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Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 - Iberdrola / Commissione

(Causa T-486/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iberdrola, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Ruiz Calzado e E. Barbier de la Serre)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione, e

condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alle cause T-484/10, Gas Natural Fenosa SDG/Commissione e T-490/10, Endesa/Commissione.

Secondo la ricorrente la Commissione ha commesso diversi errori di diritto ed errori manifesti di valutazione nel considerare, dopo un esame preliminare ai sensi dell'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 1, che la compensazione per obblighi di servizio pubblico notificata dal Regno di Spagna sia giustificata in conformità alla normativa dell'UE sugli aiuti di Stato. La ricorrente deduce cinque motivi di annullamento.

Nel primo motivo di annullamento la ricorrente contesta alla Commissione di aver omesso di avviare il procedimento di indagine formale previsto all'art. 4, n. 4, del regolamento, nonostante esistano seri dubbi circa la compatibilità dell'aiuto notificato con il mercato interno. Pertanto la ricorrente afferma che la Commissione ha manifestamente violato gli artt. 108, n. 2, TFUE e 4, n. 4, del regolamento (CE) n. 659/1999.

Nel secondo motivo di annullamento, che consta di due parti, la ricorrente dedude, nella prima parte, che la Commissione ha commesso errori di diritto e di valutazione nel considerare che la misura notificata dal Regno di Spagna risponda alla necessità di compensare il costo della prestazione di un servizio di interesse economico generale giustificato da motivi di sicurezza dell'approvvigionamento, dal momento che non esistono, né è prevedibile che esistano a medio termine problemi di sicurezza dell'approvvigionamento in Spagna; nella seconda parte la ricorrente allega un errore manifesto di valutazione nel ritenere la misura notificata dal Regno di Spagna compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 106, n. 2, TFUE e della terza direttiva sull'energia elettrica.

Nel terzo motivo di annullamento la ricorrente sostiene che l'aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione è contrario ai limiti materiali e temporali stabiliti nel regolamento (CE) n. 1407/2002 2, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, e nella proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.

Nel quarto motivo di annullamento la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione, che la obbliga ad esaminare in modo diligente, accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, per non aver ritenuto opportuno chiedere tutti i pareri necessari al fine di essere completamente edotta sul complesso dei dati del caso prima di adottare la propria decisione, preferendo approvare la misura notificata nella prima fase del procedimento.

Nel quinto motivo di annullamento, che consta di tre parti, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio, sancito dalla giurisprudenza, che impedisce alla Commissione di dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato che violi altre disposizioni del Trattato, in particolare non tenendo conto del fatto che la misura viola le disposizioni che sanciscono il principio di libera circolazione delle merci, gli obiettivi perseguiti dalle direttive relative al mercato interno dell'elettricità e gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione europea.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205, pag. 1).