Language of document : ECLI:EU:C:2019:693

Causa C94/18

Nalini Chenchooliah

contro

Minister for Justice and Equality

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 1, e articoli 15, 27, 28, 30 e 31 – Nozione di “avente diritto” – Cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione – Ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, in cui sconta una pena detentiva – Condizioni che si impongono allo Stato membro ospitante in forza della direttiva 2004/38/CE al momento dell’adozione di un provvedimento di allontanamento del suddetto cittadino di uno Stato terzo»

1.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Coniuge cittadino di un paese terzo che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza – Cittadino di un paese terzo rimasto nello Stato membro ospitante dopo il ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui ha la cittadinanza – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 3, § 1, 6, § 2, e 7, § 2)

(v. punti 59‑63)

2.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per motivi diversi da quelli di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Garanzie procedurali – Ambito di applicazione – Provvedimento di allontanamento del cittadino di un paese terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione, dopo il ritorno di tale cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui ha la cittadinanza senza il suddetto cittadino di un paese terzo – Inclusione – Provvedimento in aggiunta al quale può essere disposto il divieto di ingresso nel territorio – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 15, 30 e 31)

(v. punti 73, 74, 77‑79, 88 e dispositivo)

3.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per motivi diversi da quelli di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Garanzie procedurali – Applicazione mutatis mutandis delle garanzie procedurali applicabili in caso di limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 15, 27, 28, 30 e 31)

(v. punti 80‑87)

Sintesi

La limitazione del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico può applicarsi a un cittadino di uno Stato terzo, sposato con un cittadino dell’UE che ha esercitato la propria libertà di circolazione, il quale, dopo il ritorno del coniuge nel suo Stato membro di origine, non ha più il diritto di soggiornare nello Stato membro in cui viveva con il coniuge

Nella sentenza Chenchooliah (C‑94/18), pronunciata il 10 settembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, è stata chiamata a interpretare l’articolo 15 della direttiva 2004/38(1), il quale prevede in particolare che determinate procedure previste al capo VI della medesima direttiva, intitolato «Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica»(2), si applicano, mutatis mutandis, a tutti i provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari per motivi non attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica. La Corte ha dichiarato che il suddetto articolo si applica a un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola, in una situazione in cui tale cittadino si è sposato con un cittadino dell’Unione in un momento in cui quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando con il medesimo cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, e il cittadino dell’Unione in questione ha, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. La Corte ha aggiunto che ciò implica che determinate garanzie prescritte dalla direttiva nell’ambito di provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari adottati per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica(3) si impongono al momento dell’adozione di un provvedimento di allontanamento, come quello di cui al procedimento principale, in aggiunta al quale non può in alcun caso essere disposto il divieto di ingresso nel territorio.

Tale sentenza si inserisce nell’ambito di una controversia tra una cittadina mauriziana, residente in Irlanda, e il Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità), in merito a un provvedimento di espulsione adottato nei confronti della medesima, ai sensi dell’articolo 3 della legge irlandese del 1999 sull’immigrazione, in seguito al ritorno del coniuge, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, ossia il Portogallo, in cui sconta una pena detentiva. Il provvedimento di espulsione, ai sensi del diritto nazionale, comportava automaticamente un divieto di ingresso nel territorio a tempo indeterminato.

La Corte ha anzitutto constatato che, in una situazione nella quale un cittadino dell’Unione abbia fatto ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza e non eserciti quindi più, nello Stato membro ospitante, il proprio diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione, il cittadino di uno Stato terzo coniuge del cittadino dell’Unione in questione non dispone più della qualità di «avente diritto», ai sensi della direttiva in parola(4), qualora rimanga nello Stato membro ospitante e non soggiorni più con il coniuge.

La Corte ha poi statuito che, sebbene la perdita della suddetta qualità abbia come conseguenza che il cittadino di un paese terzo interessato non beneficia più dei diritti di circolazione e di soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante di cui è stato titolare per un certo periodo di tempo, atteso che non soddisfa più le condizioni cui i medesimi diritti sono assoggettati, tale perdita non implica tuttavia che la direttiva 2004/38 non si applichi più all’adozione di un provvedimento di allontanamento del medesimo cittadino da parte dello Stato membro ospitante, per un simile motivo. L’articolo 15 della direttiva 2004/38(5), contenuto nel capo III della stessa, intitolato «Diritto di soggiorno», prevede infatti il regime applicabile quando un diritto di soggiorno temporaneo ai sensi della medesima direttiva cessa, in particolare quando un cittadino dell’Unione o un suo familiare che, in passato, ha beneficiato di un diritto di soggiorno sino a tre mesi o di oltre tre mesi non soddisfa più le condizioni del diritto di soggiorno in questione e può quindi, in linea di principio, essere allontanato dallo Stato membro ospitante.

Inoltre, la Corte ha rilevato che l’articolo 15 della direttiva 2004/38 si riferisce unicamente all’applicazione mutatis mutandis di determinate disposizioni del capo VI della medesima, relative in particolare alla notificazione dei provvedimenti nonché all’accesso ai mezzi di impugnazione giurisdizionali(6). Altre disposizioni dello stesso capo(7) non sono invece applicabili nell’ambito dell’adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva in parola. Queste altre disposizioni si applicano infatti solo se la persona interessata trae attualmente dalla medesima direttiva un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante che è temporaneo o permanente.

Infine, la Corte ha aggiunto che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, non si può in alcun caso disporre, in aggiunta al provvedimento di allontanamento che può essere adottato nel procedimento principale, il divieto di ingresso nel territorio(8).


1      Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).


2      Ossia le procedure previste agli articoli 30 e 31.


3      Ossia, le garanzie pertinenti prescritte agli articoli 30 e 31.


4      Articolo 3, paragrafo 1.


5      Articolo 15.


6      Articoli 30 e 31.


7      Articoli 27 e 28.


8      Articolo 15, paragrafo 3.