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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Anheuser-Busch, Incorporated

contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

proposto il 20 febbraio 2004

(Causa T-71/04)

Lingua processuale: da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento

di procedura - Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Il 20 febbraio 2004, la Anheuser-Busch, Incorporated, con sede in St. Louis, Missouri (USA), rappresentata dagli avv.ti dr. V. von Bomhard, dr. A. Renck e dr. A. Pohlmann, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

L'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Budejovicky Budvar, narodni pordnik.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 dicembre 2003 R 1000/2001-2 in quanto ha respinto il contestato marchio "AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS" per taluni prodotti rientranti nella classe 32;

ordinare che le spese del procedimento siano poste a carico del convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:Anheuser-Busch Inc.
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:Marchio figurativo "AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS" per taluni prodotti rientranti nella classe 32 (birra ecc.)
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:Budejovicky Budvar
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:Marchio nazionale "BUDWEISER"
Decisione della divisione d'opposizione:Rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:Rigetto del ricorso
Motivi di ricorso:Violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 1. Nel contesto di tale motivo, la ricorrente sostiene che la prova dell'uso fatta valere dall'opponente era insufficiente per sostenere un uso vero e proprio. Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. In tale contesto, la ricorrente sostiene che non vi è rischio di confusione tra i marchi in questione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pagg. 1).