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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia) il 30 gennaio 2024 – WI/Anexartiti Archi Dimosion Esodon

(Causa C-73/24, Keladis II 1 )

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: WI

Resistente: Anexartiti Archi Dimosion Esodon

Questioni pregiudiziali

In caso di ragionevoli dubbi sul fatto che il valore dichiarato in dogana delle merci importate sia l'effettivo valore negoziale delle merci, ma mediante una verifica a posteriori sia impossibile determinare il valore negoziale sulla base dei metodi di cui agli articoli 30, paragrafo 2, lettere a) e b) (valore di transazione di prodotti identici e similari) del regolamento n. 2913/92 1 , e 74 paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013 2 , poiché, da un lato, le merci sono sfuggite al sequestro ed è quindi impossibile effettuare un controllo materiale delle stesse e, dall'altro, la descrizione delle merci nei documenti che accompagnano la dichiarazione d'importazione è generica e imprecisa, se sia compatibile con le disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2913/92, e dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 952/2013 una pratica amministrativa, secondo la quale vengono utilizzati, applicando il «metodo deduttivo» previsto da tali disposizioni, come base per determinare il valore di mercato delle merci, i cosiddetti «prezzi di entrata», definiti nel programma di monitoraggio automatizzato (AMT) del programma antifrode dell'Unione (AFIS) e determinati con metodi statistici.

In caso di risposta in senso negativo alla prima questione: se sia consentito utilizzare i summenzionati «prezzi di entrata» applicando uno qualsiasi degli altri metodi descritti dagli articoli 30 e 31 del regolamento n. 2913/92, e dall'articolo 74, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 952/2013. Ciò, in particolare, considerando, da un lato, la ragionevole flessibilità che deve contraddistinguere l'applicazione del «metodo di riserva», ai sensi dell'articolo 31 del regolamento n. 2913/92 e dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento n. 952/2013, e, dall'altro, l'esplicito divieto di determinare il valore in dogana sulla base di valori doganali minimi, previsto dallo stesso «metodo di riserva» (articolo 31, paragrafo 2, lettera f), Codice doganale comunitario, e articolo 144, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 2015/2447 1 ).

In caso di risposta in senso negativo a entrambe le precedenti questioni: se il diritto dell'Unione consenta di non imputare l’IVA evasa nei confronti di un importatore riguardo al quale successivamente si scopra che ha importato (in modo sistematico) merci a prezzi inferiori a quelli determinati come prezzi minimi commercialmente validi, qualora le autorità doganali non siano in grado, durante la verifica ex post, di determinare il valore in dogana delle merci importate con uno dei metodi descritti negli articoli 30 e 31 del regolamento n. 2913/92 e nell'articolo 74, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 952/2013, oppure se sia consentito, in tal caso, in ultima istanza, imputarla sulla base dei prezzi minimi plausibili determinati statisticamente, come già ammesso nel caso dell'imputazione, da parte della Commissione, della perdita di risorse proprie nei confronti di uno Stato membro che non ha effettuato gli opportuni controlli doganali (v. sentenza della CGUE dell'8 marzo 2022, Commissione/Regno Unito, C-213/19, EU:C:2022:167).

In caso di risposta in senso affermativo alle precedenti questioni seconda o terza: se i prezzi minimi determinati statisticamente debbano rappresentare importazioni avvenute nello stesso periodo delle importazioni controllate o in periodi prossimi e, in tal caso, quale sia l'intervallo di tempo massimo tollerabile tra le importazioni utilizzate per ottenere il risultato statistico e le importazioni controllate (potrebbero, ad esempio, essere applicati, per analogia, i novanta giorni previsti dall'articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2454/93 1 , e dall'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/2447).

In caso di risposta in senso affermativo ad almeno una delle prime tre questioni in relazione all'uso dei «prezzi di entrata» per determinare i valori di mercato dei beni importati: nel caso in cui, durante l'importazione, sia stata seguita la procedura di cui all'articolo 81 del regolamento n. 2913/92 e all'articolo 177 del regolamento n. 952/2013 per semplificare la procedura di compilazione delle dichiarazioni doganali mediante il raggruppamento dei codici TARIC delle merci, se sia conforme al principio del divieto di determinazione di valori doganali arbitrari o fittizi la prassi amministrativa in base alla quale il valore in dogana di tutte le merci importate nell'ambito di ciascuna dichiarazione di importazione è calcolato sulla base del «prezzo di entrata» determinato per il prodotto specifico, il cui codice TARIC è indicato nella dichiarazione di importazione, in quanto l'autorità doganale deve ritenersi vincolata, ai sensi dell'articolo 222, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2015/2447, dal raggruppamento effettuato dall'importatore, o, al contrario, il valore di ciascun prodotto deve essere determinato sulla base della propria voce tariffaria anche se il codice non è indicato sulla dichiarazione di importazione, per evitare il rischio di imposizione di dazi doganali arbitrari.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

1 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558).

1 Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).