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Ricorso proposto il 21 ottobre 2009 - Bayerische Asphalt-Mischwerke / UAMI - Koninklijke BAM Groep (bam)

(Causa T-426/09)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straβenbaustoffe (Hofolding, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze, solicitor, e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 agosto 2009, procedimento R 1005/2008-2, nella parte in cui ha respinto l'opposizione con riguardo ai "tubi rigidi non metallici per la costruzione; strutture trasportabili; monumenti non metallici; costruzione; riparazioni; riparazione e manutenzione";

accogliere l'opposizione contro il marchio comunitario di cui trattasi anche in relazione ai "tubi rigidi non metallici per la costruzione; strutture trasportabili; monumenti non metallici; costruzione; riparazioni; riparazione e manutenzione";

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "bam" per beni e servizi delle classi 6, 19, 37 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo "bam" registrato in Germania per prodotti delle classi 7 e 19.

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha ritenuto che sussistesse una somiglianza tra i prodotti e servizi coperti dal marchio comunitario di cui trattasi, da un lato, e i prodotti coperti dal marchio su cui si fonda l'opposizione, dall'altro; abuso di potere, in quanto la commissione di ricorso ha agito ultra vires; violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha omesso di esaminare in modo completo gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso; violazione dell'art. 63, n. 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha circoscritto l'ambito di tutela del marchio comunitario di cui trattasi e pertanto ha omesso, sbagliando, di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti.

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