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Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 - Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./ Consiglio

(Causa T-489/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran), Bushehr Shipping Co. Ltd (Valletta, Malta), Cisco Shipping Company Limited (Seoul, Corea del Sud), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teheran, Iran), Irano Misr Shipping Co. (Teheran, Iran), Irinvestship Ltd (Londra, Regno Unito), IRISL (Malta) Ltd (Sliema, Malta), IRISL Club (Teheran, Iran), IRISL Europe GmbH (Amburgo, Germania), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Teheran, Iran), IRISL Multimodal Transport Company (Teheran, Iran), ISI Maritime Ltd (Malta) (Valletta, Malta), Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali) (Gilan, Iran), Leadmarine (Singapore), Marble Shipping Ltd (Malta) (Sliema, Malta), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teheran, Iran), Shipping Computer Services Co. (SCSCOL) (Teheran, Iran), Soroush Saramin Asatir (SSA) (Teheran, Iran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teheran, Iran), Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teheran, Iran) (Rappresentanti: F. Randolph, M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 1, nonché la decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC 2, nei limiti in cui tali atti si applicano alle ricorrenti.

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa le ricorrenti, società di navigazione con sede in Iran, nel Regno Unito, a Malta, in Germania, a Singapore e nella Corea del Sud, chiedono il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui esse sono incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità cui sono congelati i capitali e le risorse economiche ai sensi di tali atti.

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

In primo luogo le ricorrenti affermano che le misure impugnate sono state adottate in violazione dei diritti delle ricorrenti alla difesa e ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto non prevedono alcun procedimento per comunicare alle ricorrenti le prove su cui si basa la decisione di congelamento dei loro capitali ovvero per consentire loro di replicare opportunamente in merito a tali prove. Inoltre le ricorrenti osservano che la motivazione contenuta nel regolamento e nella decisione contiene allegazioni generiche, non dimostrate e vaghe in merito a comportamenti di solo due ricorrenti. Quanto alle altre ricorrenti, non è fornita alcun'altra prova o informazione se non quella riguardante un presunto e imprecisato rapporto con la prima ricorrente. Secondo le ricorrenti, il Consiglio non ha fornito informazioni sufficienti per consentire loro di replicare, il che non consente ad alcun tribunale di stabilire se la decisione e la valutazione del Consiglio siano corrette e basate su prove indiscutibili.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che il Consiglio non ha fornito una motivazione sufficiente ai fini della loro sottoposizione alle misure controverse, violando l'obbligo di fornire una spiegazione chiara delle ragioni specifiche e attuali che giustificano la sua decisione, tra cui anche le ragioni specifiche e attuali che l'hanno portato a concludere che le ricorrenti hanno sostenuto la proliferazione nucleare.

In terzo luogo, le ricorrenti deducono che le misure controverse rappresentano un'ingiustificata e sproporzionata limitazione al loro diritto di proprietà e alla libertà imprenditoriale. Le misure di congelamento dei capitali hanno un impatto rilevante e duraturo sui loro diritti fondamentali. Le ricorrenti affermano che la loro inclusione non è razionalmente collegata con l'obiettivo del regolamento e della decisione impugnati, in quanto le allegazioni contro le ricorrenti non si riferiscono alla proliferazione nucleare. In ogni caso, il Consiglio non ha dimostrato che un completo congelamento dei capitali sia il mezzo meno oneroso per ottenere un tale obiettivo, né che il danno estremamente grave alle ricorrenti sia giustificato o proporzionato.

In quarto luogo, le ricorrenti affermano che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione nello stabilire che i criteri indicati nel regolamento e nella decisione controversi risultavano soddisfatti dalle ricorrenti. Nessuna allegazione contro alcuna delle ricorrenti fa riferimento alla proliferazione nucleare o agli armamenti. La semplice affermazione che alcune ricorrenti sono possedute o controllate da agenti della prima ricorrente è insufficiente a soddisfare tali requisiti. Pertanto secondo le ricorrenti il Consiglio ha omesso di valutare gli elementi fattuali.

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1 - GU L 195, pag. 25.

2 - GU L 195, pag. 39.