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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 28 giugno 2005, nella causa T-386/04: Eridania Sadam SpA e a. contro Commissione delle Comunità europee 1.

["Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Regime dei prezzi - Regionalizzazione - Zone deficitarie - Classificazione dell'Italia - Campagna di commercializzazione 2004/2005 - Regolamento (CE) n. 1216/2004 - Ricorso di annullamento - Persone fisiche e giuridiche - Irrecevibilità"]

    (Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-386/04, Eridania Sadam SpA, con sede in Bologna, Italia Zuccheri SpA, con sede in Bologna, Zuccherificio del Molise SpA, con sede in Termoli, CO.PRO. B - Cooperativa produttori bieticoli Soc. coop. rl, con sede in Minerbio, SFIR - Società fondiaria industriale romagnola SpA, con sede in Cesena, rappresentate dagli avv.ti G. Pittalis, I. Vigliotti, G. M. Roberti, P. Ziotti e A. Franchi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro

Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e sig. L. Visaggio, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da: Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. F. Ruggeri Laderchi), avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'art. 1, lett. d), del regolamento (CE) della Commissione 30 giugno 2004, n. 1216, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco (GU L 232, pag. 25), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 28 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Il ricorso è irricevibile.

2)    Non vi è luogo a statuire sulle istanze d'intervento dell'Associazione nazionale bieticoltori, del Consorzio nazionale bieticoltori e dell'Associazione bieticoltori italiani.

3)    Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

4)    Il Consiglio sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 284 del 20.11.2004.