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Ricorso proposto l'11 ottobre 2010 - Francia / Commissione

(Causa T-488/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare interamente la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, C(2010) 5229, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo del documento unico di programmazione dell'obiettivo 1 per un intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica in Francia. Tale decisione sopprime l'intero contributo del FESR accordato al grande progetto "Village de vacances Club Méditerranée-Les Boucaniers", pari a un importo di 12 460 000 euro.

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori 1, considerando che gli appalti di lavori conclusi per la ristrutturazione e l'ampliamento del "Club Méditerranée-Les Boucaniers" costituissero appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici. Infatti, tali appalti sarebbero stati sovvenzionati solo per il 29,92% del costo del progetto. Gli sgravi fiscali di cui hanno beneficiato i soci delle società private per i loro investimenti nel progetto non possono costituire una sovvenzione ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/37/CEE.

Con il secondo motivo, che si suddivide in due parti, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 2, n. 2, della direttiva 93/37/CEE considerando che gli appalti di lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento del "Club Méditerranée-Les Boucaniers" riguardavano lavori edili relativi a impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, ai sensi di tale disposizione.

Da un lato, la ricorrente considera che la Commissione avrebbe dovuto tener conto della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), stabilita dal regolamento n. 3037/90 2, cui rinvia l'art. 2, n. 2, della direttiva 93/37/CEE. Tale nomenclatura distinguerebbe, da un lato, le attività di alloggio e ristorazione e, dall'altro, le attività ricreative, culturali e sportive.

Dall'altro, la ricorrente considera che l'art. 2, n. 2, della direttiva 93/37/CEE si riferisce ad appalti che rientrano per natura tra i tradizionali bisogni delle amministrazioni aggiudicatrici e quindi riguarda impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero aperti a tutti, e non quelli che sono riservati a una clientela privata.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione previsto all'art. 296, secondo comma, TFUE non esponendo in modo chiaro e inequivoco le ragioni per le quali i lavori di ristrutturazione e di ampliamento del "Club Méditerranée-Les Boucaniers" riguardavano lavori edili relativi impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 93/37/CEE.

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene, in subordine, che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità applicando un tasso di rettifica del 100% della sovvenzione del FESR, mentre i lavori riguardanti gli impianti sportivi e per il tempo libero rappresentavano un po' meno del 10% del progetto.

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1 - GU L 199, pag. 54.

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 9 ottobre 1990, n. 3037, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293, pag. 1).