Language of document : ECLI:EU:C:2024:330

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 18 aprile 2024 (1)

Causa C-394/22

Oilchart International NV

contro

O.W. Bunker (Netherlands) BV,

ING Bank NV

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello, Anversa, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b) – Nozione di “materia civile e commerciale” – Materie escluse – Fallimenti e procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Azioni scaturenti direttamente da una procedura di insolvenza e ad essa strettamente connesse»






1.        La Oilchart International NV (in prosieguo: la «Oilchart») è una società belga che chiede il recupero di una fattura non pagata per il rifornimento di una nave d'alto mare nel porto di Sluiskil (Paesi Bassi). Tale fattura era ancora insoluta quando la debitrice O.W. Bunker BV NL (in prosieguo: la «OWB NL»), una società dei Paesi Bassi, è stata dichiarata fallita. L’azione nel procedimento principale è stata avviata in Belgio dopo l’apertura della procedura di insolvenza nei Paesi Bassi.

2.        Detta situazione solleva la questione se lo Hof van beroep te Antwerpen (Corte d’Appello, Anversa, Belgio), un giudice che non amministra le procedure d’insolvenza, possa essere competente per l’azione con cui la Oilchart chiede il recupero di tale fattura.

3.        La presente causa offre alla Corte di giustizia un’altra opportunità per affinare la propria giurisprudenza sulla demarcazione tra i rispettivi ambiti di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») (3), da un lato, e del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (4) (in prosieguo: il «regolamento sull’insolvenza») (5), dall’altro.

4.        Ai fini della decisione sulla questione della competenza internazionale, il giudice del rinvio ha sostanzialmente chiesto alla Corte se l’azione promossa dal creditore dinanzi a un giudice nazionale – diverso da quello adito con la procedura d’insolvenza – per una fattura che è stata depositata per la verifica presso il curatore fallimentare rientri nell’ambito di applicazione del regolamento sull’insolvenza o in quello del regolamento Bruxelles I bis.

I.      Quadro normativo

A.      Diritto dell’Unione europea

1.      Regolamento Bruxelles I bis

5.        L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis così prevedono:

«1.       Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. (...)

2.       Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(...)

b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;

(...)».

2.      Regolamento sull’insolvenza

6.        L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza così recita:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

B.      Diritto dei Paesi Bassi

7.        L’articolo 25 della Wet van 30 september 1893 op het faillissement en de surséance van betaling (legge del 30 settembre 1893 sul fallimento e la sospensione dei pagamenti), la «Nederlandse Faillissementswet» (in prosieguo: la «NFW») recita come segue:

«1.       Le azioni legali aventi ad oggetto i diritti o gli obblighi che interessano la massa fallimentare possono essere esercitate sia nei confronti del curatore fallimentare che da parte del medesimo.

2.       Qualora tali azioni legali siano esercitate o proseguite nei confronti o da parte del debitore fallito e sfocino in una sentenza di condanna di detto debitore, tale sentenza non ha valore legale nei confronti della massa fallimentare».

8.        L’articolo 26 della NFW precisa:

«Le azioni legali volte a ottenere l’adempimento di un’obbligazione da parte della massa fallimentare non possono essere intentate contro il fallito in modo diverso da quello previsto dall’articolo 110».

9.        Ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, della NFW, «i crediti devono essere insinuati nel passivo presso il curatore fallimentare sotto forma di fattura o di altra dichiarazione scritta indicante la natura e l’importo del credito, unitamente ai documenti giustificativi o a una copia degli stessi, e una dichiarazione che indichi se viene rivendicato o meno un privilegio, pegno, ipoteca o diritto di ritenzione».

II.    Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10.      Il 21 ottobre 2014 la Oilchart ha rifornito di carburante, nel porto di Sluiskil (Paesi Bassi), la nave marittima MS Evita K, di proprietà della Sharsburg Navigation SA. L’armatore di tale nave, tramite l’agenzia Orient Shipping Rotterdam, aveva ordinato il rifornimento alla società danese OW Bunker & Trading A/S (in prosieguo: la «OWB A/S»), che ha poi inoltrato l’ordine alla OWB NL, società appartenente allo stesso gruppo. La OWB NL ha a sua volta acquistato il rifornimento dalla Oilchart.

11.      Il 21 ottobre 2014 la OWB A/S ha inviato una fattura alla Orient Shipping Rotterdam, per un importo di 117 179 dollari statunitensi (USD).

12.      Il 22 ottobre 2014 la Oilchart ha inviato una fattura alla OWB NL relativa al rifornimento, per un importo di USD 116 471,45 (in prosieguo: la «fattura di cui trattasi»). Il rechtbank te Rotterdam (Tribunale di Rotterdam, Paesi Bassi) ha dichiarato il fallimento della OWB NL il 21 novembre 2014. Come conseguenza, la fattura di cui trattasi è rimasta insoluta. La Oilchart ha presentato una richiesta di verifica di tale fattura da parte dei curatori fallimentari della OWB NL.

13.      A seguito del fallimento della OWB NL, la Oilchart ha dovuto gestire alcune fatture insolute che erano state emesse alla OWB NL (tra cui la fattura di cui trattasi) e, come misura precauzionale, ha ottenuto il pignoramento di alcune navi che aveva rifornito. Al fine di liberare le navi, gli armatori o le associazioni di mutua assicurazione (in prosieguo: i «P&I clubs») hanno rilasciato garanzie bancarie alla Oilchart per l’importo delle fatture che essa aveva emesso alla OWB NL. Conformemente alle garanzie in parola, queste potevano essere fatte valere sulla base di una sentenza o un lodo arbitrale di condanna pronunciati in Belgio nei confronti o della OWB NL o dell’armatore.

14.      L’11 marzo 2015 la Oilchart ha intentato un’azione dinanzi al rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale del commercio, Anversa) nei confronti della OWB NL. La ING Bank NV (in prosieguo: la «ING»), in qualità di creditore della OWB NL (6), è intervenuta volontariamente in tale procedimento. Nella sua domanda, la Oilchart ha presentato il suo credito come credito commerciale al fine di ottenere il pagamento di una fattura insoluta. Essa ha altresì proposto una domanda incidentale nei confronti della ING, la quale, a sua volta, ha proposto una domanda riconvenzionale. Con sentenza del 15 marzo 2017, il rechtbank van koophandel (Tribunale del commercio) ha dichiarato la propria competenza a pronunciarsi sull’azione della Oilchart, ma ha dichiarato irricevibile la domanda di pagamento in quanto, ai sensi della NFW, la Oilchart poteva solo insinuare un credito nel passivo presso il curatore fallimentare della procedura di insolvenza.

15.      Il 16 maggio 2017 la Oilchart ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, lo Hof van beroep te Antwerpen (Corte d’Appello, Anversa). Detto giudice ha ritenuto di dover esaminare la propria competenza internazionale, in conformità all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis (7).

16.      In siffatto contesto, il giudice del rinvio, citando la giurisprudenza della Corte, esprime dubbi sulla necessità di stabilire se l’azione promossa dalla Oilchart nei confronti della OWB NL sia fondata sulle norme ordinarie del diritto civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, o se sia soggetta alle norme specifiche delle procedure di insolvenza. Inoltre, detto giudice si chiede se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza osti a una disposizione di diritto nazionale che consente a un creditore di intentare, in uno Stato membro, un’azione legale per il pagamento di un credito per il quale si è già insinuato nella massa fallimentare di un altro Stato membro.

17.      Il giudice del rinvio ritiene che l’esatta natura dell’azione e della possibilità di proporre una siffatta azione nei confronti della società insolvente possa essere valutata solo applicando le norme derogatorie specifiche delle procedure d’insolvenza. Tuttavia, detto giudice ritiene che la determinazione della competenza internazionale debba precedere l’applicazione delle norme derogatorie specifiche del diritto dei Paesi Bassi in materia di insolvenza e non avere luogo tramite l’applicazione di tali norme.

18.      In siffatte circostanze, lo Hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello, Anversa) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del [regolamento Bruxelles I bis], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che nelle nozioni di “fallimenti, (…) procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, (…) concordati e (…) procedure affini”, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis, rientra anche una procedura con cui l’azione viene descritta nell’atto di citazione come vertente su un semplice credito commerciale, senza menzione del fallimento già aperto del convenuto, mentre l’effettivo fondamento giuridico di detta azione va rinvenuto nelle specifiche disposizioni di deroga della [NFW] e con cui:

–        si deve accertare se un siffatto credito debba essere considerato un credito verificabile (articolo 26 in combinato disposto con l’articolo 110 NFW) oppure un credito non verificabile (articolo 25, paragrafo 2, NFW),

–        la questione se entrambe le azioni possano essere esercitate contemporaneamente o se un’azione non risulta escludere l’altra, in considerazione delle specifiche conseguenze giuridiche di ciascuna di esse (tra l’altro con riguardo alla possibilità di invocare una garanzia bancaria fornita dopo il fallimento), deve essere definita secondo le norme specifiche del diritto fallimentare dei Paesi Bassi.

Ed inoltre

2)      Se le disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 2, NFW debbano essere considerate compatibili con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 sull’insolvenza, nei limiti in cui questa disposizione consentirebbe di esercitare siffatta azione (articolo 25, paragrafo 2, NFW) dinanzi al giudice di un altro Stato membro anziché dinanzi al giudice dell’insolvenza dello Stato membro in cui è stato aperto il fallimento».

19.      La Oilchart, la ING, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Il 31 marzo 2023, la Corte ha inviato al giudice del rinvio una richiesta di informazioni sul contesto giuridico del procedimento principale, alla quale detto giudice ha risposto il 28 aprile 2023. La ING e la Commissione hanno svolto osservazioni orali dinanzi alla Corte il 1º febbraio 2024.

III. Valutazione

20.      Nell’ambito della determinazione della propria competenza internazionale sull’azione promossa dalla Oilchart, il giudice del rinvio esprime dubbi sul fatto che, nel caso di specie, l’azione di cui trattasi debba essere qualificata come un’azione per insolvenza e quindi rientrare nell’eccezione di insolvenza di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis (8). Poiché i suoi dubbi su questo punto sembrano derivare dal contesto fattuale e dalla natura dell’azione intentata dalla Oilchart, affronterò tali questioni nelle mie osservazioni preliminari (sezione A), prima di analizzare le due questioni poste dal giudice del rinvio (sezioni B e C).

A.      Osservazioni preliminari sulle constatazioni di fatto formulate dal giudice del rinvio

21.      Va osservato che il giudice del rinvio ha rilevato che la Oilchart, pur non citando nel ricorso il fondamento giuridico della sua azione, ha sempre basato la sua domanda sull’articolo 25, paragrafo 2, della NFW. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva anche che la Oilchart ha presentato lo stesso credito al curatore fallimentare nei Paesi Bassi, ai sensi degli articoli 26 e 110 della NFW (in quanto credito verificabile nell’ambito della massa fallimentare), da un lato, e, dall’altro, ai giudici belgi, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della NFW, nei confronti del debitore fallito, la OWB NL (9) (in quanto credito non verificabile al di fuori della massa fallimentare) (10). Pertanto, è di fondamentale importanza sottolineare che la Oilchart ha presentato due volte lo stesso credito: una volta presso il curatore fallimentare nell’ambito della procedura di insolvenza e una volta presso il tribunale belga come credito civile. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, lo stesso credito non può essere sia verificabile sia non verificabile.

22.      Inoltre, va osservato che tanto la ING che il governo dei Paesi Bassi hanno contestato il fondamento giuridico invocato dalla Oilchart – l’articolo 25, paragrafo 2, della NFW – per intentare l’azione dinanzi al giudice del rinvio.

23.      Al riguardo, va osservato che l’articolo 25, paragrafo 2, della NFW prevede essenzialmente che, quando le azioni legali sono esercitate nei confronti del debitore fallito (e non nei confronti del curatore fallimentare), una sentenza relativa a tale credito non ha valore giuridico nei confronti della massa fallimentare. In altre parole, sembra che, in base a tale disposizione, se il creditore avvia un’azione nei confronti del debitore al di fuori della procedura di insolvenza, la sentenza può avere effetti solo «al di fuori della massa fallimentare» e non può essere opponibile al curatore fallimentare o alla massa fallimentare. La ING e il governo dei Paesi Bassi sostengono, con una certa plausibilità, che tale disposizione non può fungere da fondamento giuridico per un’azione che riguarda la massa fallimentare.

24.      Poiché il giudice del rinvio non si è pronunciato sulla questione dell’adeguato fondamento giuridico dell’azione che gli viene sottoposta, è impossibile stabilire se tale giudice possa avere competenza internazionale. Il caso pone quindi la Corte di fronte a un dilemma. Da un lato, come afferma il giudice del rinvio, il fondamento giuridico formale dell’azione è l’articolo 25, paragrafo 2, della NFW, secondo cui un’azione intentata al di fuori della procedura d’insolvenza non può avere effetti sulla massa fallimentare. Dall’altro lato, il giudice del rinvio sottolinea che gli effetti di tale azione si ripercuotono sulla massa fallimentare e sulla procedura d’insolvenza.

25.      A mio avviso, spetta al giudice del rinvio qualificare l’azione di cui trattasi dal momento che, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte né pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale né stabilire se l’interpretazione datane dal giudice del rinvio sia corretta (11). Ne consegue che, nell’esercizio della competenza che le è stata conferita, la Corte non può esaminare argomenti relativi all’adeguato fondamento giuridico dell’azione ai sensi del diritto nazionale, né decidere in merito alla qualificazione di tale azione proposta dinanzi al giudice del rinvio.

26.      Poiché spetta al giudice del rinvio, ai fini della determinazione della sua competenza internazionale, qualificare in modo adeguato l’azione di cui trattasi, spetta parimenti a tale giudice, nell’esercizio della sua autonomia processuale, stabilire la vera natura dell’azione.

27.      Nell’analisi che segue, partirò dal presupposto che l’azione è stata proposta (ed è stata qualificata come tale dal giudice del rinvio) sulla base di una disposizione della NFW, la lex concursus, e che essa ha ripercussioni sulla massa fallimentare, mentre l’esatto fondamento giuridico deve essere stabilito da detto giudice.

B.      Sulla prima questione

28.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’azione basata su un credito relativo a un’obbligazione contrattuale di pagamento di una fornitura di beni nei confronti di una società insolvente rientri nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis e, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento, o se tale azione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento sull’insolvenza, atteso che detto credito è oggetto di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro.

29.      In particolare, dalle questioni pregiudiziali risulta che detto giudice nutre dubbi quanto alla sua competenza a conoscere dell’azione di cui trattasi, la quale sussisterebbe solo se l’azione non fosse collegata alla procedura di insolvenza che è stata avviata e si svolge nei Paesi Bassi. Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza conferisce ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore la competenza giurisdizionale esclusiva per azioni revocatorie fallimentari (12).

30.      Al fine di rispondere a tale questione, esaminerò dapprima l’impatto di un’azione parallela rispetto al medesimo credito contrattuale, concentrandomi sulla logica dell’eccezione di insolvenza (sezione 1). A seguire, analizzerò il contenuto dei due criteri stabiliti dalla giurisprudenza (sezione 2).

1.      Impatto di un’azione parallela

31.      Come ha affermato uno studioso, le procedure d’insolvenza sono artefatti giurisprudenziali e giuridici. Non esiste una «natura» delle procedure d’insolvenza che consenta di individuare determinate caratteristiche di tali procedure. Ciò che conta, ai fini della definizione o della qualificazione delle azioni, sono le conseguenze giuridiche (ed economiche) che derivano da tale definizione o qualificazione e le condizioni in cui tali conseguenze possono essere giustificate (13). Pertanto, le procedure di insolvenza sono le procedure dirette ad affrontare il problema della massa attiva comune su cui vantano diritti i creditori (14) (in prosieguo: il «problema della massa comune») mediante l’istituzione di una procedura collettiva (15). La procedura collettiva, che mira a superare l’accaparramento distruttivo di beni e giustifica l’esistenza di preferenze tra i creditori, è la ragion d’essere dell’eccezione di insolvenza. Ai fini delle presenti conclusioni, farò riferimento a un «approccio orientato ai risultati».

32.      Nel caso di specie, per quanto riguarda le conseguenze economiche e giuridiche dell’azione, il giudice del rinvio ha chiaramente affermato che l’azione di cui trattasi ha ripercussioni sulla massa fallimentare (16). In particolare, detto giudice ritiene che la Oilchart, presentando l’azione di cui trattasi dinanzi a un giudice belga dopo il fallimento della OWB NL, cerchi di ottenere una sentenza a suo favore per poter successivamente escutere le garanzie. Di conseguenza, il giudice del rinvio osserva che, cercando di ottenere un’esecuzione individuale del credito, la Oilchart cerca di fatto di recuperare, al di fuori dei confini della concorrenza, i proventi del credito vantato dalla OWB NL nei confronti della società danese OW Bunker. L’azione parallela pendente dinanzi ai giudici belgi avrebbe un impatto diretto sul rango dei creditori e, eventualmente, sulla composizione della massa fallimentare (17). In tal modo, la procedura collettiva dei creditori ai sensi delle norme dei Paesi Bassi in materia di insolvenza potrebbe essere annullata da una sentenza del giudice belga favorevole alla Oilchart che, in quanto creditore non privilegiato, riscuoterebbe il proprio credito al di fuori della «massa comune». Ne consegue che l’azione di cui trattasi costituirebbe un’elusione del meccanismo di recupero crediti collettivizzato, cosa che rappresenta esattamente ciò che la creazione di un’eccezione di insolvenza cerca di evitare.

33.      Per quanto riguarda le azioni parallele, in un sistema nazionale puramente interno, solitamente si impone la sospensione ai creditori per impedire l’esecuzione individuale o la riscossione dei crediti al di fuori della procedura d’insolvenza. In una situazione transfrontaliera, quando viene aperta una procedura di insolvenza, gli altri Stati membri sono tenuti a riconoscerla (18). Ciò significa che, quando viene imposta una siffatta sospensione ai creditori (19), tale sospensione dovrebbe essere riconosciuta anche da detti Stati membri. Nel caso di specie, la Corte non dispone di alcuna indicazione circa l’esistenza di un siffatto meccanismo e dell’intenzione del giudice del rinvio di avvalersene. Ne consegue che, essendo stato accertato che il credito di cui trattasi è stato insinuato presso il curatore della procedura di insolvenza nei Paesi Bassi, spetta al giudice del rinvio stabilire se la Oilchart sia soggetta a tale sospensione o a qualsiasi altra restrizione all’avvio di un procedimento parallelo. Se così fosse, si potrebbe anche sostenere che il credito di cui trattasi fa parte della procedura d’insolvenza sia dal punto di vista sostanziale sia da quello procedurale, e quindi rientra nel regolamento sull’insolvenza. Pertanto, se venisse imposta una sospensione o una restrizione ai creditori, ne conseguirebbe che un giudice straniero non sarebbe competente a esaminare l’azione.

34.      Tale approccio è in linea, da un lato, con l’imperativo di proteggere gli interessi dei creditori e con i principi di unità e universalità delle procedure di insolvenza (20) alla base del regolamento sull’insolvenza (21). Poiché la procedura d’insolvenza è una procedura collettiva (22), il giudice del luogo in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore prenderà in considerazione la maggior parte del volume degli affari del debitore (23). Tale approccio mira a tutelare gli interessi e il grado dei creditori in caso di insolvenza e a garantire un mezzo più efficiente ed efficace per il pagamento dei creditori (24).

35.      Al riguardo, le procedure di insolvenza aperte in uno Stato membro dovrebbero avere pieno effetto negli altri Stati membri. Vorrei sottolineare che uno dei principali obiettivi del regolamento sull’insolvenza è quello di garantire l’efficacia delle procedure di insolvenza evitando il forum shopping, come emerge, in particolare, dai considerando 2 e 4 del regolamento stesso. Al riguardo, la Corte ha specificamente affermato nella sentenza Seagon (25) che tale concentrazione di tutte le azioni direttamente legate all’insolvenza di un’impresa dinanzi ai giudici dello Stato membro competente per l’avvio della procedura di insolvenza risulta anche conforme all’obiettivo del miglioramento dell’efficacia e della rapidità delle procedure di insolvenza che presentano effetti transfrontalieri (26). Invece di far svolgere a ciascun creditore indagini sul patrimonio del debitore e di accertare l’autenticità delle sue affermazioni circa l’incapacità di pagare i debiti, durante l’insolvenza ciò viene effettuato dal curatore a beneficio di tutti i creditori, il che non solo fa risparmiare sui costi, ma promuove anche l’efficienza operativa (27).

36.      Ne consegue che, quando un credito è oggetto di una procedura d’insolvenza, esso rientra nella competenza del curatore fallimentare che opera sotto il controllo del giudice dell’insolvenza. Pertanto, in linea di principio, tale credito non dovrebbe essere sottratto artificiosamente alla procedura collettiva.

37.      D’altro canto, è necessario applicare il principio di priorità. Il fatto che è stata aperta una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza significa che lo status di una delle parti è mutato. La conseguenza più importante dell’apertura della procedura d’insolvenza è che la legge applicabile alla procedura d’insolvenza ai sensi del suddetto regolamento è quella dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, e che la procedura aperta è automaticamente riconosciuta in tutti gli altri Stati membri (28). Tale riconoscimento comporta che il giudice di un altro Stato membro non ha la facoltà di sottoporre a controllo la decisione del giudice dell’insolvenza (29). Ciò comporta che tutti i beni che fanno parte della massa fallimentare del soggetto insolvente non possono essere oggetto di esecuzione del credito da parte di un singolo creditore e di elusione della procedura di insolvenza. Qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dovrebbe evitare di adottare una decisione incompatibile con la procedura d’insolvenza (30).

38.      Al riguardo, è importante sottolineare che, nella recente sentenza pronunciata dalla Grande Sezione, la Corte ha dichiarato che, sebbene ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 44/2001 – predecessore del regolamento Bruxelles I bis che contiene la stessa eccezione – l’arbitrato è esplicitamente escluso dal suo ambito di applicazione, la regola della litispendenza si applicava, in particolare, al lodo arbitrale. La Corte ha ritenuto che «l’organo giurisdizionale successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia accertata la competenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito e, se tale competenza è accertata, dichiara la propria incompetenza a favore di detto organo giurisdizionale» (31). La Corte ha così sottolineato (persino per un settore che esula chiaramente dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis) l’importanza della priorità del giudice preventivamente adito. Applicando questo principio al caso di specie per analogia, è importante rispettare la priorità del giudice dell’insolvenza dei Paesi Bassi.

39.      Al riguardo, in udienza, la Commissione ha sostenuto che l’apertura della procedura d’insolvenza non ha conseguenze sulla competenza del giudice presso il quale è stata proposta un’azione parallela, ma piuttosto sulla legge applicabile all’azione. Secondo la Commissione, la lex concursus determina la ricevibilità o il merito di tale azione parallela, che deve essere respinta. A mio avviso, in primo luogo, un siffatto approccio rende prive di significato le norme sulla competenza contenute nel regolamento sull’insolvenza e, in particolare, nell’articolo 3, paragrafo 1. In secondo luogo, affermando che spetta al giudice dell’altro Stato membro respingere l’azione parallela, la Commissione in sostanza ammette che, in linea di principio, l’azione parallela comporta problemi. Tuttavia, la decisione spetta a un giudice nazionale che, sulla base di una lex concursus straniera, dovrebbe fornire una soluzione (ossia, un rigetto nel merito) all’azione parallela. A mio avviso, al fine di preservare i suddetti obiettivi (32), il giudice nazionale, senza dover procedere all’esame delle disposizioni di una lex concursus straniera, dovrebbe poter dichiarare la propria incompetenza sulla base del fatto che l’azione di cui trattasi rientra nella competenza esclusiva del giudice dell’insolvenza situato in un altro Stato membro. Un siffatto approccio garantirebbe una maggiore certezza del diritto alle parti coinvolte nella procedura d’insolvenza e comporterebbe una certa coerenza nell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza in diversi Stati membri, una volta che la procedura di insolvenza è stata avviata in uno Stato membro (33).

40.      In conclusione, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio emerge chiaramente che l’azione proposta dinanzi al giudice del rinvio è identica a quella avanzata nella procedura di insolvenza nei Paesi Bassi. Poiché il debitore è stato dichiarato fallito e la questione rientra nella normativa dei Paesi Bassi sull’insolvenza, il giudice del rinvio dovrebbe accertare se esista una sospensione che impedisce ad altri giudici di trattare la questione. In tal caso, riterrei che un’azione basata su un’obbligazione contrattuale – che è l’oggetto della procedura d’insolvenza dei Paesi Bassi e che dovrebbe essere, in linea di principio, soggetta a una sospensione delle azioni dei singoli creditori – rientri nel campo di applicazione del regolamento sull’insolvenza e nella competenza del giudice nel cui territorio è stata aperta la procedura d’insolvenza. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte, che a volte depone in senso contrario, è piuttosto incoerente.

2.      Sul duplice criterio stabilito dalla giurisprudenza

41.      Sebbene l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza faccia riferimento alla «procedura di insolvenza», in base alla giurisprudenza della Corte, la suddetta disposizione comprende anche le «azioni connesse all’insolvenza». Nelle sentenze fondamentali Gourdain (34) e Seagon (35), la Corte ha stabilito che le azioni legate all’insolvenza esulano dall’ambito di applicazione del predecessore del regolamento Bruxelles I bis e rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sull’insolvenza. A tal fine, la Corte ha applicato il duplice criterio stabilito dalla sentenza Gourdain (in prosieguo: i «criteri Gourdain»).

42.      In particolare, secondo la formula adottata da tale giurisprudenza, un’azione che scaturisca direttamente da una procedura d’insolvenza (primo criterio) e sia ad essa strettamente connessa (secondo criterio), ricade nell’ambito di applicazione del regolamento sull’insolvenza (36) e, quindi, non in quello del regolamento Bruxelles I bis (37). Congiuntamente all’esigenza di un’interpretazione ampia della nozione di «materia civile e commerciale» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis (38), l’eccezione di insolvenza prevista dal medesimo regolamento si limita alle questioni che soddisfano i criteri Gourdain (39). Sebbene la Corte sia stata coerente nell’enunciare i criteri di Gourdain, nella pratica tali criteri sono stati applicati in modo incoerente (40).

43.      In particolare, poiché la Corte tende a esaminare i due criteri congiuntamente (41), è molto difficile stabilirne la portata e l’esatto contenuto. Ad esempio, la giurisprudenza non sempre coincide con la formula sopra citata e vi è incertezza sul rapporto tra i due criteri e sul contenuto di ciascuno di essi (42). A volte, la Corte analizza un solo criterio (43). In alcuni casi, considera determinante un criterio e ritiene che esso prevalga sull’altro (44), il che solleva la questione del carattere cumulativo di tali criteri. La giurisprudenza della Corte, quindi, non sempre produce regole coerenti. In siffatto contesto, esaminerò il contenuto e l’applicazione di ciascuno dei suddetti criteri.

a)      Primo criterio: l’azione scaturisce direttamente da una procedura di insolvenza

44.      Per stabilire se un’azione scaturisca direttamente da una procedura di insolvenza, la Corte esamina il fondamento giuridico dell’azione (45). A tal riguardo, la Corte esige che si verifichi se il diritto o l’obbligo che serve quale base dell’azione derivi dalle norme ordinarie del diritto civile e commerciale oppure da norme derogatorie, specifiche delle procedure d’insolvenza (46). La Corte ha sottolineato che occorre stabilire se l’azione in questione tragga origine dal diritto delle procedure d’insolvenza o da altre norme (47).

45.      Prima di analizzare la giurisprudenza della Corte su tale criterio, farò anzitutto un’osservazione preliminare sui fatti del caso di specie. Il giudice del rinvio osserva che, a seguito del fallimento della OWB NL, la Oilchart ha chiesto e ottenuto il pignoramento – ossia un sequestro conservativo – di alcune navi in Belgio. Al fine di liberare le navi, gli armatori o i P&I clubs hanno fornito garanzie alla Oilchart per l’importo delle fatture da essa emesse all’OWB NL. Secondo detto giudice, la formulazione di tali garanzie consente in particolare alla Oilchart di invocarle sulla base di una sentenza pronunciata nei confronti della OWB NL.

46.      Al riguardo, rilevo che, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio statuisse che la questione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles 1 bis, la competenza del giudice belga dovrà ancora essere accertata, tenendo conto del fatto che il rifornimento è avvenuto nei Paesi Bassi e che anche la procedura d’insolvenza è stata aperta nel centro degli interessi principali del debitore in tale Stato membro. Inoltre, vorrei sottolineare che, nel presente procedimento, è importante distinguere tra il fondamento giuridico dell’obbligazione e il meccanismo di esecuzione forzata di tale obbligazione. Sebbene il fondamento giuridico dell’azione risieda nelle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale tra creditore e debitore, l’esecuzione di tali obbligazioni è avvenuta tramite il pignoramento di navi e la costituzione di garanzie. Direi quindi che tali garanzie costituiscono un’esecuzione dei diritti della Oilchart, ma non di per sé l’origine dell’obbligazione.

47.      Ciò premesso, passerò ad esaminare la giurisprudenza della Corte in merito al primo criterio, che presenta forti oscillazioni a seconda dell’approccio adottato.

48.      A volte la Corte sembra optare per un approccio formalistico. Nella sentenza Riel, ad esempio, la Corte ha specificamente rilevato che la disposizione sulla base della quale era stata proposta l’azione di accertamento dell’esistenza di crediti «costitui[va] un elemento della normativa austriaca in materia d’insolvenza», aggiungendo che risultava «dai termini di tale disposizione che detta azione può essere esercitata nell’ambito di una procedura di insolvenza, da parte dei creditori che partecipano alla stessa, in caso di contestazione vertente sull’esattezza o sul grado dei crediti dichiarati da tali creditori» (48).  Più di recente, nella sentenza Tiger, la Corte ha statuito che un’azione del curatore designato da un giudice dello Stato membro di apertura della procedura d’insolvenza trova il suo fondamento giuridico nelle norme di diritto del Regno Unito relative specificamente all’insolvenza (49).

49.      Tuttavia, sembra che la Corte esamini anche se l’azione in questione possa essere proposta dai creditori a titolo individuale prima, durante o dopo lo svolgimento della procedura d’insolvenza. Nella sentenza Nickel & Goeldner Spedition, la Corte ha osservato che un’azione di pagamento di un credito sorto dalla fornitura di servizi in esecuzione di un contratto di trasporto avrebbe potuto essere proposta dallo stesso creditore, prima che non fosse più legittimato a farlo in conseguenza dell’apertura di una procedura d’insolvenza nei suoi confronti e che, in tale ipotesi, essa sarebbe stata disciplinata dalle norme sulla competenza giurisdizionale applicabili in materia civile o commerciale (50).  Analogamente, nella causa NK, la Corte ha ritenuto che l’azione in questione, che, da un lato, poteva essere proposta dal creditore stesso, in modo tale che essa non rientrava nella competenza esclusiva del curatore fallimentare, e, dall’altro, era indipendente dall’apertura di una procedura di insolvenza, non poteva essere considerata come una conseguenza diretta e indissociabile di una procedura del genere (51).

50.      Nel caso di specie, quindi, se si dovesse applicare tout court la formula adottata dalle sentenze Riel e Tiger, dal momento che il giudice del rinvio ha dichiarato che il fondamento giuridico dell’azione è l’articolo 25, paragrafo 2, della NFW – e in assenza di qualsiasi qualificazione del credito in questa fase – il credito avanzato dalla Oilchart rientrerebbe nell’ambito delle disposizioni della NWF e, quindi, costituirebbe un elemento della normativa dei Paesi Bassi in materia di insolvenza. Tuttavia, se si applicasse il ragionamento di cui alle sentenze Nickel & Goeldner Spedition e NK, l’azione di cui trattasi potrebbe essere proposta dai creditori a titolo individuale e potrebbe quindi non presentare un collegamento diretto con la procedura di insolvenza.

51.      Nondimeno, al fine di tenere conto delle conseguenze giuridiche ed economiche dell’eccezione di insolvenza e, in particolare, del problema della massa comune, la Corte dovrebbe applicare il primo criterio in modo da preservare sia la competenza esclusiva del giudice dell’insolvenza (52) sia gli interessi degli altri creditori ed evitare il «forum shopping» (53). Pertanto, quando il credito oggetto della procedura principale e della procedura d’insolvenza è identico, la Corte dovrebbe valutare se esso rientri nella procedura d’insolvenza.

52.      Al riguardo, poiché la Corte ha dichiarato nella sentenza Riel che un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti prevista dalla normativa nazionale può essere esercitata nell’ambito di una procedura d’insolvenza, è ad essa strettamente connessa e trae origine dalla procedura di insolvenza (54), tale valutazione deve essere applicata, mutatis mutandis, all’esercizio di un diritto al pagamento del creditore, come quello oggetto del procedimento principale.

53.      Inoltre, si può evidenziare che, nella sentenza H (55), la Corte ha dichiarato che la circostanza che si possa, «in linea di principio, (...) intentare un’azione anche nel caso in cui non sia avviata alcuna procedura d’insolvenza vertente sui beni della società debitrice interessata, (...) tale circostanza non può opporsi, di per sé, alla qualificazione di un’azione del genere quale azione direttamente derivante da una procedura d’insolvenza e in essa strettamente inserita, ammesso che tale azione sia stata effettivamente proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza». Tali azioni «derogano» alle norme comuni di diritto civile e commerciale, e ciò proprio in considerazione dello stato di insolvenza del debitore. Ne consegue che l’elemento dirimente risiede nella dichiarazione di fallimento del debitore (56). Quando il debitore è dichiarato insolvente e l’azione mira al recupero di un credito che rientra nella massa fallimentare della procedura d’insolvenza, il fondamento giuridico di tale azione diventa una disposizione della normativa in materia di insolvenza della lex concursus e la suddetta azione deve essere qualificata come un’azione che scaturisce direttamente dalla procedura d’insolvenza.  

54.      Aggiungo che, in modo del tutto logico, la maggior parte dei crediti che rientrano nella massa fallimentare trova origine nelle norme ordinarie del diritto civile e commerciale, soprattutto quando, come nel caso di specie, esse riguardano l’esigibilità di un’obbligazione contrattuale di pagamento per una fornitura di beni. In altre parole, quando un credito rientra nella massa fallimentare in virtù dell’apertura della procedura di insolvenza e dell’insinuazione del credito presso il curatore, esso rientra nell’ambito nelle norme derogatorie di tale procedura. In caso contrario, tutti i crediti di natura civile e commerciale insinuati presso il curatore potrebbero essere fatti valere dinanzi a un altro giudice in un altro Stato membro, rendendo vani i principi di centralizzazione dei crediti e di vis attractiva concursus (57).

55.      Pertanto, a mio avviso, ove la Corte adotti un approccio orientato al risultato per il primo criterio (criterio del fondamento giuridico), essa attuerà la norma della competenza esclusiva di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza (58), aumentando così l’efficacia della procedura d’insolvenza e contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di evitare il forum shopping (59). Considero quindi il criterio del «fondamento giuridico» come un criterio in base alla quale la Corte accerta se l’origine dell’obbligazione rientra nella massa fallimentare.

56.      Di conseguenza, ritengo che la portata delle obbligazioni della OWB NL e i corrispondenti diritti della Oilchart costituiscano il fondamento giuridico del credito. L’esecuzione di tale credito dipende dall’applicazione delle disposizioni del diritto dei Paesi Bassi in materia di insolvenza per quanto riguarda gli effetti dell’insolvenza dichiarata nei Paesi Bassi (60). Suggerirei pertanto alla Corte di concludere che l’azione della Oilchart scaturisce direttamente dalla procedura di insolvenza e trova il suo fondamento giuridico in un credito che rientra nella massa fallimentare.

b)      Secondo criterio: intensità del nesso esistente tra tale azione e la procedura d’insolvenza

57.      Per quanto riguarda il secondo criterio, al fine di stabilire se un’azione sia strettamente connessa alla procedura d’insolvenza, secondo la formula adottata dalla Corte, l’intensità del nesso esistente tra tale azione e la procedura di insolvenza è l’elemento determinante (61).  Tale criterio consente quindi di tenere conto di fattori contestuali diversi da quelli relativi al fondamento giuridico.

58.      In linea di principio, il secondo criterio cerca di rispondere alla domanda se un’azione simile a quella di cui trattasi possa essere proposta contemporaneamente o indipendentemente dalla procedura di insolvenza. Ad esempio, nella sentenza German Graphics Graphische Maschinen, la Corte ha dichiarato che un’azione proposta sul fondamento di una clausola di riserva di proprietà nei confronti di un curatore fallimentare non presentava un nesso sufficientemente intenso con una procedura d’insolvenza per il fatto che, in sostanza, la questione di diritto sollevata in una tale azione era indipendente dall’apertura della procedura d’insolvenza (62). Più di recente, nella sentenza Feniks, la Corte ha ritenuto che un’azione pauliana, mediante la quale un creditore chiede che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto, asseritamente pregiudizievole ai suoi diritti, con cui il debitore ha ceduto un bene ad un terzo, non si inseriva nella procedura di insolvenza (63). Nel caso di specie, se la Corte dovesse applicare tale «criterio della possibilità», dovrebbe ritenere che l’azione di cui trattasi sia indipendente dalla procedura d’insolvenza, poiché essa può essere proposta indipendentemente da un’eventuale procedura d’insolvenza, a meno che la legge sulla procedura d’insolvenza non preveda una sospensione.

59.      Nella stessa ottica, la Corte esamina talvolta il contesto processuale, verificando se il creditore persegue un interesse collettivo o individuale. Ad esempio, nella sentenza F‑Tex le parti hanno sostenuto che l’origine e il contenuto dell’azione intentata dal cessionario sono sostanzialmente gli stessi di un’azione revocatoria intrapresa dal curatore fallimentare (64). Nondimeno, la Corte ha ritenuto che «l’esercizio del diritto acquisito da parte del cessionario obbedisce ad altre regole rispetto a quelle applicabili nell’ambito di una procedura d’insolvenza» (65). In primo luogo, a differenza del curatore fallimentare, che è, in linea di principio, tenuto ad agire nell’interesse dei creditori, il cessionario è libero di esercitare o meno il diritto di credito acquisito. In secondo luogo, il cessionario, ove decida di esercitare il suo diritto di credito, agisce nel proprio interesse e per il suo beneficio personale. La Corte ha stabilito che l’azione nel procedimento principale non è dunque strettamente connessa alla procedura d’insolvenza (66). Se la Corte dovesse applicare tali considerazioni al procedimento principale, dovrebbe concludere che l’esercizio del diritto acquisito dalla Oilchart era soggetto a regole diverse da quelle applicabili alle procedure di insolvenza; la Oilchart – a differenza di un liquidatore – rimane libera di decidere se esercitare tale diritto e agire nel proprio interesse. Pertanto, la sua azione non è strettamente connessa alla procedura di insolvenza.

60.      Un approccio più orientato ai risultati è stato adottato nella sentenza Valach, in cui la Corte ha esaminato la portata degli obblighi del comitato dei creditori che rifiuta un piano di risanamento. In particolare, essa ha statuito che a tal riguardo, per verificare se la responsabilità dei membri del comitato dei creditori potesse essere riconosciuta a seguito del rigetto del piano di risanamento, doveva essere analizzata, in particolare, la portata degli obblighi che incombono a tale comitato nell’ambito di una procedura di insolvenza e la compatibilità di tale rigetto con questi obblighi. Tale azione è stata ritenuta sufficientemente connessa alla procedura di insolvenza (67). Sebbene tale sentenza non spieghi le ragioni per cui la Corte è giunta a tale conclusione, a mio avviso il suo approccio si spiega con la necessità di prendere in considerazione l’impatto dell’azione sulla massa fallimentare e, in particolare, sull’obbligo sottostante di preservare i beni che fanno parte della massa. In base a questo criterio si dovrebbe concludere che, nell’ambito della procedura di insolvenza, la Oilchart è impossibilitata a riscuotere i suoi proventi. Pertanto, si deve ritenere che l’azione di cui trattasi sia sufficientemente connessa alla procedura di insolvenza.

61.      Infine, nella causa SCT Industri, la Corte ha sostanzialmente esaminato il nesso tra le azioni delle parti e l’attivo. La Corte ha ritenuto che l’azione di una società sottoposta a una procedura di insolvenza volta a recuperare la proprietà delle quote sociali che erano state vendute a un’altra società fosse strettamente connessa alla procedura di insolvenza, in quanto la vendita era avvenuta sulla base di disposizioni in materia di insolvenza. La Corte ha sottolineato che l’attivo dell’impresa oggetto della procedura d’insolvenza si era accresciuto a seguito della vendita da parte del curatore delle quote sociali in questione (68). Allo stesso modo, nel caso in esame, le azioni della Oilchart incidono chiaramente sulla massa patrimoniale. Pertanto, in base a tale criterio, l’azione in questione è sufficientemente vicina alla procedura di insolvenza.

62.      Alla luce di quanto sopra, sono giunta alla conclusione che i criteri Gourdain devono essere interpretati in modo da tenere conto dell’obiettivo e della ragion d’essere della procedura d’insolvenza, ossia il problema della massa comune e la gestione efficiente dei beni. Un’interpretazione restrittiva di tali criteri comporta la possibilità di elusione delle regole della procedura d’insolvenza da parte del creditore, all’accaparramento di beni e allo svuotamento dei diritti degli altri creditori. Una siffatta elusione avrebbe luogo a causa dell’esistenza di competenze plurime e della qualificazione dell’azione parallela come azione «civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. A mio avviso, tuttavia, l’applicazione del regolamento Bruxelles I bis non può essere utilizzata come mezzo per scardinare la competenza esclusiva del giudice dell’insolvenza (69), l’efficacia della procedura d’insolvenza (70) e l’imperativo di tutelare gli interessi dei creditori (71). Infatti, ammettere la competenza del giudice del rinvio ai sensi del regolamento Bruxelles I bis porta a eludere il funzionamento efficiente ed efficace delle procedure di insolvenza, il che pregiudica il «corretto funzionamento del mercato interno» (72). Nel caso di specie, poiché il credito di cui trattasi è identico a quello insinuato presso il curatore fallimentare nei Paesi Bassi, suggerirei alla Corte di stabilire che un’azione come quella oggetto del procedimento principale scaturisce direttamente da una procedura di insolvenza e presenta un nesso intenso con essa, per cui rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sull’insolvenza.

63.      Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza devono essere interpretati nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di una procedura d’insolvenza per un credito relativo a un’obbligazione contrattuale di pagamento di una fornitura di beni e lo stesso credito sia oggetto di un’azione contro una società insolvente nell’ambito di tale procedura d’insolvenza, detto credito rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sull’insolvenza.

C.      Sulla seconda questione

64.      La seconda questione viene posta nel caso in cui la Corte risponda alla prima questione nel senso che l’azione di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sull’insolvenza.

65.      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 25, paragrafo 2, della NFW sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza, nei limiti in cui questa disposizione consente che un’azione contro la società insolvente, come quella oggetto del procedimento principale, sia proposta dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui è stata pronunciata l’insolvenza.

66.      È opportuno ricordare, in via preliminare, che non spetta alla Corte, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni di diritto nazionale con il diritto dell’Unione. La Corte limita la sua analisi a un’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione che sarà utile al giudice nazionale, il quale ha il compito di determinare, in ultima analisi, la compatibilità delle disposizioni del diritto nazionale con il diritto dell’Unione ai fini della decisione della controversia nel procedimento principale (73).

67.      Dalla decisione di rinvio risulta che le parti nel procedimento principale sono in disaccordo sulla questione se l’articolo 25, paragrafo 2, della NFW costituisca il vero fondamento dell’azione e sull’interpretazione corretta di tale disposizione. Pertanto, come ho già detto, prima di pronunciarsi sulla compatibilità di tale disposizione con il diritto dell’Unione, spetterà al giudice del rinvio qualificare l’azione e stabilire se la suddetta disposizione possa costituire il fondamento effettivo dell’azione di cui trattasi (74).

68.      Per quanto riguarda la compatibilità della suddetta disposizione con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza, come ho già detto (75), quest’ultima disposizione mira a individuare il giudice competente per l’apertura della procedura d’insolvenza. Pertanto, essa stabilisce una regola sulla competenza internazionale (76). Tuttavia, la Corte l’ha interpretata in modo da conferire al giudice dell’insolvenza una competenza esclusiva (77).

69.      Nel caso di specie, l’articolo 25, paragrafo 2, della NFW sembra affermare che una sentenza contro un debitore fallito non ha valore legale nei confronti della massa fallimentare. In sostanza, essa sembra consentire di intraprendere azioni al di fuori della massa, ma afferma che tali azioni non sono opponibili con riguardo alla massa fallimentare.

70.      Ne consegue che, ad un primo esame della semplice formulazione dell’articolo 25, paragrafo 2, della NFW, tale disposizione non sembra rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza, dal momento che non riguarda l’«apertura» di una «procedura d’insolvenza», bensì semplicemente consente azioni non verificabili al di fuori di tale procedura. In ogni caso, l’articolo 25, paragrafo 2, della NFW a prima vista sembra essere conforme all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza, dal momento che esso non ha ripercussioni sulla massa patrimoniale.

71.      Nondimeno, ove l’articolo 25, paragrafo 2, della NFW comporti una prassi che consenta di eludere la procedura d’insolvenza e la competenza esclusiva del giudice dell’insolvenza, cosa che spetta al giudice nazionale verificare, si potrebbe ritenere in tal caso che la misura nazionale abbia l’effetto di eludere l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza e sia pertanto a esso contraria.

72.      A tal riguardo, il giudice del rinvio dovrebbe esaminare se l’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2, della NFW induce un cambiamento giuridico o economico della situazione dei creditori rispetto alla massa fallimentare o alla procedura d’insolvenza (ad esempio lo status o il rango dei creditori o la composizione della massa). Al riguardo, è importante notare che la ING ha sostenuto all’udienza davanti alla Corte che le azioni della Oilchart potrebbero avere effetti ai fini dell’escussione delle garanzie fornite dagli armatori o dai P&I clubs, ossia nei confronti di terzi. Ove, al contrario, l’applicazione di tale disposizione non produca un siffatto effetto, il ricorso al giudice del rinvio sarebbe «neutro» rispetto a tale procedimento.

73.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo l, del regolamento sull’insolvenza e il principio della competenza esclusiva devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale che abbia l’effetto di eludere la competenza esclusiva di un giudice di uno Stato membro, investito per primo di una procedura d’insolvenza, per un credito relativo a un’obbligazione contrattuale di pagamento per una fornitura di beni rientrante nella massa fallimentare.

IV.    Conclusione

74.      Sulla base delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello, Anversa, Belgio) nei seguenti termini:

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza,

devono essere interpretati nel senso che:

qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di una procedura di insolvenza per un credito relativo a un’obbligazione contrattuale di pagamento di una fornitura di beni e lo stesso credito sia oggetto di un’azione contro una società insolvente nell’ambito di tale procedura di insolvenza, detta azione rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 e il principio della competenza esclusiva

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale che abbia l’effetto di eludere la competenza esclusiva di un giudice di uno Stato membro, investito per primo di una procedura d’insolvenza, per un credito relativo a un’obbligazione contrattuale di pagamento per una fornitura di beni rientrante nella massa fallimentare.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2012, L 351, pag. 1.


3      Detto regolamento ha sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che a sua volta aveva sostituito la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, L 304, pag. 77), come modificata dalle successive convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).


4      GU 2000, L 160, pag. 1.


5      Il regolamento sull’insolvenza è stato sostituito dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19), che non è applicabile ratione temporis alla presente causa.


6      Si sostiene che, prima della dichiarazione di fallimento, la ING avesse concesso un prestito alla OWB NL, che, insieme ad altri soggetti del gruppo, aveva trasferito alla ING i crediti presenti e futuri nei confronti dei clienti finali.


7      L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis prevede che, se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara d’ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni di detto regolamento.


8      Sebbene tale disposizione contenga il termine «fallimenti», tenuto conto del regolamento sull’insolvenza e del regolamento 2015/848, è chiaro che nel presente contesto è più appropriato il termine «insolvenza» e ad esso farò riferimento nelle presenti conclusioni. V. altresì direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza). (GU 2019, L 172, pag. 18).


9      Il fascicolo della Corte contiene il termine «fallimento». Pertanto, nelle presenti conclusioni, farò riferimento a tale termine nel descrivere le circostanze del caso di specie o la normativa dei Paesi Bassi. Tuttavia, il termine «insolvenza» si colloca nel contesto del diritto dell’Unione, poiché il regolamento sull’insolvenza e il regolamento 2015/848 fanno entrambi riferimento alle procedure di insolvenza.


10      Il fatto che si trattava di un credito identico – in quanto la fattura e l’importo erano gli stessi – è stato confermato dalla ING, un creditore della OWB NL, all’udienza dinanzi alla Corte.


11      Sentenze del 21 settembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt (C‑221/15, EU:C:2016:704, punto 15) e del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility (C‑574/16, EU:C:2018:390, punto 32).


12      V., in particolare, sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte (C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 23).


13      Eidenmuller, H., «What is an insolvency proceeding?», American Bankruptcy Law Journal, 92(1), 2018, pagg. da 53 a 72.


14      La teoria fallimentare più accreditata, la «Creditors’ Bargain Theory» (teoria della trattativa tra creditori), considera l’insolvenza come un problema della massa comune e, di conseguenza, la legislazione in materia di insolvenza è un insieme di norme speciali per superare tale problema. Il problema della massa comune posto dall’insolvenza è che tutti i creditori vantano crediti nei confronti della società, il cui patrimonio è insufficiente a soddisfare tutti i crediti. Di conseguenza, l’insolvenza si basa sull’idea che sarebbe meglio impedire le azioni esecutive individuali e distribuire il patrimonio del debitore in modo equo tra i creditori. È preferibile un processo collettivo (v. Jackson, T., The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Beard Books, 2001, pag. 11 e segg.).


15      V., per analogia, UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (Nazioni Unite 2005, pag. 83, punto 26), in cui si afferma che «uno dei principi fondamentali del diritto fallimentare è che la procedura di insolvenza è una procedura collettiva, che richiede la tutela degli interessi di tutti i creditori contro l’azione individuale di uno di essi».


16      A tale proposito, è importante notare che il giudice del rinvio sottolinea che l’azione di cui trattasi ha «ripercussioni sulla massa fallimentare», in particolare perché si tratta di un’azione volta a eludere la distribuzione dell’attivo totale o a ridurne l’importo.


17      Come spiegato dalla ING nelle sue osservazioni scritte e durante l’udienza, se la richiesta di Oilchart fosse accolta dai giudici belgi, detta società potrebbe ottenere un pagamento dalla ING, il che rimuoverebbe dalla massa fallimentare nei Paesi Bassi il credito verso il quale era esposta nella procedura di insolvenza dei Paesi Bassi.


18      V. articolo 16, paragrafo 1, del regolamento sull’insolvenza. La Corte ha affermato che la norma sulla priorità contenuta in tale disposizione poggia sul principio della fiducia reciproca. È, infatti, tale principio che ha consentito non soltanto la creazione di un sistema obbligatorio di competenze, che tutti i giudici cui si applica il regolamento sono tenuti a rispettare, ma anche la correlativa rinuncia da parte degli Stati membri ad applicare le loro norme interne di riconoscimento e di delibazione a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedure d’insolvenza (v. sentenza del 5 luglio 2012, ERSTE Bank Hungary, C‑527/10, EU:C:2012:417, punto 34).


19      V. per analogia, articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. V. altresì, ad esempio, direttiva 2019/1023 che, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, definisce la «sospensione delle azioni esecutive individuali» come «la sospensione temporanea, concessa da un’autorità giudiziaria o amministrativa o applicata per previsione per legge, del diritto di un creditore di far valere un credito nei confronti del debitore, e, se previsto dal diritto nazionale, nei confronti di un terzo garante, nel contesto di una procedura giudiziaria, amministrativa o di altro tipo, o del diritto di confisca o di realizzazione stragiudiziale dell’attivo o dell’impresa del debitore».


20      Il «principio di unità» significa che esiste un unico complesso di procedure di insolvenza. Il «principio di universalità» significa che dette procedure si estendono a tutti i beni del debitore, ovunque siano situati. Al riguardo, devo rilevare che il regolamento sull’insolvenza si basa sulla distinzione, di cui all’articolo 3, tra la procedura principale (universale) e la procedura secondaria (territoriale) (v. sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 28). V. altresì sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte (C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 40).


21      Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il regolamento sull’insolvenza «consente di aprire la procedura principale di insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore» e precisa che «[t]ale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore». V. considerando 12 del regolamento sull’insolvenza. Secondo l’avvocato generale Szpunar (conclusioni presentate nella causa Senior Home, C‑195/15, EU:C:2016:369, paragrafo 21), il regolamento sull’insolvenza fa riferimento non già a un modello basato sul principio di universalità delle procedure d’insolvenza, bensì a un modello di universalità attenuata (detta anche «universalità modificata»), in quanto il regolamento, pur prendendo le mosse da un modello universale, prevede una serie di norme speciali che fungono da eccezioni e ne correggono o attenuano l’universalità.


22      V. supra, paragrafo 31.


23      Ad esempio, nella sentenza del 16 gennaio 2014, Schmid (C‑328/12, EU:C:2014:6, punto 39), la Corte ha statuito che i giudici dello Stato nel territorio del quale è stata aperta la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza. V. altresì relazione esplicativa di M. Virgós e E. Schmit sulla convenzione relativa alle procedure di insolvenza del 3 maggio 1996, documento del Consiglio dell’Unione europea, 6500/96, DRS 8 (CFC), punto 3.


24      Dai considerando 2 e 8 del regolamento n. 1346/2000 si evince che il suo scopo è consentire che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci, nonché migliorarle e renderle più celeri.


25      Sentenza del 12 febbraio 2009 (C‑339/07, EU:C:2009:83, punto 22).


26      V. altresì considerando 8 e 16 del regolamento sull’insolvenza.


27      V., per analogia, sullo scopo di garantire il funzionamento efficiente ed effettivo delle procedure di insolvenza transfrontaliere, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak (C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 62).


28      V. articolo 4, paragrafo 1, e articolo16 del regolamento sull’insolvenza.


29      Al riguardo, la Corte ha sottolineato l’applicazione del principio della fiducia reciproca, che esige che i giudici degli altri Stati membri riconoscano la decisione di apertura di una siffatta procedura, senza poter controllare la valutazione effettuata dal primo giudice relativamente alla propria competenza (v., per analogia, sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 42).


30      Sentenza del 18 settembre 2019, Riel (C‑47/18, EU:C:2019:754, punto 42).


31      V., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2022, London Steam‑Ship Owners’ Mutual Insurance Association (C‑700/20, EU:C:2022:488, punti 43 e 69). Aggiungerei che, giacché la Corte ha statuito che la regola della litispendenza si applica all’eccezione contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 44/2001, allora, mutatis mutandis, si dovrebbe trarre la stessa conclusione con riferimento all’eccezione contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis.


32      V. supra, paragrafi da 34 a 37.


33      V., per analogia, sentenza del 1º marzo 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, punti da 31 a 42), nella quale la Corte ha sottolineato i principi della certezza del diritto, della tutela delle persone residenti nell’Unione europea e dell’applicazione uniforme delle norme sulla competenza, ricordando che «il fine della Convenzione di Bruxelles consiste proprio nel prevedere norme comuni, restando escluse le norme nazionali divergenti». Per l’applicazione uniforme del regolamento sull’insolvenza, v. sentenza del 16 aprile 2015, Lutz (C‑557/13, EU:C:2015:227, punto 48).


34      Sentenza del 22 febbraio 1979 (133/78, EU:C:1979:49).


35      Sentenza del 12 febbraio 2009 (C‑339/07, EU:C:2009:83, punto 20).


36      V. a tal fine sentenza del 18 settembre 2019, Riel (C‑47/18, EU:C:2019:754, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).


37      Va sottolineato che tale approccio è stato confermato quando detti criteri sono stati codificati dall’articolo 6 del regolamento 2015/848, in base al quale i giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente.


38      V., tra l’altro, sentenza del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C‑292/08, EU:C:2009:544, punto 23).


39      Garcimartin, F., «Insolvency-Related Judgments and Vis Attractiva Concursus: The EU Approach». Insolvency Intelligence 1 (2018). V. relazione di Virgós, M. e Schmit, E., citata alla nota 23, paragrafo 77.


40      Si veda la critica dell’avvocato generale Bobek sull’applicazione di tali criteri nelle conclusioni presentate nella causa NK (C‑535/17, EU:C:2018:850, paragrafi da 44 a 53).


41      V., ad esempio, sentenze del 4 dicembre 2019, Tiger (C‑493/18, EU:C:2019: 1046), e del 20 dicembre 2017, Valach e a. (C‑649/16, EU:C:2017: 986).


42      V. conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa NK (C‑535/17, EU:C:2018:850, paragrafi da 44 a 46).


43      V., ad esempio, sentenza del 18 settembre 2019, Riel (C‑47/18, EU:C:2019:754, punto 37).


44      V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, CeDe Group (C‑198/18, EU:C:2019:1001, punti 31 e 32).


45      V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, (C‑641/16, EU:C:2017:847, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).


46      Ibidem. V. altresì sentenze del 6 febbraio 2019, NK (C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 28), e del 18 settembre 2019, Riel (C‑47/18, EU:C:2019:754, punto 36).


47      V. sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 26).


48      V. sentenza del 18 settembre 2019 (C‑47/18, EU:C:2019:754, punto 37).


49      V., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2019 (C‑493/18, EU:C:2019:1046, punti 30 e 31).


50      V. sentenza del 4 settembre 2014 (C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 28). La Corte ha poi aggiunto che «[i]l fatto che, dopo l’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti del prestatore di servizi, l’azione di pagamento sia esperita dal curatore designato nell’ambito di tale procedura e che quest’ultimo agisca nell’interesse dei creditori non modifica nella sostanza la natura del credito invocato, che continua ad essere soggetto, nel merito, a norme giuridiche invariate».


51      V. sentenza del 6 febbraio 2019, NK (C‑535/17, EU:C:2019:96, punti 35 e 36). V. altresì sentenza del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C‑292/08, EU:C:2009:544, punto 31). In quest’ultima sentenza, tuttavia, non era chiaro se il criterio dell’«indipendenza» si riferisse al primo o al secondo criterio.


52      V. supra, paragrafo 29.


53      V. supra, paragrafo 35.


54      Sentenza del 18 settembre 2019 (C‑47/18, EU:C:2019:754, punti da 33 a 40).


55      Sentenza del 4 dicembre 2014 (C‑295/13, EU:C:2014:2410).


56      Al contrario, nella sentenza del 6 febbraio 2019, NK (C‑535/17, EU:C:2019:96), la Corte ha ritenuto che il fatto che l’azione potesse essere proposta dai creditori individualmente, prima, durante o dopo lo svolgimento della procedura di insolvenza, la faceva rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis. Non è chiaro il motivo per cui la Corte abbia ritenuto questo aspetto rilevante nella sentenza NK, ma non nella sentenza del 4 dicembre 2014, H (C‑295/13, EU:C:2014:2410). V., al riguardo, Bork, R. e van Zwieten, K. (a cura di), «Jurisdiction for actions which derive directly from the insolvency proceedings and are closely linked with them», in Bork, R. e van Zwieten, K. (a cura di), Commentary on the European Insolvency Regulation, 2a ed., Oxford University Press, Oxford, 2022, pagg. da 221 a 243; ed. online, Oxford Academic, 19 maggio 2022).


57      Pertanto, non condivido l’argomentazione della Commissione secondo cui l’azione di cui trattasi sarebbe distinta dalla procedura d’insolvenza in quanto soggetta, nel merito, a norme di diritto ordinario.


58      V. supra, paragrafo 29.


59      V. supra, paragrafo 35.


60      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle procedure d’insolvenza, in linea di principio, gli effetti della procedura di insolvenza sono determinati dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura. Nel caso di specie, gli effetti dell’insolvenza rientrano nella legge dei Paesi Bassi.


61      V. sentenze del 2 luglio 2009, SCT Industri (C‑111/08, EU:C:2009:419, punti da 22 a 25), del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau (C‑641/16, EU:C:2017:847, punto 28 e giurisprudenza ivi citata); nonché del 6 febbraio 2019, NK (C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 30).


62      Sentenza del 10 settembre 2009 (C‑292/08, EU:C:2009:544, punti 30 e 31).


63      Sentenza del 4 ottobre 2018 (C‑337/17, EU:C:2018:805, punto 32).


64      Sentenza del 19 aprile 2912 (C‑213/10, EU:C:2012:215). La Corte ha persino ammesso che «non si può negare che il diritto su cui il ricorrente nel procedimento principale fonda la sua azione presenti un legame con l’insolvibilità del debitore, poiché trae origine dal diritto di revoca conferito al curatore fallimentare dalla legge nazionale applicabile alla procedura d’insolvenza».


65      V. punto 42 di tale sentenza.


66      V. sentenza del 19 aprile 2012, F‑Tex (C‑213/10, EU:C:2012:215, punti da 41 a 47).


67      Sentenza del 20 dicembre 2017, Valach e a. (C‑649/16, EU:C:2017:986, punto 38).


68      Sentenza del 2 luglio 2009 (C‑111/08, EU:C:2009:419, punti da 26 a 29).


69      V. supra, paragrafo 29.


70      V. supra, paragrafo 35.


71      V. supra, paragrafo 34.


72      V. considerando 2 del regolamento sull’insolvenza.


73      V. a tal fine sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing (C‑652/19, EU:C:2021:208, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).


74      V. supra, paragrafi 25 e 26.


75      V. supra, paragrafo 23.


76      V. sentenza del 16 gennaio 2014, Schmid (C‑328/12, EU:C:2014:6, punto 27).


77      V. supra, paragrafo 29.