Language of document : ECLI:EU:C:2022:866

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

10 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Sanzione inflitta dall’autorità nazionale garante della concorrenza – Determinazione dell’importo dell’ammenda – Presa in considerazione del fatturato indicato nel conto profitti e perdite – Domanda diretta a che l’autorità nazionale garante della concorrenza tenga conto di un fatturato diverso – Rifiuto opposto dall’autorità garante della concorrenza – Situazione economica reale dell’impresa interessata – Principio di proporzionalità»

Nella causa C‑385/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 1° marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 22 giugno 2021, nel procedimento

Zenith Media Communications SRL,

contro

Consiliul Concurenţei,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Zenith Media Communications SRL, da V. Berea, R. Ionescu, P. Partene, A.I. Rusan, avocaţi, e A. Komives, ügyvéd;

–        per il Consiliul Concurenţei, da C. Butacu e B. Chiriţoiu, in qualità di agenti;

–        per il governo rumeno, da E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da I.V. Rogalski e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 101 TFUE, letti alla luce del principio di proporzionalità.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Zenith Media Communications SRL e il Consiliul Concurenţei (Consiglio per la concorrenza, Romania), in merito ad una decisione che infligge un’ammenda a tale società per violazione delle norme del diritto della concorrenza.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento (CE) n. 1/2003

3        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1):

«Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell’articolo [101], paragrafo 1, [TFUE] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l’articolo [101 TFUE] a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. (...)».

4        L’articolo 5 di tale regolamento dispone quanto segue:

«Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] in casi individuali. A tal fine, agendo d’ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

–        ordinare la cessazione di un’infrazione,

–        disporre misure cautelari,

–        accettare impegni,

–        comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussistono le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire».

5        L’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la possibilità per la Commissione europea di infliggere alle imprese ammende per infrazioni alle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea. Tali ammende non superano il 10% del fatturato totale dell’impresa realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente.

6        A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità garanti della concorrenza responsabili dell’applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] in modo da garantire un’efficace conformità alle disposizioni del presente regolamento. (...)».

 Quarta direttiva 78/660/CEE

7        L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [50, paragrafo 2, lettera g), TFUE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU 1978, L 222, pag. 11), come modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU 2003, L 178, pag. 16), prevede quanto segue:

«I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l’allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile».

8        Dagli articoli da 22 a 26 della quarta direttiva 78/660, come modificata dalla direttiva 2003/51, risulta che l’importo netto del fatturato è indicato nel conto profitti e perdite.

 Diritto rumeno

9        L’articolo 2, paragrafo 3, della Legea concurenței nr. 21/1996 (legge n. 21/1996 sulla concorrenza), del 10 aprile 1996 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 88 del 30 aprile 1996), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla concorrenza»), dispone quanto segue:

«Qualora imprese (...) partecipino a un raggruppamento mediante accordo, intesa, patto, protocollo, contratto e altro, sia esso esplicito, pubblico od occulto, ma privo di personalità giuridica e qualunque sia la sua forma – alleanza, coalizione, gruppo, blocco, federazione e altro –, ai fini degli atti e dei fatti di cui al paragrafo 1, commessi nell’ambito della partecipazione a tale raggruppamento, le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna impresa, nel rispetto del principio di proporzionalità».

10      L’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza è così formulato:

«1.      Sono vietate tutte le intese tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato rumeno o su una parte di esso, in particolare quelli che:

a)      fissano direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita oppure altre condizioni di transazione;

b)      limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c)      ripartiscono i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d)      applicano, nei rapporti con i partner commerciali, condizioni diseguali per prestazioni equivalenti, causando così per alcuni di essi uno svantaggio concorrenziale;

e)      subordinano la conclusione di contratti all’accettazione da parte dei partner di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non hanno alcun nesso con l’oggetto di tali contratti».

11      L’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), della legge sulla concorrenza prevede quanto segue:

«Costituiscono contravvenzioni punibili con un’ammenda che non può eccedere il 10% del fatturato totale mondiale realizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese nel corso dell’esercizio precedente la sanzione i seguenti fatti, commessi intenzionalmente o per negligenza da imprese o associazioni di imprese:

a)      la violazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, nonché degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE (...)».

12      In allegato all’Ordinul nr. 420, pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la articolul [55] din legea concurenței nr. 21/1996 (ordinanza n. 420, sull’attuazione delle istruzioni per l’individualizzazione delle sanzioni per le infrazioni amministrative previste all’articolo [55] della legge sulla concorrenza), del 2 settembre 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 638 del 10 settembre 2010), figurano le istruzioni rivolte al Consiglio per la concorrenza ai fini del calcolo delle ammende (in prosieguo: le «istruzioni per l’individualizzazione delle sanzioni»), il cui capitolo II, punto A, prevede quanto segue:

«A.      Determinazione dell’aliquota di base

1.      L’aliquota di base è determinata in funzione della gravità e della durata dei fatti. L’aliquota di base è ottenuta sommando i due importi seguenti, in funzione della gravità e della durata:

x gravità + y durata = aliquota di base

2.      Il fatturato totale realizzato dall’autore dell’infrazione nell’esercizio precedente la sanzione, determinato conformemente alle normative tributarie in vigore, è preso come punto di partenza per la determinazione dell’aliquota di base dell’ammenda nel caso delle contravvenzioni di cui all’articolo [55] della legge».

13      L’Ordinul nr. 3055, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (ordinanza n. 3055, recante approvazione delle norme contabili conformi alle direttive europee), del 29 ottobre 2009 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 766 del 10 novembre 2009; in prosieguo: l’«ordinanza recante approvazione delle norme contabili»), ai punti 33, 46 e 253 prevede quanto segue:

«33.      (1)      Il fatturato netto comprende gli importi derivanti dalla vendita di prodotti e dalla fornitura di servizi che rientrano nell’attività corrente dell’ente, previa detrazione degli sconti commerciali e dell’imposta sul valore aggiunto nonché di altre imposte direttamente connesse al fatturato.

(...)

46.      (1)      Principio del primato della sostanza sulla forma. La presentazione dei valori nell’ambito degli elementi del bilancio e del conto profitti e perdite è effettuata tenendo conto del contesto economico della transazione o dell’operazione notificata, e non soltanto della sua forma giuridica.

(2)      Il rispetto di tale principio ha lo scopo di contabilizzare e presentare fedelmente operazioni economico-finanziarie, conformemente alla realtà economica, mettendo in evidenza i diritti e gli obblighi nonché i rischi connessi a tali operazioni.

(...)

(4)      Gli enti sono tenuti a prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili al momento della contabilizzazione delle operazioni economico-finanziarie, in modo da rendere estremamente rare le situazioni in cui la natura dell’operazione, determinata sulla base del principio del primato della sostanza sulla forma, differisce da quella che sarebbe stabilita in assenza di applicazione di tale principio.

(...)

253.      (...)

(2)      Le somme percepite da un ente per conto di terzi, anche nel caso di contratti di agente, commissione o mandato commerciale conclusi conformemente alla legge, non sono redditi derivanti dall’attività corrente, anche se, sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto, le persone che agiscono in nome proprio sono considerate acquirenti rivenditori. In tal caso, i redditi derivanti dall’attività corrente sono costituiti dalle commissioni dovute».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Con decisione del 3 dicembre 2014, il Consiglio per la concorrenza ha constatato che, tra il 26 marzo e il 17 ottobre 2012, varie imprese, tra cui la ricorrente nel procedimento principale, che offrono servizi di agenzia pubblicitaria, avevano commesso un’infrazione unica e continuata all’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza e all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, partecipando ad un’intesa finalizzata all’eliminazione dal mercato rumeno delle agenzie pubblicitarie concorrenti (in prosieguo: la «decisione del Consiglio per la concorrenza»). Alla ricorrente nel procedimento principale è stata inflitta un’ammenda di 2 146 199 lei rumeni (RON) (circa EUR 484 759), che rappresentava il 2,52% del suo fatturato, quale risultava dal conto profitti e perdite dei suoi conti relativi all’esercizio 2013.

15      La ricorrente nel procedimento principale ha proposto dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) un ricorso inteso all’annullamento della decisione del Consiglio per la concorrenza o, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda, tenendo conto del limite massimo che risulterebbe dalla determinazione corretta del suo fatturato. Tale ricorso è stato respinto con sentenza dell’8 giugno 2016.

16      A sostegno dell’impugnazione proposta avverso tale sentenza dinanzi alla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), giudice del rinvio, la ricorrente nel procedimento principale fa valere che, in quanto agenzia pubblicitaria, essa esercita un’attività di intermediazione tra gli inserzionisti e i prestatori di servizi pubblicitari, quali i canali televisivi. Le agenzie pubblicitarie verserebbero ai prestatori di servizi pubblicitari la loro retribuzione, che esse riscuoterebbero dagli inserzionisti. La retribuzione delle agenzie pubblicitarie assumerebbe la forma di una commissione riscossa dall’inserzionista. Solo tale commissione farebbe parte del fatturato di un’agenzia pubblicitaria. Orbene, il Consiglio per la concorrenza avrebbe tenuto conto, come base di calcolo dell’ammenda inflitta, del fatturato indicato nella contabilità di tale ricorrente, che includerebbe non soltanto le commissioni riscosse, ma anche gli importi versati da quest’ultima ai prestatori di servizi pubblicitari. Così facendo, il Consiglio per la concorrenza avrebbe violato il punto 253, paragrafo 2, dell’ordinanza recante approvazione delle norme contabili e avrebbe rifiutato di applicare le disposizioni di legge e la giurisprudenza in materia di calcolo del fatturato nel caso degli intermediari, basate sul punto 152 delle sue istruzioni del 5 agosto 2010, relative alle norme applicabili in materia di controllo delle concentrazioni. Pertanto, detta ricorrente sarebbe stata sanzionata non già per l’infrazione al diritto della concorrenza asseritamente commessa, ma per il modo in cui essa tiene la sua contabilità. In tali circostanze, respingendo il ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio per la concorrenza, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) avrebbe omesso, in violazione del principio di proporzionalità, di tener conto dei redditi effettivi della ricorrente nel procedimento principale.

17      Il giudice del rinvio precisa che, prima dell’adozione di tale decisione, tutte le imprese incriminate hanno sostenuto che, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, il Consiglio per la concorrenza avrebbe dovuto tener conto non già della totalità delle loro entrate, ma solo dei loro redditi effettivi. Orbene, tanto detta decisione quanto la legge sulla concorrenza e le istruzioni per l’individualizzazione delle sanzioni riguarderebbero, come base per il calcolo dell’ammenda, il fatturato totale risultante dai conti annuali, senza alcuna distinzione in funzione degli elementi di detto fatturato o delle attività dell’impresa in questione. Al fine di evitare il rischio di arbitrarietà, le istruzioni per l’individualizzazione delle sanzioni non lascerebbero alcun margine di discrezionalità al Consiglio per la concorrenza. Pertanto, un’impresa incriminata non può avvalersi della non conformità del fatturato indicato nel suo conto profitti e perdite alle norme contabili corrispondenti, poiché tale fatturato risulta dalle sue decisioni e scritture contabili.

18      Inoltre, il giudice del rinvio afferma che, in base al punto 253, paragrafo 2, dell’ordinanza recante approvazione delle norme contabili, i redditi di un agente sono costituiti dalle commissioni che percepisce come retribuzione per i servizi di intermediazione prestati e che, in una causa in materia di concentrazione, il Consiglio per la concorrenza ha valutato esso stesso il fatturato della ricorrente nel procedimento principale per tener conto delle sole commissioni percepite per la sua attività di intermediazione.

19      Il giudice del rinvio ritiene, in tali circostanze, di dover ponderare i principi di prevedibilità e di proporzionalità con il carattere dissuasivo della sanzione, al fine di stabilire se il Consiglio per la concorrenza sia tenuto a prendere in considerazione unicamente la parte del fatturato che rappresenta le commissioni percepite dalla ricorrente nel procedimento principale. Tale esercizio dovrebbe avvenire alla luce dell’obbligo di leale cooperazione e dell’obbligo degli Stati membri di astenersi da qualsiasi misura che possa impedire l’effettiva applicazione dell’articolo 101 TFUE.

20      In particolare, il giudice del rinvio si chiede se l’approccio secondo cui il Consiglio per la concorrenza è obbligato a determinare l’aliquota di base dell’ammenda con riferimento al fatturato indicato nel conto profitti e perdite della ricorrente nel procedimento principale, che include, oltre alle commissioni per i servizi di intermediazione, gli importi percepiti presso gli inserzionisti e versati ai prestatori di servizi pubblicitari, sia idoneo a violare il principio di proporzionalità. Ritenere che il Consiglio per la concorrenza non sia autorizzato a tener conto di un fatturato diverso potrebbe indurlo ad infliggere un’ammenda che, pur essendo prevedibile e dissuasiva, non rifletterebbe la reale situazione economica dell’impresa in questione e violerebbe, in tal modo, detto principio.

21      In tali circostanze, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che:

1)      impongono all’autorità garante della concorrenza dello Stato membro l’obbligo di interpretare la norma nazionale che disciplina la determinazione della sanzione dell’ammenda in conformità con il principio di proporzionalità, nel senso che si deve verificare la circostanza se il fatturato totale, come indicato nel conto profitti e perdite [dell]’esercizio finanziario precedente, rifletta fedelmente le operazioni economico-finanziarie, conformemente alla realtà economica;

2)      alla luce del principio di proporzionalità, ostano alla prassi dell’autorità garante della concorrenza dello Stato membro di imporre un’ammenda in rapporto al fatturato indicato nel conto profitti e perdite [dell’]esercizio finanziario precedente, che comprende gli importi rifatturati ai clienti finali relativi ai servizi per i quali è stata esercitata l’attività di intermediazione dell’acquisto di spazio nei media, e non solo le commissioni relative all’attività di intermediazione;

3)      ostano all’interpretazione di una norma di diritto nazionale nel senso che la responsabilità della corretta registrazione nella contabilità e di presentare fedelmente le operazioni economico-finanziarie, conformemente alla realtà economica, incombe all’impresa sanzionata e che l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro è vincolata dal modo in cui l’impresa sanzionata adempie a tale obbligo».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

22      Il Consiglio per la concorrenza fa valere, in primo luogo, che le questioni pregiudiziali sono irricevibili, in quanto il giudice del rinvio chiede alla Corte, in realtà, di interpretare la nozione di «fatturato», contenuta in una norma di diritto nazionale, e di pronunciarsi essa stessa sui fatti del procedimento principale.

23      È vero che, nell’ambito del procedimento previsto all’articolo 267 TFUE, le funzioni della Corte e quelle del giudice del rinvio sono chiaramente separate, ed è esclusivamente a quest’ultimo che spetta interpretare il diritto nazionale e valutare i fatti del procedimento principale (sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

24      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio per la concorrenza, il giudice del rinvio non chiede alla Corte di interpretare il diritto nazionale.

25      Infatti, le questioni pregiudiziali sollevate da tale giudice vertono sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 101 TFUE, letti alla luce del principio di proporzionalità, nel contesto di una controversia relativa alla legittimità dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nel procedimento principale dall’autorità nazionale garante della concorrenza per violazione sia del diritto nazionale della concorrenza sia del diritto della concorrenza dell’Unione. Detto giudice cerca, in particolare, di ottenere gli elementi interpretativi rilevanti del diritto dell’Unione per determinare in che misura, ai fini del calcolo di tale importo, il fatturato registrato nella contabilità abbia carattere vincolante.

26      Il Consiglio per la concorrenza sostiene, in secondo luogo, che le questioni pregiudiziali sono ipotetiche, in quanto la ricorrente nel procedimento principale non ha contestato, nel corso del procedimento amministrativo, l’esattezza delle registrazioni contabili da essa effettuate nel suo conto profitti e perdite, limitandosi a far valere che solo una parte del proprio fatturato avrebbe dovuto essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda.

27      Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a., C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

28      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a., C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso di specie è sufficiente rilevare che, come già constatato al punto 25 della presente sentenza, le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Orbene, da un lato, non risulta affatto che l’interpretazione richiesta di tale diritto non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, in quanto ciascuna delle questioni sollevate appare idonea a fornire delucidazioni al giudice del rinvio al fine di consentirgli di statuire sulla legittimità dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nel procedimento principale e, pertanto, di risolvere tale controversia. Dall’altro, la decisione di rinvio contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere a dette questioni. In tali circostanze, non si può ritenere che le suddette questioni siano irrilevanti.

30      Di conseguenza, le questioni sollevate dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia) sono ricevibili.

 Nel merito

31      Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE, letti alla luce del principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo cui, ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a un’impresa per violazione dell’articolo 101 TFUE, un’autorità nazionale garante della concorrenza è tenuta, in ogni caso, a prendere in considerazione il fatturato indicato nel conto profitti e perdite di tale impresa, senza poter esaminare gli elementi che quest’ultima ha presentato per dimostrare che detto fatturato non riflette la sua reale situazione economica, e che, di conseguenza, occorre tener conto, a titolo del fatturato, di un altro importo che rifletta tale situazione.

32      Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, gli Stati membri designano l’autorità o le autorità garanti della concorrenza responsabili dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE affinché sia garantito l’effettivo rispetto delle disposizioni del regolamento stesso. Le autorità così designate devono, conformemente a quest’ultimo, garantire l’efficace applicazione di tale disposizione del Trattato FUE nell’interesse generale (sentenza del 7 dicembre 2010, VEBIC, C‑439/08, EU:C:2010:739, punto 56).

33      A tal fine, l’articolo 5 del regolamento n. 1/2003 dispone che l’autorità nazionale garante della concorrenza responsabile dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE può, in particolare, infliggere ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

34      Il riferimento, all’articolo 5 del regolamento n. 1/2003, alle disposizioni di diritto nazionale che prevedono sanzioni per la violazione dell’articolo 101 TFUE implica che gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo e terzo comma, TUE, ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia di tale disposizione del Trattato FUE. Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di una disciplina del diritto dell’Unione in materia, gli Stati membri devono esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, del principio di effettività. Pertanto, essi non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione del diritto dell’Unione e, specificamente, nel settore del diritto della concorrenza, devono garantire che le norme che essi stabiliscono o applicano non compromettano l’effettiva applicazione dell’articolo 101 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, pur mantenendo la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono, in particolare, garantire che le violazioni dell’articolo 101 TFUE siano punite in condizioni sostanziali e procedurali che conferiscano alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, punto 68, e del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, punto 37).

35      A quest’ultimo proposito occorre ricordare che il principio di proporzionalità esige, in particolare, in materia di sanzioni, da un lato, che la sanzione inflitta corrisponda alla gravità dell’infrazione e, dall’altro, che, nel fissare l’importo dell’ammenda, si tenga conto delle circostanze individuali del caso di specie (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N, C‑384/17, EU:C:2018:810, punto 45).

36      Inoltre, per quanto riguarda l’irrogazione di un’ammenda per violazione dell’articolo 101 TFUE, dalla giurisprudenza della Corte relativa ai poteri di cui gode la Commissione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 risulta che il requisito in base al quale l’ammenda inflitta a un’impresa che abbia violato l’articolo 101 TFUE non deve eccedere il 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa nell’esercizio sociale precedente mira proprio a garantire che, conformemente al principio di proporzionalità, l’impatto voluto nei confronti dell’impresa interessata sia valutato in ciascun caso di specie, in particolare tenendo conto di un fatturato che rifletta la reale situazione economica dell’impresa stessa nel periodo nel corso del quale l’infrazione è stata commessa (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punti 48 e 49 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, la nozione di «fatturato» riguarda il valore delle vendite di beni o servizi realizzate dall’impresa interessata, che pertanto riflette la reale situazione economica di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, punto 65).

37      Ne consegue che, sebbene gli Stati membri siano certamente competenti a determinare le sanzioni che un’autorità nazionale garante della concorrenza può infliggere per un’infrazione all’articolo 101 TFUE, una normativa nazionale o una prassi dell’autorità nazionale garante della concorrenza che imponga a quest’ultima, in ogni caso, di calcolare l’importo dell’ammenda prendendo in considerazione il solo fatturato registrato nel conto profitti e perdite, escludendo la possibilità di esaminare qualsiasi giustificazione o dato pertinente invocato dall’impresa incriminata allo scopo di dimostrare che l’importo in questione non riflette la realtà economica, potrebbe comportare l’imposizione di ammende che superano i limiti di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dell’articolo 101 TFUE.

38      Invero, e fatta salva la fondatezza, in diritto e in fatto, delle giustificazioni addotte al riguardo, sulla base di elementi sufficientemente precisi e documentati invocati in tal senso dall’impresa incriminata, l’ammenda inflitta, pur essendo inferiore al limite massimo fissato dalla normativa nazionale e determinato sulla base del fatturato indicato nel conto profitti e perdite, potrebbe superare, in realtà, tale limite, se quest’ultimo fosse determinato sulla base di un calcolo del fatturato che rifletta la reale situazione economica dell’impresa.

39      Un’autorità nazionale garante della concorrenza deve quindi poter esaminare la fondatezza, in diritto e in fatto, di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare in modo credibile che l’importo del fatturato indicato nel conto profitti e perdite non riflette la reale situazione economica dell’impresa incriminata. Nella causa in esame, spetta pertanto all’autorità nazionale garante della concorrenza verificare se la ricorrente nel procedimento principale abbia effettivamente agito, come sostiene, in qualità di agente che ha riscosso somme per conto di terzi e la cui retribuzione ha assunto la forma di commissioni, nonché interrogarla sulle ragioni precise per le quali essa non ha ritenuto necessario rettificare l’importo del fatturato indicato nel suo conto profitti e perdite. Spetterà quindi a detta autorità trarre le opportune conclusioni dalle spiegazioni fornite, al fine di garantire sia il carattere dissuasivo dell’ammenda sia la conformità della stessa al principio di proporzionalità.

40      Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio per la concorrenza, la necessità di fissare l’ammenda sulla base di criteri oggettivi e l’esigenza di garantire la prevedibilità dell’ammenda non possono giustificare un’interpretazione diversa.

41      Infatti, da un lato, ciascuna autorità nazionale garante della concorrenza è tenuta ad adattare l’importo dell’ammenda alle peculiarità di ciascun caso di specie, tenendo conto di criteri oggettivi quali la gravità e la durata dell’infrazione, nonché di eventuali circostanze aggravanti e attenuanti, al fine di garantire il carattere effettivo, dissuasivo e proporzionato di tale ammenda.

42      Dall’altro, quanto alla prevedibilità dell’ammenda, occorre rilevare che essa è garantita dalle disposizioni di diritto nazionale che consentono alle imprese interessate di determinare in anticipo l’importo massimo dell’ammenda che può essere loro inflitta dall’autorità nazionale garante della concorrenza nonché i fattori oggettivi presi in considerazione da quest’ultima per il calcolo di tale ammenda, in quanto tali disposizioni sono idonee a circoscrivere l’esercizio del potere di cui gode tale autorità (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2015, LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punto 51).

43      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo cui, ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a un’impresa per violazione dell’articolo 101 TFUE, l’autorità nazionale garante della concorrenza è tenuta, in ogni caso, a prendere in considerazione il fatturato di tale impresa quale indicato nel suo conto profitti e perdite, senza poter esaminare gli elementi presentati da quest’ultima per dimostrare che detto fatturato non riflette la sua reale situazione economica, e che, di conseguenza, occorre tener conto, a titolo del fatturato, di un altro importo che rifletta tale situazione, purché detti elementi siano precisi e documentati.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo cui, ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a un’impresa per violazione dell’articolo 101 TFUE, l’autorità nazionale garante della concorrenza è tenuta, in ogni caso, a prendere in considerazione il fatturato di tale impresa quale indicato nel suo conto profitti e perdite, senza poter esaminare gli elementi presentati da quest’ultima per dimostrare che detto fatturato non riflette la sua reale situazione economica, e che, di conseguenza, occorre tener conto, a titolo del fatturato, di un altro importo che rifletta tale situazione, purché detti elementi siano precisi e documentati.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.