Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 – Heinrich / UAMI – Commissione (European Network Rapid Manufacturing)
(causa T‑430/12)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo European Network Rapid Manufacturing – Impedimento assoluto alla registrazione – Imitazione dell’emblema di un’organizzazione internazionale intergovernativa – Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 6 ter della convenzione di Parigi»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi che devono essere esclusi dalla registrazione in forza della Convenzione di Parigi – Tutela degli emblemi di Stato e di organizzazioni internazionali – Imitazione dal punto di vista araldico – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, h)] (v. punti 20, 21, 36‑40, 47, 60‑63)
2. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 – Marchio figurativo European Network Rapid Manufacturing [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, h)] (v. punti 64‑70)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 luglio 2012 (procedimento R 793/2011‑1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Heinrich Beteiligungs GmbH. |
Dispositivo
2) | | La Heinrich Beteiligungs GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |