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Ricorso proposto il 24 settembre 2010 - ClientEarth / Consiglio

(Causa T-452/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Hockman QC, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il convenuto ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 1;

dichiarare che il Consiglio ha violato l'art. 294, n. 6, TFUE, in quanto ha omesso di informare il Parlamento europeo di tutte le ragioni che lo hanno condotto ad adottare la sua posizione in prima lettura;

annullare la decisione controversa 26 luglio 2010 (Rif. 15/c/01/10), con la quale il Consiglio ha fornito una risposta negativa ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, negando l'accesso al documento n. 6865/09;

condannare il convenuto a consentire l'accesso al documento richiesto, e

condannare il convenuto alle spese ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, incluse le spese sostenute dagli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione del Consiglio 26 luglio 2010, con la quale quest'ultimo le nega l'accesso al documento n. 6865/09, il quale contiene un parere del servizio giuridico del convenuto riguardante la proposta della Commissione di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e, in particolare, gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e contenuti nella relazione Cashman.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva i seguenti motivi:

In primo luogo, essa sostiene che la decisione controversa viola l'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e l'art. 294, n. 6, TFUE. L'accesso al parere giuridico richiesto non inciderebbe sulla tutela della consulenza legale e neanche sull'interesse del Consiglio ad ottenere un parere giuridico franco, obiettivo e esaustivo. La prima lettura della procedura legislativa dovrebbe comportare l'accessibilità del parere giuridico riguardante l'ammissibilità degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

In secondo luogo, la decisione controversa viola l'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001. L'art. 4, n. 3, non è applicabile alla tutela della consulenza legale e, anche se lo fosse, l'accessibilità del parere richiesto non minaccerebbe seriamente la procedura decisionale del Consiglio. Detta accessibilità non minaccerebbe la capacità del servizio giuridico di rappresentare la posizione del Consiglio dinanzi al giudice in modo indipendente da ogni influenza esterna, né l'indipendenza del servizio giuridico del Consiglio, e neanche impedirebbe al Consiglio lo svolgimento di discussioni interne sugli emendamenti del Parlamento.

In aggiunta, la decisione controversa viola l'art. 4, n. 2, ultimo trattino, e l'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non si pronuncia sull'esistenza di un interesse pubblico inderogabile all'accessibilità e non fornisce una motivazione dettagliata contenente le ragioni di un tale rifiuto. Il Consiglio non pondera la tutela della consulenza legale con l'interesse pubblico ad accedere al documento alla luce dei vantaggi derivanti da una maggiore trasparenza ed al fatto che l'accesso al parere richiesto permetterebbe ai cittadini di partecipare in modo più diretto al processo di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001, il che riguarda la collettività in generale in quanto fornisce ai cittadini un fondamento per l'esercizio del proprio diritto di accedere ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea.

Infine, la decisione controversa viola l'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto non fornisce un accesso parziale al documento richiesto.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).