Language of document : ECLI:EU:T:2014:32

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 gennaio 2014 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Istituzione rappresentata da un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑450/10 P-DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione (T‑450/10 P, non pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. Prek e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2010, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio proponeva impugnazione, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 9 luglio 2010, Marcuccio/Commissione (F‑91/09, non pubblicata nella Raccolta), con la quale quest’ultimo aveva respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato il suo ricorso diretto, in sostanza, ad ottenere il risarcimento del danno che avrebbe subìto in ragione del comportamento asseritamente illegittimo della Commissione delle Comunità europee nel contesto del trattamento di dati medici che lo riguardavano.

2        Con ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione (T‑450/10 P, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, da una parte, respingeva l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e, dall’altra, condannava il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale procedimento.

3        Il 24 settembre 2012, la Commissione inviava al sig. Marcuccio nonché al suo avvocato, sig. Cipressa, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento, un elenco di 13 ordinanze, tra cui l’ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, menzionata supra al punto 2, nelle quali il sig. Marcuccio era stato condannato alle spese dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica nonché gli importi che essa reclamava per ogni procedimento. L’elenco veniva inviato a due diversi recapiti del sig. Marcuccio a Tricase, vale a dire, da una parte, «via delle Conce 5 bis» e, dall’altra, «via Palestrina n. 4, piano II, int. b» nonché al seguente recapito dell’avv. Cipressa: «Via XX settembre 11, 73044 Galatone (LE), Italia». L’importo richiesto per la presente causa ammonta a EUR 6 000, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro e versati, con ordine di pagamento del 15 marzo 2012, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 26 gennaio 2011 e dietro presentazione di corrispondente fattura datata 13 marzo 2012.

4        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha proposto, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2013, e a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, la presente domanda di liquidazione delle spese, mediante la quale essa chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 6 000 l’importo delle spese da essa ripetibili nella causa decisa dall’ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 2;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla presente domanda fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione.

5        Nelle sue osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2013, il sig. Marcuccio chiede che il Tribunale voglia:

–        in via preliminare, disporre che la domanda proposta dalla Commissione gli venga notificata mediante invio al suo attuale domicilio, e impartirgli un congruo termine, a decorrere dalla ricezione del documento, perché egli possa esercitare i suoi diritti alla difesa al riguardo;

–        in ogni caso, disporre che l’allegato A.9 sia espunto dagli atti;

–        in via principale, dichiarare la domanda di liquidazione delle spese irricevibile, ovvero, in subordine, fissare in EUR 1 000 l’importo delle spese ripetibili;

–        in via principale, condannare la Commissione a sopportare l’integralità delle spese del presente procedimento, ovvero, in subordine, condannarla a sopportare quantomeno le proprie spese;

–        in ogni caso, condannare la Commissione a rifondere al Tribunale le spese sostenute da quest’ultimo nel contesto del presente procedimento e che avrebbero potuto essere evitate.

6        Inoltre, a titolo di misure istruttorie, il sig. Marcuccio chiede che il Tribunale voglia:

–        sentire il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica in qualità di testimone perché apporti la prova del fatto che la Commissione ha prodotto una copia della nota del 20 giugno 2012 contenente il nuovo recapito del sig. Marcuccio nell’allegato A.8 alla sua domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (F‑40/06, RaccFP pag. I‑A‑1‑403 e II‑A‑1‑2243);

–        disporre, o adoperarsi affinché si verifichi comunque la produzione di una copia conforme all’originale dell’allegato A.8 alla domanda del 7 agosto 2012 conservata presso il Tribunale della funzione pubblica negli atti relativi a tale controversia;

–        disporre la produzione di un certificato, proveniente dalla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, idoneo ad attestare la data in cui la domanda del 7 agosto 2012 è stata ivi presentata;

–        invitare la Commissione a rimettere al Tribunale l’originale dell’avviso di ricevimento la cui copia si trova nell’allegato A.2;

–        disporre una perizia calligrafica della firma apposta in calce all’originale di detto avviso di ricevimento per dimostrare che esso non è stato sottoscritto dall’avv. Cipressa.

 In diritto

 Sulla domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la notifica della domanda di liquidazione delle spese

7        In via preliminare, il sig. Marcuccio fa valere una violazione del principio del contraddittorio per il fatto che la presente domanda è stata notificata al suo difensore, l’avv. Cipressa, invece che a lui medesimo.

8        Tuttavia, occorre ricordare che, mediante la sua impugnazione all’origine dell’ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 2, il sig. Marcuccio ha eletto domicilio presso l’avv. Cipressa, ai sensi degli articoli 44, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sicché la notifica della domanda di liquidazione delle spese nella medesima causa è stata validamente effettuata all’avvocato suddetto, a norma dell’articolo 100 del citato regolamento. Poiché il sig. Marcuccio è stato così messo in condizione di presentare le proprie osservazioni a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura – diritto che egli ha peraltro esercitato – il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P-DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 8 e la giurisprudenza ivi citata).

9        Di conseguenza, la domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la notifica della domanda della Commissione deve essere respinta.

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

10      Il sig. Marcuccio mette in discussione la ricevibilità della presente domanda in quanto, da un lato, egli non sarebbe stato messo in condizione, preliminarmente alla presentazione della domanda stessa, di contestare le spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, e che, dall’altro lato, tale domanda non sarebbe stata presentata entro un termine ragionevole.

11      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione del ricorrente relativa all’assenza di contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il sig. Marcuccio fa valere, in primo luogo, di non essere stato posto in condizioni di avere conoscenza dell’importo reclamato dalla Commissione. A suo avviso, la lettera del 24 settembre 2012 non gli è pervenuta per il fatto che in tale data non aveva più né la propria dimora né la propria residenza, da più di tre mesi, né in «via delle Conce 5 bis», né in «via Palestrina n. 4, piano II, int. b», e che neppure aveva eletto domicilio, ai fini delle comunicazioni inviate dalla Commissione, in uno di tali due recapiti. Il sig. Marcuccio fa valere di aver comunicato alla Commissione il suo nuovo indirizzo a Tricase, vale a dire «Lungomare Cristoforo Colombo, 10/C, int. 1» in una nota del 20 giugno 2012. Peraltro, sostiene che nemmeno il suo avvocato, l’avv. Cipressa, ha ricevuto la lettera del 24 settembre 2012. La Commissione non avrebbe prodotto la ricevuta dell’invio di tale lettera e la firma in calce alla copia dell’avviso di ricevimento prodotto dalla Commissione all’allegato A.2 non sarebbe quella dell’avv. Cipressa.

12      Tuttavia, occorre rilevare, anzitutto, che la ricevibilità della presente domanda di liquidazione delle spese non può dipendere dall’inerzia della parte condannata alle spese, a pena di privare di effetto utile il procedimento previsto dall’articolo 92 del regolamento di procedura, il cui scopo è l’emanazione di una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).

13      Orbene, quanto alla prova del fatto che l’avv. Cipressa abbia ricevuto la lettera del 24 settembre 2012, occorre rilevare, anzitutto, che all’allegato A.2 la Commissione ha prodotto la copia di un avviso di ricevimento dal quale risultano, segnatamente, le seguenti informazioni:

–        il nome e l’indirizzo dell’avv. Cipressa quale destinatario;

–        il 25 settembre 2012 quale data di deposito;

–        il servizio giuridico della Commissione quale mittente nonché il suo indirizzo;

–        l’annotazione «dépens M. Marcuccio – avoc» quale riferimento interno del cliente;

–        la data del 1º ottobre 2012 nonché una firma sotto alla dicitura «L’envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis».

14      Risulta pertanto chiaramente da tale avviso di ricevimento che, il 25 settembre 2012, la Commissione ha inviato una lettera all’avv. Cipressa. Il sig. Marcuccio non afferma che l’indirizzo menzionato al riguardo sull’avviso di ricevimento non sia corretto. Inoltre, la dicitura «dépens M. Marcuccio – avoc» consente di concludere che si tratti effettivamente della lettera del 24 settembre 2012. Nella parte in cui il sig. Marcuccio sostiene che la Commissione non ha prodotto la ricevuta dell’invio di tale lettera, occorre considerare che tale invio risulta provato a sufficienza dal fatto che il documento prodotto dalla Commissione menzioni il 25 settembre 2012 quale data del deposito. Per quanto riguarda, infine, il ricevimento della lettera da parte dell’avv. Cipressa, il sig. Marcuccio si limita a sostenere che la firma sotto alla dicitura «[l]’envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis» non sia quella dell’avv. Cipressa. Tuttavia, il sig. Marcuccio nemmeno afferma che l’avviso di ricevimento non sia stato firmato da uno dei collaboratori dell’avv. Cipressa o da un’altra persona che lo abbia posto in condizioni di prendere conoscenza della lettera del 24 settembre 2012. In tali circostanze, ed in assenza di una contestazione più concreta, occorre rilevare che la copia dell’avviso di ricevimento prodotta dalla Commissione è sufficiente al fine di provare il ricevimento della lettera del 24 settembre 2012 da parte dell’avv. Cipressa (v. ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012, Shahid Beheshti University/Consiglio, T‑120/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).

15      Dato che il ricevimento della lettera del 24 settembre 2012 da parte dell’avv. Cipressa risulta provato a sufficienza di diritto, le domande di misure istruttorie presentate dal sig. Marcuccio intese ad invitare la Commissione a rimettere al Tribunale l’originale dell’avviso di ricevimento nonché a disporre una perizia calligrafica sulla firma apposta a detto avviso devono essere respinte.

16      Occorre rilevare che la Commissione poteva legittimamente inviare la lettera del 24 settembre 2012 all’avv. Cipressa quale destinatario in copia, in quanto il sig. Marcuccio non aveva comunicato alla Commissione che il mandato dell’avv. Cipressa, che continua a rappresentarlo tuttora nel presente procedimento, non comprendeva o non comprendeva più le conseguenze dell’esecuzione dell’ordinanza che l’aveva condannato alle spese o un eventuale procedimento di liquidazione delle spese e neppure l’avv. Cipressa aveva comunicato tali circostanze alla Commissione. Quanto all’argomento secondo cui l’invio della lettera del 24 settembre 2012 all’avv. Cipressa sarebbe viziato da illegittimità, si deve necessariamente constatare che il carattere legittimo o illegittimo di tali invii non può incidere sulla ricevibilità della presente domanda di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 12, e la giurisprudenza ivi richiamata).

17      Pertanto, dal momento che il sig. Marcuccio era stato posto in condizione di contestare l’importo richiesto dalla Commissione in esecuzione dell’ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 2, con l’invio della lettera del 24 settembre 2012 al suo avvocato, non occorre, nella specie, statuire sulle due lettere che sono state inviate direttamente al sig. Marcuccio. Di conseguenza, le prime tre domande di misure istruttorie presentate dal ricorrente, intese, tutte, a dimostrare che nella nota del 20 giugno 2012, questi aveva reso noto alla Commissione che non era più residente né in «via delle Conce 5 bis», né in «via Palestrina n. 4, piano II, int. b», bensì sul «Lungomare Cristoforo Colombo, 10/C, int. 1», devono essere respinte.

18      In secondo luogo, quanto all’argomento secondo cui la lettera del 24 settembre 2012 non contiene elementi giustificativi che consentano di valutare la fondatezza delle richieste della Commissione, è sufficiente osservare che nessuna disposizione del regolamento di procedura obbliga una parte a documentare le proprie pretese al momento della presa di contatto che precede la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese. Al riguardo, il principio del contraddittorio è pienamente rispettato dinanzi al Tribunale nel contesto del procedimento previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento medesimo (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata).

19      Di conseguenza, alla luce delle circostanze della fattispecie, occorre dichiarare, da un lato, che il sig. Marcuccio è stato messo in condizione di contestare l’importo richiesto dalla Commissione in esecuzione dell’ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 2, e, dall’altro, che il comportamento del sig. Marcuccio equivale ad una contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 14 e la giurisprudenza ivi citata).

20      In secondo luogo, si deve necessariamente rilevare che il lasso di tempo inferiore a due anni decorso tra la pronuncia dell’ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 2, e l’invio della lettera del 24 settembre 2012 non è irragionevole. Infatti, a fronte di una serie di controversie con il ricorrente, una sana gestione della situazione giustifica che la Commissione comunichi al ricorrente le sue domande di pagamento relative a diverse cause definite sino a quel momento (ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P-DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 9). La lettera del 24 settembre 2012, del cui contenuto il sig. Marcuccio non ha contestato la veridicità, conteneva domande di pagamento delle spese in 13 cause, l’ultima delle quali era stata definita l’8 marzo 2012. Peraltro, prima dell’invio della lettera del 24 settembre 2012, la Commissione aveva inviato al sig. Marcuccio altri elenchi che già contenevano domande di rimborso degli importi che essa aveva sborsato in altre cause e l’istituzione ha quindi dato seguito a tali richieste presentando al giudice competente una domanda di liquidazione delle spese (v., ad esempio, ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 20, e del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8). In tali circostanze, il sig. Marcuccio non avrebbe in nessun caso ragione di ritenere che la Commissione avesse rinunciato al suo diritto a recuperare le spese da essa sostenute. Devono essere pertanto respinti gli argomenti del sig. Marcuccio secondo i quali la domanda della Commissione non sarebbe stata proposta entro un termine ragionevole.

21      Pertanto, in assenza di accordo tra le parti in merito all’importo delle spese ripetibili, occorre dichiarare ricevibile la domanda della Commissione e fissare l’importo delle spese ripetibili da quest’ultima nella causa decisa dall’ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 2.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sul carattere ripetibile delle spese sostenute dalla Commissione

22      Nelle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese della Commissione, il ricorrente sembra rimettere in discussione il carattere ripetibile delle spese sostenute da quest’ultima fondandosi sull’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta), per sostenere che detta istituzione non ha minimamente motivato la fondatezza delle ragioni per le quali si è rivolta ad un avvocato non appartenente al suo servizio giuridico e, comunque, si è fondata su circostanze contingenti interne al suo funzionamento, costituenti giustificazioni respinte proprio nell’ordinanza sopra citata.

23      A questo proposito, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

24      Da questa disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili (ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

25      Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit., supra al punto 8, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

26      Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della firma dell’ordinanza di liquidazione delle spese, comprese le spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione delle spese. Infatti, a differenza dell’articolo 87 del regolamento di procedura, ai sensi del quale si provvede sulle spese nella sentenza o nell’ordinanza che pone fine alla causa, l’articolo 92 dello stesso regolamento non contiene una disposizione in tal senso (ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

27      A questo proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata. Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese – dato che nulla consente di escluderle per principio – essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa. Non può dunque parlarsi di una violazione del principio di parità di trattamento tra ricorrenti nel caso in cui l’istituzione convenuta decida di ricorrere alle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre essa si faccia rappresentare dai propri agenti (ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit., supra al punto 8, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

28      Qualsiasi altra valutazione che subordinasse il diritto di un’istituzione di reclamare in tutto o in parte gli onorari versati ad un avvocato alla prova di una necessità «oggettiva» di ricorrere alle sue prestazioni costituirebbe in realtà una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e implicherebbe per il giudice dell’Unione il dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organi responsabili dell’organizzazione dei loro servizi. Orbene, un tale compito non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organi dell’Unione nella gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione. Per contro, il fatto di tener conto dell’intervento di uno o più agenti a fianco dell’avvocato in questione si concilia con il potere discrezionale conferito al giudice dell’Unione nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (v. supra, punti 23 e 25) (ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

29      Ne consegue che l’argomento del ricorrente, secondo cui il credito reclamato dalla Commissione per il compenso all’avvocato dal quale essa si è fatta assistere nell’ambito del procedimento in questione non ricade nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini di tale procedimento, in quanto l’intervento di un avvocato non era oggettivamente giustificato, non può essere accolto (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

 Sull’importo delle spese ripetibili

30      Al fine di valutare, sulla base dei criteri elencati supra, al punto 25, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, il richiedente deve fornire indicazioni precise. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

31      Nella specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, occorre tener conto del fatto che l’impugnazione del sig. Marcuccio conteneva tre motivi, attinenti, in primo luogo, a errori in diritto relativi alla declaratoria di irricevibilità della domanda risarcitoria, in secondo luogo, a un difetto di motivazione e, in terzo luogo, all’illegittimità del rigetto del ricorso in primo grado in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. Tenuto conto delle caratteristiche della causa, risulta dall’analisi del ricorso del sig. Marcuccio che esso ha potuto generare un carico di lavoro superiore a quello che ci si sarebbe potuti attendere.

32      In secondo luogo, quanto all’oggetto, alla natura e all’interesse economico della controversia, occorre rilevare che tali motivi erano diretti contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica con la quale detto giudice ha respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato, il ricorso del sig. Marcuccio in cui si chiede, in sostanza, il risarcimento di EUR 300 000 per il danno che avrebbe subìto in ragione del comportamento asseritamente illegittimo della Commissione delle Comunità europee nel contesto del trattamento dei dati medici che lo riguardavano. Essi rimettevano in discussione la valutazione del Tribunale della funzione pubblica sotto una serie di profili relativamente ai quali la Commissione era tenuta a prendere posizione, come essa ha fatto nell’ambito della sua comparsa di risposta.

33      In terzo luogo, per quanto riguarda l’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché le difficoltà della causa, risulta dai criteri precedenti che esse non erano particolarmente elevate.

34      Nella specie, la Commissione reclama un importo di EUR 6 000 corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno. Il sig. Marcuccio ritiene che tale importo sia sproporzionato e che la somma di EUR 1 000 sarebbe più congrua.

35      In limine, occorre ricordare che il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura entro la quale detti compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente restrittivo le rivendicazioni dell’autore della domanda, come indicato supra, al punto 30 (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 20, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).

36      A tal riguardo, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 23 ore, fatturate a EUR 250 l’ora, il numero complessivo delle sue ore di lavoro consistendo queste ultime, in particolare, nell’analisi dell’ordinanza impugnata e dell’atto di impugnazione, nella ricerca della giurisprudenza e nella redazione della comparsa di risposta nonché nella comunicazione con gli agenti della Commissione per finalizzare il fascicolo. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 250 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione.

37      Alla luce dell’analisi dei criteri pertinenti per la determinazione dell’importo delle spese ripetibili, tanto il numero di ore indicato dall’avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria risultano adeguati. Per quanto concerne le spese di avvocato, è giocoforza constatare che non è stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute dall’avvocato. Orbene, l’incongruenza tra le indicazioni relative alle spese e l’importo stimato di queste ultime avrebbe reso particolarmente necessaria la presentazione di una prova al riguardo (v., in tal senso, ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 20, punto 22). Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata supra al punto 35, appare equo fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili in EUR 5 800.

 Sulla domanda di stralcio dell’allegato A.9 dalla domanda di liquidazione delle spese

38      Poiché la conclusione del Tribunale relativa alla determinazione dell’importo delle spese ripetibili non è fondata sull’allegato A.9 della domanda di liquidazione delle spese, non vi è luogo per l’accoglimento della domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere lo stralcio di detti allegati dal fascicolo.

 Sulla domanda del sig. Marcuccio di condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento

39      Nelle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese, il sig. Marcuccio chiede la condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento, adducendo, in sostanza, che la Commissione non l’ha mai informato riguardo alle proprie pretese ed ha reso il presente procedimento inutilmente più complesso fornendo documenti privi di rilevanza.

40      Nei limiti in cui appare che, con tale domanda, il ricorrente intende far condannare la Commissione al pagamento delle spese che egli stesso avrebbe sostenuto nell’ambito del presente procedimento, occorre rilevare che, da una parte, manca la prova documentale a sostegno di tale domanda e, dall’altra, alla luce degli elementi del fascicolo e delle conclusioni esposte supra ai punti 19 e 38, tale domanda deve essere respinta (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

 Sulla domanda del sig. Marcuccio di condanna della Commissione a rimborsare al Tribunale le spese inutilmente sostenute da quest’ultimo

41      In limine, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, spetta ad esso decidere – senza necessità che vengano formulate conclusioni in tal senso – in merito a un’eventuale condanna al loro rimborso a carico della parte che le ha provocate.

42      In ogni caso, dato che il comportamento della Commissione nell’ambito del presente procedimento non ha provocato al Tribunale spese che avrebbero potuto essere evitate, non occorre dar seguito alla domanda del sig. Marcuccio di condanna della Commissione al rimborso al Tribunale di qualsivoglia somma (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 49).

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

43      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna del ricorrente al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo di spese nella causa T‑450/10 P, Marcuccio/Commissione. Il sig. Marcuccio ritiene che la domanda debba essere respinta, dal momento che un soggetto di diritto può essere legittimamente condannato a corrispondere ad un altro soggetto di diritto interessi di mora su di un importo dovuto dal primo al secondo solo a partire dal momento in cui detto importo è stato determinato, il che non si è verificato nel caso di specie, dato che il procedimento di liquidazione delle spese non si è ancora concluso.

44      In via preliminare, occorre constatare che l’osservazione del sig. Marcuccio è priva di senso in quanto la domanda della Commissione ha ad oggetto proprio l’applicazione degli interessi di mora all’importo delle spese ripetibili a partire dal momento in cui questo sarà determinato dal giudice. Infatti, dalle conclusioni della Commissione emerge che essa chiede tale applicazione a decorrere dalla «data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento».

45      Inoltre, occorre rilevare che l’accertamento di un eventuale obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile ricadono nella competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., per analogia, ordinanza della Corte del 29 settembre 1995, ENU/Commissione, C‑2/94 SA, Racc. pag. I‑2767, punto 10).

46      Secondo costante giurisprudenza, la domanda di aumentare degli interessi di mora la somma dovuta nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese deve essere accolta tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data dell’effettivo rimborso delle spese (v. in tal senso, ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 38, e la giurisprudenza ivi citata).

47      Quanto al tasso di interesse applicabile, il Tribunale ritiene congruo tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Conseguentemente, il tasso applicabile è calcolato in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

 Sulla domanda della Commissione di condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento

48      Secondo la Commissione, il sig. Marcuccio deve essere condannato alle spese del procedimento di liquidazione in quanto il suo rifiuto di reagire alla lettera del 24 settembre 2012 ha dato luogo al procedimento medesimo.

49      A questo proposito, è sufficiente ricordare che sulle spese sostenute nell’ambito di un procedimento per la liquidazione delle spese si provvede nell’ordinanza che conclude quest’ultimo. Pertanto, senza che occorra neppure pronunciarsi su un’eventuale condanna del ricorrente alle spese sostenute nel presente procedimento, occorre rilevare che, anzitutto, la Commissione è rappresentata, nella fattispecie, da tre agenti dei suoi servizi. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).

50      Inoltre, nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda intesa alla condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento.

51      Di conseguenza, il Tribunale constata di non essere stato messo in condizione di statuire sulla domanda della Commissione e che tale domanda deve dunque essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 5 800.

2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

3)      Tutte le altre domande sono respinte.

Lussemburgo, 16 gennaio 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.