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Comunicazione sulla GU

 

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 luglio 2005

nella causa T-17/04, Front National e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea 1

(Regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo - Ricorso di annullamento - Eccezione di irricevibilità - Atto impugnabile - Legittimazione ad agire - Irricevibilità)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-17/04, Front National, con sede in Saint-Cloud (Francia), Marie-France Stirbois, residente in Villeneuve-Loubey (Francia), Bruno Gollnisch, residente in Limonest (Francia), Carl Lang, residente in Boulogne-Billancourt (Francia), Jean-Claude Martinez, residente in Montpellier (Francia), Philip Claeys, residente in Overijse (Belgio), Koen Dillen, residente in Anversa (Belgio), Mario Borghezio residente in Torino (Italia), rappresentati dall'avv. W. de Saint-Just, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. H. Krück, N. Lorenz et D. Moore, con domicilio eletto in Lussemburgo) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims e sig. I. Díez Parra), avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2004, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297, pag. 1), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato in data 11 luglio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)    I ricorrenti sono condannati alle spese.

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1 - GU C 71 del 20.03.2004.