Language of document : ECLI:EU:C:2019:693

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

10 settembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 1, e articoli 15, 27, 28, 30 e 31 – Nozione di “avente diritto” – Cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione – Ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, in cui sconta una pena detentiva – Condizioni che si impongono allo Stato membro ospitante in forza della direttiva 2004/38/CE al momento dell’adozione di un provvedimento di allontanamento del suddetto cittadino di uno Stato terzo»

Nella causa C‑94/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 16 gennaio 2018, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2018, nel procedimento

Nalini Chenchooliah

contro

Minister for Justice and Equality,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal (relatrice), M. Vilaras e C. Toader, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, L.S. Rossi e M.I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per N. Chenchooliah, da C. Power, SC, e I. Whelan, BL, su incarico di M. Trayers e M. Moroney, solicitors;

–        per il Minister for Justice and Equality, da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da N. Travers, SC, S.‑J. Hillery, BL, e D. O’Loghlin, solicitor;

–        per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da N. Travers, SC, S.‑J. Hillery, BL, e D. O’Loghlin, solicitor;

–        per il governo danese, da J. Nymann‑Lindegren, M. Wolff e P.Z.L. Ngo, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da E. Montaguti e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 14, 15, 27 e 28 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Nalini Chenchooliah, cittadina di uno Stato terzo, e il Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda) (in prosieguo: il «Ministro»), in merito a un provvedimento di espulsione adottato nei confronti della medesima in seguito al ritorno del coniuge, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, in cui sconta una pena detentiva.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 5, 23 e 24 della direttiva 2004/38 sono del seguente tenore:

«(5)      Il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. (…)

(…)

(23)      L’allontanamento dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre pertanto limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalità, in considerazione del grado d’integrazione della persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dell’età, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col paese di origine.

(24)      Pertanto, quanto più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la protezione contro l’allontanamento. (…)».

4        L’articolo 1 della succitata direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:

«La presente direttiva determina:

a)      le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;

b)      il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;

c)      le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».

5        L’articolo 2 della direttiva in parola, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)      “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)      “familiare”:

a)      il coniuge;

(…)».

6        L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Aventi diritto», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».

7        Il capo III della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno», contiene gli articoli da 6 a 15 della stessa.

8        L’articolo 6 della suddetta direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno sino a tre mesi», così dispone:

«1.      I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità.

2.      Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell’Unione».

9        A termini dell’articolo 7 della medesima direttiva:

«1.      Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)      di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b)      di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c)      –      di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,

–      di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

(…)

2.      Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

(…)».

10      L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 contiene norme relative alla conservazione del diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro in caso di decesso del cittadino dell’Unione.

11      L’articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva disciplina il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento di un’unione registrata.

12      A termini dell’articolo 14 della direttiva in parola, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno»:

«1.      I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all’articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

2.      I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

(…)

4.      In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del [capo] VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell’Unione o dei loro familiari qualora:

a)      i cittadini dell’Unione siano lavoratori subordinati o autonomi; oppure

b)      i cittadini dell’Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell’Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell’Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo».

13      L’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato «Garanzie procedurali», così dispone:

«1.      Le procedure previste agli articoli 30 e 31 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per motivi non attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

(…)

3.      Lo Stato membro ospitante non può disporre, in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cui al paragrafo 1, il divieto d’ingresso nel territorio nazionale».

14      Gli articoli 27, 28, 30 e 31 della direttiva 2004/38 sono contenuti nel capo VI della stessa, intitolato «Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».

15      L’articolo 27 della succitata direttiva, intitolato «Principi generali», stabilisce quanto segue:

«1.      Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2.      I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

(…)».

16      Ai sensi dell’articolo 28 della suddetta direttiva, intitolato «Protezione contro l’allontanamento»:

«1.      Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e [l’]importanza dei suoi legami con il paese d’origine.

2.      Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell’Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

(…)».

17      L’articolo 30 della medesima direttiva, intitolato «Notificazione dei provvedimenti», è del seguente tenore:

«1.      Ogni provvedimento adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto all’interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.

2.      I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all’interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

3.      La notifica riporta l’indicazione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa dinanzi al quale l’interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, all’occorrenza, l’indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione».

18      L’articolo 31 della direttiva 2004/38, intitolato «Garanzie procedurali», prevede quanto segue:

«1.      L’interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all’occorrenza, amministrativi nello Stato membro ospitante, al fine di presentare ricorso o chiedere la revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2.      Laddove l’impugnazione o la richiesta di revisione del provvedimento di allontanamento sia accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione dell’esecuzione di detto provvedimento, l’effettivo allontanamento dal territorio non può avere luogo fintantoché non è stata adottata una decisione sull’ordinanza provvisoria, salvo qualora:

–        il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale, o

–        le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, o

–        il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

3.      I mezzi di impugnazione comprendono l’esame della legittimità del provvedimento nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l’adozione. Essi garantiscono che il provvedimento non sia sproporzionato, in particolare rispetto ai requisiti posti dall’articolo 28.

4.      Gli Stati membri possono vietare la presenza dell’interessato nel loro territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell’ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d’ingresso nel territorio».

 Diritto irlandese

19      La normativa irlandese volta a recepire la direttiva 2004/38 è contenuta negli European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2015 [regolamento relativo alle Comunità europee (libera circolazione delle persone) del 2015], che hanno sostituito, a decorrere dal 1o febbraio 2016, gli European Communities (Free Movement of Persons) (n. 2) Regulations 2006 [regolamento relativo alle Comunità europee (libera circolazione delle persone) (n. 2) del 2006], del 18 dicembre 2006 (in prosieguo: il «regolamento del 2006»).

20      L’articolo 20 del regolamento del 2006 conteneva le norme relative al potere del Ministro in materia di adozione di provvedimenti cosiddetti di «allontanamento» (removal orders).

21      L’Immigration Act 1999 (legge del 1999 sull’immigrazione) contiene le norme del diritto nazionale degli stranieri che sono applicabili al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38.

22      L’articolo 3 della legge succitata disciplina il potere del Ministro di adottare provvedimenti cosiddetti di «espulsione» (deportation orders).

23      Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima legge, il Ministro, mediante provvedimento di espulsione, può «ingiungere a qualsiasi straniero destinatario del provvedimento di lasciare il territorio entro il termine nello stesso riportato e di rimanere in seguito fuori dal territorio».

24      In forza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere h) e i), della legge del 1999 sull’immigrazione, può essere adottato un provvedimento di espulsione nei confronti di persone che, rispettivamente, «secondo il Ministro, hanno violato una restrizione o una condizione loro imposta per quanto concerne lo sbarco nel territorio o l’arrivo nel territorio o il permesso di soggiornare nel territorio» o «la cui espulsione, secondo il Ministro, sarebbe idonea a garantire il bene comune».

25      Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della stessa legge, allorché il Ministro adotta una bozza di provvedimento di espulsione, la notifica per iscritto, accompagnata dalla relativa motivazione, alla persona interessata.

26      L’articolo 3, paragrafo 4, di questa stessa legge prevede che la notifica della suddetta bozza debba includere, in particolare, le seguenti indicazioni:

–        l’indicazione che la persona può formulare osservazioni entro un termine di 15 giorni lavorativi;

–        l’indicazione che la persona ha diritto di lasciare il territorio volontariamente, prima che il Ministro si pronunci sul fascicolo, e che la persona è tenuta a informare il Ministro delle misure adottate per lasciare il territorio, e

–        l’indicazione che la persona può acconsentire all’adozione di un provvedimento di espulsione entro un termine di 15 giorni lavorativi, allo scadere del quale il Ministro è tenuto a organizzare l’allontanamento della persona dal territorio non appena possibile.

27      Una volta adottato, un provvedimento di espulsione rimane in vigore a tempo indeterminato. Tuttavia, la persona interessata può chiedere la modifica o la revoca di un simile provvedimento in forza dell’articolo 3, paragrafo 11, della legge del 1999 sull’immigrazione. Nell’esaminare una simile domanda, il Ministro deve accertare se il richiedente dimostri un mutamento di circostanze verificatosi dall’adozione del medesimo provvedimento che ne giustifichi la revoca. Circostanze di tal genere possono prodursi, in particolare, allorché la persona è familiare di un cittadino dell’Unione che esercita in Irlanda diritti di libera circolazione conferitigli dal diritto dell’Unione.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

28      La sig.ra Chenchooliah, cittadina mauriziana, è arrivata in Irlanda intorno al mese di febbraio 2005, munita di un visto per motivi di studio, e ha risieduto nello stesso Stato membro fino al 7 febbraio 2012 sulla base di successivi permessi di soggiorno.

29      Il 13 settembre 2011, si è sposata con un cittadino portoghese soggiornante in Irlanda.

30      Con lettera del 2 febbraio 2012, la ricorrente ha chiesto il rilascio di una carta di soggiorno in qualità di coniuge di un cittadino dell’Unione.

31      In seguito, il Ministro ha più volte chiesto informazioni aggiuntive che la sig.ra Chenchooliah ha fornito, in parte, con lettera del 25 maggio 2012. Con lettera del 27 agosto 2012, la stessa ha chiesto un termine supplementare per produrre un contratto di lavoro, affermando che suo marito aveva appena iniziato un lavoro.

32      Con decisione dell’11 settembre 2012, il Ministro ha respinto la domanda di rilascio di una carta di soggiorno con la seguente motivazione:

«Lei non ha dimostrato che il cittadino dell’Unione svolge un’attività economica [in Irlanda], cosicché il Ministro non è convinto che questi eserciti [i propri] diritti mediante un impiego o un’attività autonoma, proseguendo degli studi, a causa di disoccupazione involontaria o avendo a disposizione risorse sufficienti, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [del 2006]. Di conseguenza, Lei non ha il diritto di soggiornare [in Irlanda] a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [del 2006]».

33      Con lettera del 15 ottobre 2012, la sig.ra Chenchooliah ha fornito la prova del fatto che il marito aveva lavorato in un ristorante per due settimane e ha chiesto una proroga del termine impartito per presentare una domanda di riesame della decisione dell’11 settembre 2012.

34      Con lettera del 31 ottobre 2012, il Ministro ha accettato di prorogare il suddetto termine. In seguito, il Ministro ha chiesto informazioni supplementari e ha dichiarato che, se le medesime informazioni non fossero state fornite entro un termine di dieci giorni lavorativi, il fascicolo sarebbe stato trasmesso all’unità responsabile delle operazioni di allontanamento.

35      Poiché la sig.ra Chenchooliah non ha comunicato alcuna nuova informazione per un periodo di quasi due anni, la decisione dell’11 settembre 2012 è divenuta definitiva.

36      Con lettera del 17 luglio 2014, indirizzata direttamente al Ministro, la sig.ra Chenchooliah ha riferito che, a seguito di una condanna penale, il marito si trovava detenuto in Portogallo dal 16 giugno 2014 e ha chiesto di essere autorizzata a restare nel territorio irlandese invocando la propria situazione personale.

37      Con lettera del 3 settembre 2014, il Ministro l’ha informata che era previsto un provvedimento di allontanamento nei suoi confronti, per il motivo che il marito, cittadino dell’Unione, aveva soggiornato in Irlanda per un periodo di oltre tre mesi senza conformarsi alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006, disposizione volta a recepire nel diritto irlandese l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, sicché la ricorrente non aveva più diritto di restare in Irlanda.

38      Successivamente, con lettera del 26 novembre 2015, gli avvocati che rappresentano la sig.ra Chenchooliah hanno chiesto che il Ministro le concedesse un permesso di soggiorno sulla base del potere discrezionale conferitogli in forza del diritto irlandese, invocando, in particolare, il lungo periodo durante il quale la stessa aveva soggiornato in Irlanda, il suo percorso professionale nonché le sue prospettive occupazionali.

39      Con lettera del 15 novembre 2016, il Ministro ha informato la sig.ra Chenchooliah della decisione di non dare seguito al procedimento di allontanamento, ma di avviare piuttosto un procedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 3 della legge del 1999 sull’immigrazione.

40      Alla lettera summenzionata era allegata una bozza di provvedimento di espulsione in merito alla quale la sig.ra Chenchooliah era invitata a formulare osservazioni. Tale bozza si basava sull’illegalità del soggiorno della sig.ra Chenchooliah in Irlanda dal 7 febbraio 2012 e sull’opinione del Ministro secondo la quale l’espulsione dell’interessata avrebbe consentito di garantire il bene comune.

41      A questa stessa lettera era altresì allegata una precedente decisione, del 21 ottobre 2016, con la quale si confermava che era stato stabilito di non adottare un provvedimento di allontanamento nei confronti della sig.ra Chenchooliah in forza del regolamento del 2006 e delle disposizioni transitorie del regolamento relativo alle Comunità europee (libera circolazione delle persone) del 2015.

42      Il 12 dicembre 2016, il giudice del rinvio ha autorizzato la sig.ra Chenchooliah a presentare una domanda di sindacato giurisdizionale sulla decisione del 21 ottobre 2016 nonché a intentare un’azione inibitoria volta a impedire al Ministro di adottare un provvedimento diretto a espellerla. Il medesimo giudice ha inoltre adottato provvedimenti provvisori volti a impedire la prosecuzione dell’espulsione della sig.ra Chenchooliah prima della decisione sul suo ricorso giurisdizionale.

43      Il giudice del rinvio ritiene che la Corte non si sia ancora pronunciata sulla questione se, in una situazione come quella di cui al caso di specie ‑ in cui un cittadino dell’Unione abbia fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, nella specie per scontarvi una pena detentiva, e non eserciti quindi più, nello Stato membro ospitante, il proprio diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione ‑, un cittadino di uno Stato terzo, coniuge del cittadino dell’Unione in questione, continui a essere ricompreso nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38 nella sua qualità di «avente diritto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, cosicché il suo allontanamento dallo Stato membro ospitante nel quale ora soggiorna illegalmente è disciplinato, in particolare, dagli articoli 27, 28 e 31 della direttiva in parola.

44      La High Court (Alta Corte, Irlanda) richiama a tale riguardo una sentenza da essa stessa adottata il 29 aprile 2014, nella quale è stato deciso, in una situazione che sarebbe analoga a quella oggetto del procedimento principale, che la questione suesposta va risolta in senso affermativo. Secondo la sentenza citata, detta soluzione potrebbe fondarsi sulla giurisprudenza della Corte e, in particolare, sulla sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a. (C‑127/08, EU:C:2008:449).

45      Il giudice del rinvio rileva che gli eventuali insegnamenti della succitata sentenza per la presente causa sono stati dibattuti dinanzi a esso.

46      Così, il Ministro ha criticato questa stessa sentenza sostenendo, in particolare, che essa non teneva conto della circostanza essenziale che il familiare di un cittadino dell’Unione non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38 se lo stesso cittadino non esercita effettivamente e attualmente il proprio diritto di libera circolazione. In un caso del genere, un provvedimento di allontanamento del suddetto familiare sarebbe disciplinato non già dalle disposizioni del capo VI della direttiva in parola, bensì dal diritto nazionale applicabile al di fuori dell’ambito di applicazione di quest’ultima.

47      Inoltre, l’interpretazione di segno contrario richiederebbe che si dimostri un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, il che renderebbe assai difficile, se non praticamente impossibile, l’allontanamento di cittadini di Stati terzi coniugi di cittadini dell’Unione che abbiano forse soltanto beneficiato, in un dato periodo, di un diritto di soggiorno temporaneo per via delle attività dei loro coniugi nello Stato membro ospitante, indipendentemente dall’attuale attività o dal luogo in cui ormai soggiornano i medesimi cittadini dell’Unione, che potrebbe persino essere al di fuori dell’Unione.

48      La sig.ra Chenchooliah ha invece sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la sentenza del 29 aprile 2014 pronunciata dallo stesso conforta la sua posizione secondo la quale, in quanto persona che, in un determinato momento, ha beneficiato, per via del suo matrimonio, di un diritto di soggiorno perlomeno temporaneo di tre mesi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2004/38, continua a essere ricompresa nell’ambito di applicazione della medesima direttiva e può essere dunque allontanata dal territorio dello Stato membro ospitante soltanto nel rispetto delle norme e delle garanzie da quest’ultima previste, tra cui quelle prescritte agli articoli 27 e 28 della direttiva in parola.

49      Stante quanto precede, la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Ove al coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato diritti di libera circolazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2004/38 sia stato negato un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, sulla base del motivo che il cittadino dell’Unione in questione non esercita, o non esercita più, diritti sanciti dai Trattati dell’Unione (…) nello Stato membro ospitante interessato, e ove nei confronti del coniuge sia stato proposto l’allontanamento dal territorio di tale Stato membro, se tale allontanamento debba avvenire in conformità delle disposizioni della direttiva o se esso rientri nell’ambito di applicazione della normativa nazionale dello Stato membro.

2)      Nel caso in cui la risposta alla precedente questione sia che l’allontanamento deve avvenire conformemente alle disposizioni della direttiva 2004/38, se l’allontanamento vada effettuato in conformità dei requisiti di cui al capo VI della direttiva, e in particolare degli articoli 27 e 28 della stessa, o se lo Stato membro possa, in tali circostanze, avvalersi di altre disposizioni della direttiva, in particolare degli articoli 14 e 15 della stessa».

 Sulle questioni pregiudiziali

50      Con le due questioni poste, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni, da un lato, del capo VI della direttiva 2004/38, in particolare gli articoli 27 e 28 della stessa, e, dall’altro, degli articoli 14 e 15 della medesima direttiva debbano essere interpretate nel senso che le une o le altre delle suddette disposizioni si applicano a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell’Unione all’epoca in cui quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell’Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

51      Prima di esaminare le questioni summenzionate, occorre in limine delimitarne la portata.

52      Nel caso di specie, la sig.ra Chenchooliah, cittadina di uno Stato terzo, non chiede il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato dal diritto di soggiorno del coniuge, cittadino dell’Unione, in forza della direttiva 2004/38. La sua domanda di poter beneficiare di un simile diritto ai sensi dell’articolo 7 della direttiva in questione è stata infatti respinta da una decisione divenuta definitiva e che la medesima non contesta.

53      La ricorrente sostiene, invece, che il proprio soggiorno ormai illegale nel territorio dell’Irlanda, Stato membro ospitante, non può essere sanzionato con un provvedimento di espulsione adottato a norma dell’articolo 3 della legge del 1999 sull’immigrazione, che comporta automaticamente un divieto di ingresso nel territorio a tempo indeterminato, ma può unicamente dar luogo a un provvedimento di allontanamento adottato nel rispetto della protezione che le è garantita in forza della direttiva 2004/38 e, in particolare, dagli articoli 27 e 28 della medesima.

54      Ciò chiarito, si deve anzitutto ricordare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, rientrano nell’ambito di applicazione della stessa direttiva e beneficiano dei diritti dalla stessa riconosciuti i cittadini dell’Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché i loro familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della medesima, che li accompagnino o li raggiungano (sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

55      Nel caso di specie, è pacifico che il coniuge della sig.ra Chenchooliah, cittadino portoghese e quindi cittadino dell’Unione, ha esercitato la propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando in uno Stato membro diverso da quello di cui possedeva la cittadinanza quando ha lasciato il Portogallo per recarsi in Irlanda.

56      Non è neppure contestato il fatto che la sig.ra Chenchooliah, per via del suo matrimonio con il suddetto cittadino dell’Unione all’epoca in cui quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione, abbia risieduto, per un certo periodo di tempo, con il coniuge in Irlanda in forza del diritto di soggiorno derivato conferito dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 ai familiari di un cittadino dell’Unione.

57      Del resto, il fatto che la sig.ra Chenchooliah sia entrata in Irlanda prima del coniuge e prima di diventare un familiare di quest’ultimo è irrilevante giacché è pacifico che la medesima ha soggiornato con il coniuge nello Stato membro ospitante.

58      Come la Corte ha infatti già rilevato, occorre interpretare l’espressione «familiari [di un cittadino dell’Unione] che accompagnino (…) il cittadino medesimo», contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, come riferita sia ai familiari di un cittadino dell’Unione che abbiano fatto ingresso con quest’ultimo nello Stato membro ospitante sia a quelli che soggiornino con lo stesso in tale Stato membro, senza che occorra distinguere, in questo secondo caso, i cittadini di paesi terzi a seconda che abbiano fatto ingresso nel suddetto Stato membro prima o dopo del cittadino dell’Unione oppure prima di, o dopo, essere divenuti suoi familiari (sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 93).

59      Tuttavia, dal ritorno del coniuge in Portogallo, la sig.ra Chenchooliah non dispone più della qualità di «avente diritto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

60      Infatti, poiché è rimasta in Irlanda, dove non soggiorna più con il coniuge portoghese, e anche se, in passato, quest’ultimo si è avvalso della propria libertà di circolazione recandosi in Irlanda e soggiornandovi per un certo periodo di tempo con la medesima, la sig.ra Chenchooliah non soddisfa più la condizione relativa al fatto di accompagnare o di raggiungere un cittadino dell’Unione, posta dal succitato articolo 3, paragrafo 1.

61      Come la Corte ha ricordato, la condizione summenzionata, altresì riprodotta, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, risponde alla finalità e alla ratio dei diritti derivati di ingresso e di soggiorno che la medesima direttiva prevede per i familiari dei cittadini dell’Unione. Invero, la finalità e la ratio di tali diritti derivati dipendono dal fatto che negarne il riconoscimento potrebbe pregiudicare, in particolare, l’effettivo esercizio da parte del cittadino dell’Unione interessato della sua libertà di circolazione nonché l’esercizio e l’effetto utile dei diritti conferitigli dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punti 62 e 63, e del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 48).

62      Inoltre, la nozione di «avente diritto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, è una nozione dinamica nel senso che la qualità di avente diritto, anche se è stata acquisita in passato, può essere successivamente persa se non sussistono più le condizioni poste dalla medesima disposizione (v., per analogia, sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punti da 38 a 42).

63      In tal senso, la Corte ha statuito che l’applicazione della direttiva 2004/38 ai soli familiari di un cittadino dell’Unione che «accompagnino» o «raggiungano» quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima, equivale a limitare i diritti di ingresso e di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione allo Stato membro in cui questi soggiorna (sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 94).

64      La Corte ha aggiunto che, dal momento in cui il cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, ricava dalla direttiva 2004/38 diritti di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, quest’ultimo può limitare detti diritti solo nel rispetto degli articoli 27 e 35 della medesima direttiva (sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 95).

65      Pertanto, nei limiti in cui il cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione che esercita la propria libertà di circolazione, soggiorna con quest’ultimo nello Stato membro ospitante ed è dunque un «avente diritto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, il diritto di soggiorno che il medesimo cittadino di uno Stato terzo trae dalla direttiva in parola, in particolare dall’articolo 7, paragrafo 2, della stessa, può essere limitato unicamente nel rispetto, in particolare, degli articoli 27 e 35 della medesima direttiva.

66      Una simile situazione è tuttavia diversa da quella oggetto del procedimento principale, caratterizzata dal fatto che il cittadino di uno Stato terzo in questione non soggiorna più con il coniuge, cittadino dell’Unione, nello Stato membro ospitante dopo la partenza di quest’ultimo cittadino e gli è stato negato un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. Pertanto, tale cittadino di uno Stato terzo non beneficia più di un diritto di soggiorno in forza della direttiva in parola, non ricadendo neppure in una delle ipotesi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva, nelle quali il diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro è mantenuto.

67      Ne consegue che l’insegnamento derivante dal punto 95 della sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a. (C‑127/08, EU:C:2008:449), non si applica nella situazione di cui al procedimento principale.

68      Si pone tuttavia la questione se la perdita da parte della sig.ra Chenchooliah della qualità di «avente diritto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, implichi che un provvedimento di allontanamento, adottato essenzialmente per il motivo che alla medesima è stato negato un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della stessa direttiva, rientri non già nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, bensì unicamente in quello del diritto nazionale applicabile al di fuori dell’ambito di applicazione di quest’ultima.

69      La questione suesposta va risolta in senso negativo.

70      A tale riguardo, va rilevato che la direttiva 2004/38 non contiene soltanto norme disciplinanti le condizioni di ottenimento di uno dei diversi tipi di diritti di soggiorno da essa previsti nonché le condizioni che devono essere soddisfatte per poter continuare a beneficiare dei diritti di cui trattasi. La direttiva in questione prevede inoltre un insieme di norme dirette a disciplinare la situazione risultante dalla perdita del beneficio di uno dei diritti di cui trattasi, in particolare in caso di partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante.

71      In tal senso, l’articolo 15 della direttiva 2004/38, intitolato «Garanzie procedurali», al paragrafo 1 dispone che le procedure previste agli articoli 30 e 31 della medesima si applicano, mutatis mutandis, a tutti i provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per motivi non attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

72      Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 prevede che lo Stato membro ospitante non possa disporre, in aggiunta a un simile provvedimento di allontanamento, il divieto d’ingresso nel territorio.

73      Secondo gli stessi termini dell’articolo 15 della direttiva 2004/38 e salvo privare tale disposizione di gran parte del suo contenuto e del suo effetto utile, l’ambito di applicazione di quest’ultima ricomprende un provvedimento di allontanamento adottato, come nel procedimento principale, per motivi estranei a un qualsivoglia pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, ma connessi al fatto che un familiare di un cittadino dell’Unione che disponeva, in passato, di un diritto di soggiorno temporaneo in forza della direttiva 2004/38 derivato dall’esercizio, da parte di detto cittadino dell’Unione, della propria libertà di circolazione non dispone più attualmente di un simile diritto di soggiorno a seguito della partenza del medesimo cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante e del suo ritorno nello Stato membro di cui ha la cittadinanza.

74      La disposizione succitata, contenuta nel capo III della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno», prevede infatti il regime applicabile quando un diritto di soggiorno temporaneo ai sensi della medesima direttiva cessa, in particolare quando un cittadino dell’Unione o un suo familiare che, in passato, ha beneficiato di un diritto di soggiorno sino a tre mesi o di oltre tre mesi in forza, rispettivamente, dell’articolo 6 o dell’articolo 7 della direttiva in parola non soddisfa più le condizioni del diritto di soggiorno in questione e può quindi, in linea di principio, essere allontanato dallo Stato membro ospitante.

75      Nel caso di specie, la sig.ra Chenchooliah ha beneficiato, per un certo periodo di tempo, di un diritto di soggiorno in Irlanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in conseguenza del suo matrimonio con un cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione in tale Stato membro.

76      Tuttavia, in seguito alla partenza del coniuge, la ricorrente ha perso il suddetto diritto di soggiorno in quanto non soddisfa più la condizione attinente al fatto di accompagnare o di raggiungere un cittadino dell’Unione che esercita il proprio diritto di libera circolazione, il che ha portato al rigetto della sua domanda di poter beneficiare di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7 della direttiva in questione.

77      Poiché, come precisato al punto 66 della presente sentenza, una situazione del genere non rientra in una delle ipotesi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, nelle quali il diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è mantenuto, lo Stato membro ospitante può adottare un provvedimento di allontanamento nei confronti della sig.ra Chenchooliah in forza dell’articolo 15 della direttiva in parola. Un simile provvedimento di allontanamento può tuttavia essere adottato solo nel rispetto delle condizioni poste da quest’ultima disposizione.

78      Come altresì rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle conclusioni, tale constatazione non è inconciliabile, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, con la circostanza che la persona interessata abbia perso la qualità di «avente diritto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

79      La perdita della suddetta qualità ha infatti come conseguenza che la persona interessata non beneficia più dei diritti di circolazione e di soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante di cui è stata titolare per un certo periodo di tempo, atteso che non soddisfa più le condizioni cui i medesimi diritti sono assoggettati. Per contro, tale perdita non implica, come risulta dal punto 74 della presente sentenza, che la direttiva 2004/38 non si applichi più all’adozione di un provvedimento di allontanamento di detta persona da parte dello Stato membro ospitante, per un simile motivo.

80      Per quanto riguarda le conseguenze dell’applicabilità dell’articolo 15 della direttiva 2004/38 in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, dal paragrafo 1 della disposizione in questione deriva che le garanzie prescritte agli articoli 30 e 31 della medesima direttiva si applicano «mutatis mutandis».

81      La locuzione «mutatis mutandis» deve essere intesa nel senso che le disposizioni degli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si applicano, nell’ambito dell’articolo 15 di quest’ultima, solo se possono essere effettivamente applicate, eventualmente mediante gli adeguamenti necessari, a decisioni adottate per motivi non attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

82      Orbene, ciò non vale per l’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 né per l’articolo 31, paragrafo 2, terzo trattino, e per l’articolo 31, paragrafo 4, della medesima.

83      Le disposizioni succitate, la cui applicazione deve restare rigorosamente circoscritta ai provvedimenti di allontanamento adottati per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, non sono quindi applicabili ai provvedimenti di allontanamento di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/38.

84      Quanto alle disposizioni degli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 applicabili nell’ambito dell’articolo 15 della medesima, si deve indicare, per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva in parola e il diritto di accesso ai mezzi di impugnazione giurisdizionali che deve essere garantito conformemente alla stessa disposizione, che, poiché simili impugnazioni rientrano nell’«attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le modalità procedurali di dette impugnazioni, che sono destinate a garantire la salvaguardia dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38, devono rispettare, in particolare, le condizioni che derivano dal diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 di detta Carta.

85      Inoltre, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, disposizione applicabile nell’ambito dell’articolo 15 della stessa direttiva, i mezzi di impugnazione devono non solo consentire l’esame della legittimità del provvedimento di cui trattasi nonché dei fatti e delle circostanze che lo giustificano, ma anche garantire che il provvedimento in questione non sia sproporzionato.

86      Occorre altresì rilevare che, poiché l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 si riferisce unicamente all’applicazione mutatis mutandis degli articoli 30 e 31 della stessa, altre disposizioni del capo VI della direttiva in parola, tra cui gli articoli 27 e 28 della stessa, non sono applicabili nell’ambito dell’adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 15 della medesima.

87      Come ricordato al punto 65 della presente sentenza, le disposizioni degli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38 si applicano infatti solo se la persona interessata trae attualmente dalla medesima direttiva un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante che è temporaneo o permanente (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 95).

88      Infine, va sottolineato che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, non si può in alcun caso disporre, in aggiunta al provvedimento di allontanamento che può essere adottato nel procedimento principale, il divieto di ingresso nel territorio.

89      Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 15 della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell’Unione all’epoca in cui quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell’Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue che le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si impongono al momento dell’adozione di un simile provvedimento di allontanamento, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel territorio.

 Sulle spese

90      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 15 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell’Unione all’epoca in cui quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell’Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Ne consegue che le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38 si impongono al momento dell’adozione di un simile provvedimento di allontanamento, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel territorio.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.