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Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 - centrotherm Clean Solutions / UAMI - Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

(Causa T-427/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Germania) (rappresentante: avv. O. Löffel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4, nella parte in cui viene respinta la domanda di decadenza per i seguenti prodotti:

    Classe 11 - Condutture per gas di scarico di impianti di riscaldamento,     condotti di ciminiere, tubi per caldaie di riscaldamento; mensole da parete per     becchi a gas; parti meccaniche di impianti di riscaldamento; parti meccaniche     di impianti a gas; rubinetti per condotte; registri per regolare il tiraggio di     camini o ciminiere;

    Classe 17 - Raccordi per tubi, rivestimenti per tubi, rinforzi per condotte, tubi     flessibili, tutti i suddetti articoli non in metallo;

    Classe 19 - Tubi, condutture, in particolare per edifici; tubi di raccordo; canne     fumarie;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "CENTROTHERM", per prodotti e servizi delle classi 11, 17, 19 e 42 (marchio comunitario n. 1 301 019)

Titolare del marchio comunitario: Centrotherm Systemtechnik GmbH

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione di annullamento e parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in combinato disposto con la regola 40, n. 5, e la regola 22, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 2, in quanto le prove relative all'uso del marchio fornite dalla sua titolare sarebbero state considerate sufficienti ad affermare l'uso effettivo del marchio in questione, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 207/2009

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).