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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso dei sigg. Yves Franchet e Daniel Byk contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 febbraio 2004.

(Causa T-70/04)

Lingua processuale: il francese

Il 19 febbraio 2004, i sigg. Yves Franchet e Daniel Byk, residenti in Lussemburgo, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione implicita con la quale la Commissione europea rifiuta di accogliere la loro domanda di accesso a diversi documenti in possesso di detta istituzione, nonché la decisione della Commissione 19 dicembre 2003 che rigetta la domanda di conferma presentata dai ricorrenti, il 2 dicembre 2003;

-    condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti si oppongono al rifiuto della convenuta di dare loro accesso a taluni documenti relativi al fascicolo EUROSTAT. Si tratta, in particolare, del rapporto definitivo del Servizio d'Audit Interno (SAI) e degli allegati al rapporto del SAI del 7 luglio 2003.

La convenuta basa il suo rigetto sull'eccezione prevista dall'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 1, e cioè la tutela degli obiettivi delle attività d'ispezione, d'inchiesta e di verifica.

A sostegno delle loro domande, i ricorrenti fanno valere:

la violazione degli artt. 2 e 4 del citato regolamento, del diritto fondamentale d'accesso ai documenti e del principio di proporzionalità;

l'esistenza di un errore manifesto di valutazione;

la violazione dell'obbligo di motivazione.

Essi ritengono in proposito che la convenuta:

dia, nella decisione impugnata, una portata estensiva alle eccezioni fatte valere;

abbia manifestamente mal valutato gli elementi della causa;

abbia omesso di valutare le domande di accesso in concreto, con riguardo agli elementi propri dei documenti rispetto alle eccezioni fatte valere, anche ammettendo che esse possano esserlo. Inoltre, essa non avrebbe giustificato i motivi per i quali non avrebbe potuto essere presa in considerazione una comunicazione parziale;

abbia omesso di ponderare gli interessi in gioco.

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1 - GU L 145, del 31.5.2001, pag. 43.