Ricorso proposto il 16 settembre 2013 – La Rioja Alta/OAMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI) (Causa T-489/13)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: La Rioja Alta, SA (Haro, Spagna) (rappresentante: F. Pérez Álvarez, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI nel procedimento R 1190/2011-4 del 9 luglio 2013;
dichiarare valido il marchio comunitario n. 3 189 065 «VIÑA ALBERDI» per la classe 33 della Nomenclatura internazionale di Nizza: «Bevande alcoliche (tranne la birra), esclusi i vini italiani»;
condannare alle spese l’UAMI e le parti intervenute.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio denominativo «VIÑA ALBERDI» per prodotti delle classi 30, 32 e 33 – Marchio comunitario registrato n. 3 189 065.
Titolare del marchio comunitario: Ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, parágrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento ‒ Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «VILLA ALBERTI».Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda.Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.Motivi dedo
parti intervenute.Motivi e principali argomentiMarchio comunitario r
egistrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:
Marchio denominativo «VIÑA ALBERDI» per prodotti delle classi 30, 32 e 33 – Marchio comunitario registrato n. 3 189 065.Titolare del marchio comunitario: RicorrenteRichiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, parágrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento ‒ Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «VILLA ALBERTI».Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda.Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, parágrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.