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Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 15 gennaio 2010 avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-94/08, Marcuccio/Commissione

(Causa T-12/10 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

-    In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

-    Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

-    In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado.

-    Condannare la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti tutti i gradi di giudizio finora esperiti, della causa de qua.

-    In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 29 ottobre 2009, emessa nella causa F-94/08. Questa ordinanza ha respinto come manifestamente irricevibile un ricorso avente per oggetto l'annullamento della nota del 28 marzo 2008 con la quale la Commissione europea lo ha informato del proprio intento di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità al fine di ottenere il pagamento delle spese sostenute in un precedente giudizio.

A sostegno delle proprie pretensioni, il ricorrente fa valere lo snaturamento e travisamento dei fatti che sarebbe stato commesso dall'ordinanza impugnata, un difetto assoluto di motivazione, nonché l'applicazione ed interpretazione incorrette del principio tempus regis actum e della nozione di decisione recante pregiudizio.

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