Impugnazione proposta il 23 febbraio 2024 dalla Fugro NV avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 dicembre 2023, causa T-143/23, Fugro / Consiglio
(Causa C-146/24 P)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fugro NV (rappresentante: T.C. Gerverdinck, advocaat)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
annullare la sentenza impugnata;
qualora la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere l’eccezione di irricevibilità, dichiarare il ricorso ricevibile e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito, oppure, in subordine, dichiarare che l’atto controverso 1 riguarda individualmente il ricorrente e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sull’incidenza diretta oppure riunisca al merito tale esame;
condannare il Consiglio alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce un motivo unico secondo cui il Tribunale ha errato in diritto, in particolare nei punti da 40 a 44, nell’interpretare erroneamente la nozione di «incidenza individuale» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte TFUE.
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1 Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU 2022 L 328, pag. 1).