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Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 - Japan Airlines / Commissione europea

(Causa T-36/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Japan Airlines International Co., Ltd (rappresentanti: J.-F Bellis e K. Van Hove, lawyers, e R. Burton, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2001

In subordine, nell'esercizio della propria giurisdizione anche di merito, disporre la riduzione dell'ammenda imposta alla ricorrente ed alla AL and Japan Airlines Corporation; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 Def. caso COMP/39258 - Tariffe aeree; secondo la quale la ricorrente, unitamente alla Japan Airlines Corporation (JAC) (che è stata assorbita dalla ricorrente e ha cessato di esistere) avrebbe violato l'art. 101 TFUE nonché l'art. 53 SEE coordinando con altri vettori aerei la propria politica di prezzi per le tariffe del trasporto aereo con riguardo a (i) sovrapprezzo carburante, (ii) sovrapprezzo per dispositivi di sicurezza e (iii) mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi.

A sostegno della domanda la ricorrente deduce otto motivi di diritto.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la decisione viola l'art. 101 TFUE nonché l'art. 53 SEE nella parte riguardante la determinazione dell'estensione della pretesa violazione compiuta dalla ricorrente ivi includendo rotte che la ricorrente non effettua e per le quali non dispone di diritto di effettuazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 101 TFUE nonché dell'art. 53 SEE nella parte in cui la decisione ha affermato la propria giurisdizione su servizi di trasporto aereo in entrata su rotte verso paesi terzi, tenuto conto che tali servizi sono venduti a clienti situati al di fuori dell'SEE.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la decisione viola i principi di non discriminazione e di proporzionalità, applicando criteri probatori diversi a vettori differenti.

4. Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la decisione viola gli orientamenti del 2006 in materia di ammende nonché il principio di proporzionalità nella parte in cui ha incluso nel valore rilevante delle vendite, assunto quale base ai fini della determinazione delle ammende, ricavi derivanti da elementi tariffari dei servizi di trasporto aereo non correlati con l'infrazione.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce che la decisione viola gli orientamenti del 2006 in materia di ammende nonché il principio del legittimo affidamento nella parte in cui include nel valore rilevante delle vendite, assunto quale base ai fini della determinazione dell'ammenda, ricavi derivanti da servizi di trasporto aereo su rotte in entrata tra Stati SEE e Stati terzi.

6. Con il sesto motivo la ricorrente sostiene che la decisione viola il principio di proporzionalità, nella parte in cui limita la riduzione dell'ammenda concessa alla ricorrente in base alla pertinente normativa al 15%.

7. Con il settimo motivo la ricorrente sostiene che la decisione viola il principio di non discriminazione nella parte in cui non ha concesso al ricorrente la riduzione del 10% dell'ammenda in considerazione della limitata partecipazione alla violazione, quando tale riduzione è stata invece concessa ad altri destinatari della decisione in posizione oggettivamente analoga a quella della ricorrente.

8. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione del principio di proporzionalità nella parte in cui è stato omesso di tenere conto delle specifiche circostanze della specie.

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