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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Jens Peter Bonde e altri contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 15 gennaio 2004.

(Causa T-13/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 15 gennaio 2004 Jens Peter Bonde, Bagsvaerd, (Danimarca), Inger Schörling, Gärle, (Svezia), Paul-Marie Coûteaux, Mirbeau, (Francia), Nigel Paul Farage, Westerham, (Regno Unito), William Abitbol, Parigi (Francia), Bent Hindrup Andersen, Horsens (Danimarca), Graham H. Booth, Paignton (Regno Unito), Florence Kuntz, Lione (Francia), Ulla Margrethe Sandbæk, Copenaghen (Danimarca), Jeffrey William Titford, Frinton-on-Sea (Regno Unito), Per Gahrton, Täby (Svezia), Herman Schmid, Copenaghen (Danimarca), Jonas Sjöstedt, Umeå (Svezia), Pernille Frahm, Bjert (Danimarca), Roger Helmer, Lutterworth (Regno Unito), Daniel J. Hannan, Geat Bookham (Regno Unito), Georges Berthu, Longré (Francia), Dominique F. C. Souchet, Saint-Gemme la Plaine (Francia), Thierry de la Perriere, Luc-sur-Mer (Francia), Hans Kronberger, Vienna (Austria), Jean-Louis Bernie, Nantes (Francia), Yves Butel, Amiens (Francia) e Ole Krarup, Helsingor (Danimarca), rappresentati dal sig.. J. Dhont, lawyer, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2004/2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, o, in subordine, annullarne talune parti o, in ulteriore subordine, disporre l'applicazione e l'esecuzione legale del regolamento dei partiti europei, di modo che le obiezioni dei ricorrenti risultino praticamente risolte;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese di causa e agli onorari dell'avvocato, conformemente alla normativa in vigore.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno della loro domanda i ricorrenti deducono che il controverso regolamento viola l'art. 191 del Trattato CE, in quanto il riconoscimento delle alleanze dei partiti politici a livello europeo non promuove l'integrazione nell'ambito dell'Unione europea, la formazione di una coscienza europea o l'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione. Deducono altresì che viola la dichiarazione n. 11 dell'art. 191 del Trattato CE, allegato all'Atto finale del Trattato di Nizza, in quanto implica un trasferimento di poteri alla Comunità europea non consentito, non fornisce adeguate garanzie sul fatto che i fondi concessi non vengano usati per attività di partiti politici nazionali, e operano discriminazioni nei confronti dei gruppi politici minori e delle minoranze. Essi affermano altresì che il controverso regolamento viola gli artt. 5, 189 e 202 del Trattato CE conferendo poteri decisionali sempre maggiori al Parlamento europeo.

I ricorrenti deducono altresì che il regolamento controverso viola taluni diritti fondamentali, in particolare, il divieto di discriminazione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione e la libertà di espressione, che i ricorrenti ritengono violati dal requisito dell'accettazione incondizionata dei principi europei, come condizione preliminare per la provvista di fondi come pure le libertà di associazione e di riunione, assertivamente violati, in quanto il controverso regolamento pone disposizioni per le soglie di ammissibilità, circostanze che esclude i partiti delle minoranze e i partiti politici nazionali indipendenti.

Inoltre i ricorrenti sostengono che il controverso regolamento viola una serie di principi fondamentali del diritto europeo, e in particolare, il principio di parità di trattamento, in quanto pone discriminazioni nei confronti dei partiti politici delle minoranze e indipendenti, il principio della democrazia, in quanto tratta i membri del Parlamento europeo in maniera differenziata, a secondo che siano membri di partiti politici europei o no, e il principio di legalità, in quanto il Parlamento europeo ha adottato il controverso provvedimento in qualità di co-legislatore e sarà quindi chiamato a darvi esecuzione e ad amministrarlo unitariamente.

I ricorrenti considerano altresì che sono stati violati i principi e le tradizioni comuni degli Stati membri, in quanto sono stati fissati livelli molto elevati per la provvista di fondi e la fedeltà a taluni ideali politici europei.

I ricorrenti deducono altresì, abuso di potere da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e violazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.

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