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Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 - Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik / Commissione

(Causa T-69/04) 

("Concorrenza − Intese − Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche − Eccezione di illegittimità − Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 − Imputabilità del comportamento illecito − Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende − Gravità ed effetto dell'infrazione − Effetto dissuasivo − Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo − Principio di proporzionalità − Principio della parità di trattamento − Domanda riconvenzionale di maggiorazione dell'ammenda")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Schunk GmbH (Thale, Germania); e Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH (Heuchelheim, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti R. Bechtold e S. Hirsbrunner, successivamente avv.ti R. Bechtold, S. Hirsbrunner e A. Schädle)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e H. Gading, successivamente F. Castillo de la Torre e M. Kellerbauer, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso n. C.38.359 - Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con la decisione medesima e, dall'altro, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta alla maggiorazione di detta ammenda.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Schunk GmbH e la Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH sono condannate alle spese.

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1 - GU C 106 del 30.4.2004.