilizzatore informato colui che confronta il disegno o modello della ricorrente con il prodotto della resistente mediante un esame minuzioso, tecnico e analitico, e

ritengono che tale utilizzatore informato formi la propria impressione generale del disegno o modello e del prodotto, principalmente come un parere tecnico.

Qualora si debba concludere, in una causa che presenta le caratteristiche sopra esposte, che la protezione conferita dal disegno o modello della ricorrente si estenda a uno o a pochi pezzi presenti nei giochi di costruzione della resistente, che tuttavia rappresentano un numero ridotto di mattoncini da costruzione rispetto al totale, se sia compatibile con il diritto dell’Unione riconoscere un potere discrezionale in base al quale, alla luce della natura parziale della contraffazione, della scarsa gravità e proporzione della contraffazione rispetto alla merce nel suo insieme e degli interessi connessi al commercio senza restrizioni di un gioco di costruzione, che è per la maggior parte non contestato, motivi che sono qualificati come «motivi fondati» ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, il giudice respinga la domanda diretta a che sia vietato continuare ad importare nel paese il gioco di costruzione.

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1     GU 2002. L 3., pag.1.