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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della ditta Schunk GmbH e della ditta Schunk Kohlenstofftechnik GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 febbraio 2004

(Causa T-69/04)

Lingua processuale: il tedesco

Il 20 febbraio 2004, le ditte Schunk Gmbh, Thale (germania), e Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Heuchelheim (Germania), rappresentate dai sig.ri Rainer Bechtold e Simon Hirsbrunner, Rechtsanwälte, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare l'impugnata decisione della Commissione 3 dicembre 2003 (caso COMP/E-2/38.359 - Prodotti elettronici e meccanici a base di carbonio e di grafite);

-    in subordine, ridurre l'ammenda inflitta con la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alle ricorrenti un'ammenda di EUR 30 870 000, in quanto esse, partecipando ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore dei prodotti elettronici e meccanici a base di carbonio e di grafite, avrebbero violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere, anzitutto, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto sussistente una responsabilità solidale in capo alla prima delle ricorrenti, la Schunk Gmbh, che sarebbe una holding finanziaria, per l'ammenda inflitta alla controllata di quest'ultima, ossia l'odierna seconda ricorente Schunk Kohlenstofftechnik GmbH ("SKT"). Le ricorrenti affermano inoltre che la decisione impugnata è fondata su una base normativa illegittima, in quanto l'art. 15 del regolamento n. 17/621 conferirebbe alla Commissione un margine di discrezionalità quanto all'entità delle ammende e sarebbe dunque incompatibile con il principio di determinatezza e con le norme di diritto comunitario di rango sovraordinato. Oltre a ciò, la Commissione, nella fissazione dell'ammenda inflitta, avrebbe trattato le ricorrenti in modo più sfavorevole rispetto ad altre imprese, avrebbe erroneamente valutato l'efficacia deterrente dell'ammenda e la cooperazione fornita dalle ricorrenti, ed avrebbe altresì omesso di prendere in considerazione circostanze di importanza sostanziale.

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1 - CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. P 013, pag. 204).