Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 giugno 2015 –
McCullough / Cedefop
(causa T‑496/13)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti l’aggiudicazione di appalti pubblici e la conclusione dei contratti che ne derivano – Domanda diretta a produrre i documenti nel contesto di un procedimento penale – Diniego d’accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale»
1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Artt. 6, § 1, comma 3, TUE e 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, TFUE, 264 TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punti 16, 18‑22)
2. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata (Artt. 263 TFUE, 265 TFUE e 266 TFUE) (v. punti 23, 27)
3. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Esame della legittimità del procedimento penale svoltosi dinanzi al giudice di uno Stato membro – Insussistenza (Art. 256 e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 2) (v. punto 26)
4. Privilegi e immunità dell’Unione europea – Domanda di autorizzazione ad effettuare un pignoramento presso un’istituzione – Necessità di un’autorizzazione della Corte – Domanda volta a consentire l’accesso di un terzo ai locali e agli edifici interessati – Irricevibilità (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 1) (v. punti 31‑33)
5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Oggetto – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo di motivazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, 4° e 11° considerando e artt. 1 e 4) (v. punti 36‑40, 82)
6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Portata – Obbligo di valutazione in conformità con la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali – Piena applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 45/2001 a qualunque domanda di accesso a documenti che contengono dati personali [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, e n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 41‑44)
7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Diniego di accesso a un documento a causa della sua inesistenza o della sua mancata detenzione da parte dell’istituzione interessata – Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Presunzione semplice superabile in base a indizi pertinenti e concordanti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 3, e 4) (v. punti 49, 50)
8. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Nozione di dati personali – Verbale di una riunione contenente i nomi dei partecipanti – Inclusione – Domanda di accesso al verbale basata sul regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per il richiedente di dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali di cui trattasi [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 5 e 8, a) e b), e n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 66‑68)
9. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 76)
10. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 83, 84, 86, 88, 90, 91)
11. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Tutela dei documenti redatti nell’ambito di un procedimento già concluso – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, comma 2) (v. punti 99‑102, 107, 109, 111, 112)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione del Cedefop del 15 luglio 2013 recante diniego d’accesso ai verbali del suo consiglio di direzione, a quelli del suo ufficio e a quelli del gruppo direttivo «Knowledge Management System», redatti per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005; domanda di ingiungere al Cedefop di fornire i documenti richiesti e domanda di autorizzare, in forza dell’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39, pag. 1), e dell’articolo 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, le autorità nazionali elleniche a violare i locali e gli edifici del Cedefop, conformemente alle leggi elleniche applicabili, e a compiere indagini, perquisizioni e confische in tali locali ed edifici allo scopo di procurarsi i documenti richiesti per fare luce su eventuali reati. |
Dispositivo
1) | | La decisione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 15 luglio 2013, recante diniego d’accesso ai verbali del suo consiglio di direzione, a quelli del suo ufficio e a quelli del gruppo direttivo «Knowledge Management System», redatti per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, è annullata in quanto in essa viene negato l’accesso ai verbali del consiglio direttivo e dell’ufficio, salvo per quanto riguarda l’accesso ai nomi dei loro membri. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | Il Cedefop è condannato a sopportare le proprie spese e i tre quarti delle spese sostenute dal sig. Colin Boyd McCullough. |
4) | | Il sig. McCullough è condannato a sopportare un quarto delle proprie spese. |