Language of document : ECLI:EU:C:2010:10

Causa C‑226/08

Stadt Papenburg

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg)

«Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione dello Stato membro interessato di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione — Interessi e posizioni da prendere in considerazione»

Massime della sentenza

1.        Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Siti di importanza comunitaria

(Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, artt. 2, n. 3, 3, n. 1, e 4, n. 2, primo comma)

2.        Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Siti di importanza comunitaria

(Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, art. 6, nn. 3 e 4)

1.        L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente, l’inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti d’importanza comunitaria elaborato dalla Commissione europea.

Se nella fase della procedura di classificazione, disciplinata dal citato art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 92/43, fosse consentito agli Stati membri di negare il loro consenso per motivi diversi da quelli attinenti alla tutela dell’ambiente, sarebbe compromesso il conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, n. 1, di tale direttiva, vale a dire la realizzazione della rete Natura 2000. Ciò si verificherebbe, in particolare, se gli Stati membri potessero negare il proprio consenso in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali alle quali fa riferimento l’art. 2, n. 3, della citata direttiva, il quale, peraltro, non costituisce una deroga autonoma al regime generale di protezione istituito da tale direttiva.

(v. punti 31-33, dispositivo 1)

2.        L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere interpretato nel senso che misure continuative di manutenzione del canale navigabile di estuari, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della citata direttiva, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei siti di importanza comunitaria.

Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43.

(v. punti 50-51, dispositivo 2)