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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Arcelor S. A. contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 15 gennaio 2004.

(Causa T-16/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 15 gennaio 2004 la Arcelor S. A., con sede in Lussemburgo, rappresentata dagli avv.ti W. Deselaers, B. Meyring e B. Schmitt-Rady, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare gli artt. 4, 12, n. 3, 6, n. 2, lett. e), 9, 16, nn. 2, 3 e 4, in combinato disposto con l'art. 2, allegati I e III, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, nei limiti in cui tali disposizioni si applicano ad impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

-    condannare i convenuti a risarcire il danno che la ricorrente ha subito, ed eventualmente potrà ancora subire, a causa dell'adozione degli artt. 4, 12, n. 3, 6, n. 2, lett. e), 9, 16, nn. 2, 3 e 4, in combinato disposto con l'art. 2, allegati I e III, n. 1, della direttiva. 2003/87/CE;

-    condannare i convenuti alla spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è una società che produce acciaio con impianti per la produzione di ghisa e acciaio dislocati in Francia, Spagna, Germania e Belgio. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE 1, istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. Tale direttiva stabilisce un sistema di autorizzazione per determinate attività che causano l'emissione di gas a effetto serra e fissa quote di emissione da assegnare agli impianti interessati. Le emissioni di gas a effetto serra oltre la propria quota da parte di un impianto per il periodo di scambio pertinente sono soggette a sanzioni pecuniarie.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma che le disposizioni controverse violano i diritti fondamentali alla proprietà e all'esercizio di un'attività economica, in quanto le richiedono di gestire i propri impianti a condizioni economiche insostenibili. La ricorrente sostiene inoltre che è alquanto scarso il potenziale tecnologico di cui dispongono i produttori di acciaio per ridurre le emissioni di gas a effetto serra sotto il 18 % - soglia già raggiunta dal 1990 - e che, pertanto, assoggettare tali impianti alla direttiva in esame equivale ad una violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente fa inoltre valere una violazione del principio di uguaglianza, affermando che altri settori, in diretta concorrenza con quello ove opera la ricorrente e in cui si verificano emissioni di gas a effetto serra analoghe o persino maggiori, come quello dei produttori di metalli non ferrosi e di sostanze chimiche, non sono assoggettati alla direttiva. In tale contesto, la ricorrente afferma che i produttori di acciaio si trovano in una situazione peculiare che impedisce loro di trasferire sulla clientela le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a causa delle emissioni eccessive. Secondo la ricorrente, inoltre, le disposizioni controverse violano la libertà di stabilimento all'interno dell'Unione europea, in quanto incidono sul suo diritto di trasferire liberamente la produzione da un impianto meno efficiente in uno Stato membro ad un impianto più efficiente in un altro Stato membro. Infine, la ricorrente lamenta la violazione del principio della certezza del diritto in quanto la direttiva impone obblighi le cui conseguenze finanziarie sono imprevedibili.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).