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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Alto de Casablanca S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 14 gennaio 2004.

(Causa T-14/04)

Lingua processuale: da determinarsi a norma dell'art. 131, n. 2

del regolamento di procedura. Lingua di presentazione del ricorso: l'inglese

Il 14 gennaio 2004 la Alto de Casablanca S.A, con sede in Casablanca (Cile), rappresentata dall'avv. A.W. Pluckrose, Chartered Patent Attorney, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

L'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era: Bodegas Julián Chivite, S.L.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno 4 novembre 2003;

ordinare all'Ufficio di dare luogo alla registrazione della domanda di marchio comunitario n. 568337;

condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:                ALTO DE CASABLANCA S.A.

Marchio comunitario di cui

si richiede la registrazione:        il marchio denominativo "VERAMONTE"

                    per prodotti rientranti nella classe 33 (vini)

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:            BODEGAS JULIAN CHIVITE S.L.

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione:        marchio nazionale "BEAMONTE" e

"BODEGAS BEAMONTE" per merci

rientranti nella classe 33 (vini, liquori, e spiriti)

e servizi rientranti nella classe 39 (servizi di

trasporto delle merci)

Decisione della Divisione di

opposizione:                rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di

ricorso:                rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:    La ricorrente è rappresentata da un agente autorizzato in materia di marchi e brevetti, abilitato sia nel Regno Unito sia anche a livello europeo. La ricorrente deduce che, per questi motivi, il suo procuratore è altresì autorizzato a rappresentarla dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. A sostegno di quanto affermato nel merito della sua domanda, la ricorrente deduce che il marchio di cui trattasi non si pone in contrasto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 1 e che l'Ufficio è incorso in errore nel negare la registrazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).