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Causa C74/22 P(I)

Soudal NV
ed
EskoGraphics BVBA

contro

Magnetrol International NV
e
Commissione europea

 Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022

«Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Ammissione degli interventi nell’ambito di un procedimento di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale – Annullamento della decisione del Tribunale – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale – Decisione con cui il Tribunale rifiuta di versare agli atti le osservazioni scritte sulla sentenza che ha preceduto detto rinvio presentate da un interveniente in sede di impugnazione – Decisione implicita del Tribunale con cui a un interveniente in sede di impugnazione è negato lo status di interveniente dinanzi al Tribunale – Ricevibilità dell’impugnazione – Status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione – Impugnazione proposta tardivamente – Errore scusabile»

1.        Impugnazione – Ricevibilità – Decisioni impugnabili – Parte ammessa a intervenire in una causa in fase di impugnazione avverso una decisione del Tribunale – Annullamento della decisione del Tribunale con rinvio della causa dinanzi ad esso – Decisione del Tribunale che nega all’interveniente in sede di impugnazione lo status di interveniente a seguito del rinvio della causa – Impugnazione proposta avverso detta decisione da parte dell’interveniente in sede di impugnazione – Ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 57, comma 1)

(v. punti 30‑54)

2.        Impugnazione – Termini – Impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale che respinge una domanda di intervento – Impugnazione proposta tardivamente – Irricevibilità – Eccezione – Errore scusabile – Presupposti – Esistenza di una reale incertezza quanto ai termini applicabili in considerazione della formulazione delle norme e della condotta tenuta da un’istituzione, compreso un giudice dell’Unione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 57, comma 1)

(v. punti 61‑85)

3.        Procedimento giurisdizionale – Intervento – Parte ammessa a intervenire in una causa in sede di impugnazione avverso una decisione del Tribunale – Annullamento della decisione del Tribunale con rinvio della causa dinanzi ad esso – 106367 / Parte ammessa a intervenire in sede di impugnazione che vanta di pieno diritto lo status di interveniente dinanzi al Tribunale

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40)

(v. punti 95-126)

Sintesi

Con decisione dell’11 gennaio 2016 (1), la Commissione ha qualificato come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno il regime di esenzione degli utili in eccesso applicato dal Belgio a partire dal 2004 ai soggetti belgi di gruppi di imprese multinazionali. La Commissione ha quindi disposto il recupero degli aiuti così concessi presso i beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto successivamente dal Regno del Belgio.

Quest’ultimo e la Magnetrol International NV hanno presentato dinanzi al Tribunale ricorsi diretti all’annullamento di detta decisione, registrati, rispettivamente, con i numeri di ruolo T‑131/16 e T‑263/16. Altri ricorsi di annullamento avverso la medesima decisione sono stati presentati dall’Atlas Copco Airpower NV e dall’Atlas Copco AB (2), dall’Anheuser‑Busch InBev SA/NV e dall’Ampar BVBA (3), nonché dalla Soudal NV (4) e dall’Esko‑Graphics BVBA (5) (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti»). Dato che le cause T‑131/16 e T‑263/16 sono state scelte dal Tribunale quali cause «pilota», i procedimenti nelle altre cause succitate sono stati sospesi sino alla definizione della controversia in dette due prime cause.

Dopo aver riunito le cause T‑131/16 e T‑263/16, il Tribunale ha accolto i ricorsi del Regno del Belgio e della Magnetrol International NV e ha annullato la decisione della Commissione (6).

Chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione proposta dalla Commissione, il presidente della Corte ha ammesso l’intervento delle ricorrenti a sostegno delle conclusioni della Magnetrol International NV nell’ambito del procedimento di impugnazione.

Con sentenza del 16 settembre 2021 (7), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e rinviato le due cause dinanzi a quest’ultimo, con riserva delle spese.

A seguito di tale rinvio dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno depositato dinanzi a quest’ultimo osservazioni sulle conclusioni che devono essere tratte dalla sentenza della Corte ai fini della soluzione della controversia nella causa T‑263/16 RENV.

Con lettere datate 6 dicembre 2021, il cancelliere del Tribunale ha informato le ricorrenti che, non costituendo le loro osservazioni un documento previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, il presidente della sezione adita del Tribunale aveva deciso di non versarle agli atti della causa T‑263/16 RENV (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Con tre ordinanze, la Corte, riunita in Grande Sezione, accoglie le impugnazioni proposte dalle ricorrenti avverso detta decisione. Essa dichiara che le parti, la cui causa è sospesa dal Tribunale in attesa della soluzione definitiva di una causa pilota e che sono ammesse a intervenire in detta causa pilota in fase di impugnazione mantengono tale status di interveniente in caso di annullamento, da parte della Corte, della sentenza del Tribunale nella causa pilota e di rinvio di detta causa dinanzi ad esso.

Giudizio della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità legata alla natura della decisione impugnata, nell’ambito della quale la Commissione sosteneva che il diniego del Tribunale di versare le osservazioni delle ricorrenti agli atti della causa T‑263/16 RENV non poteva essere impugnato.

A tal riguardo, la Corte osserva che, malgrado il loro carattere sommario, le lettere del cancelliere del Tribunale datate 6 dicembre 2021 devono essere intese nel senso che rispecchiano la decisione del Tribunale di negare alle ricorrenti lo status di intervenienti nell’ambito della causa T‑263/16 RENV.

Per quanto attiene al diritto delle ricorrenti di proporre un’impugnazione avverso una siffatta decisione ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte che consente a qualsiasi soggetto la cui istanza di intervento sia stata respinta dal Tribunale di proporre un’impugnazione, la Corte osserva che, nella specie, il Tribunale non ha di certo respinto domande di intervento, posto che le ricorrenti non hanno presentato dinanzi ad esso alcuna domanda in tal senso. Tuttavia, la portata delle decisioni comunicate del cancelliere del Tribunale alle ricorrenti è analoga a quella che avrebbe avuto una decisione del Tribunale di rigettare un’istanza di intervento che fosse stata presentata da ciascuna di esse.

Inoltre, quando la Corte annulla una decisione del Tribunale sull’impugnazione e rinvia la causa dinanzi a quest’ultimo in quanto lo stato degli atti non consente di decidere su di essa, non si può ragionevolmente pretendere che una parte interveniente in detta impugnazione proponga formalmente un’istanza di intervento dinanzi al Tribunale al solo fine di poter impugnare la decisione di rigetto di tale istanza. Infatti, una simile istanza dovrebbe essere comunque respinta dal Tribunale in quanto tardiva ai sensi delle disposizioni del suo regolamento di procedura.

In tale contesto, se un interveniente in sede di impugnazione non potesse proporre, sulla base dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte, un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale che gli nega lo status di interveniente a seguito del rinvio di detta causa dinanzi a tale giudice, detta parte sarebbe privata di ogni tutela giurisdizionale che le consenta di difendere il suo diritto di intervento, se del caso, dinanzi al Tribunale, mentre l’articolo 57, primo comma, dello stesso Statuto mira precisamente a garantire tale tutela. Infatti, ove l’interveniente in sede di impugnazione si avvalesse a giusto titolo del suo status di interveniente dinanzi al Tribunale non gli sarebbe riconosciuto alcun altro mezzo di ricorso per far valere i suoi diritti processuali.

La Corte respinge poi l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in considerazione della tardività dell’impugnazione proposta dalla Soudal NV e dalla Esko‑Graphics BVBA.

A tal fine, la Corte osserva che, benché l’impugnazione di cui trattasi sia stata proposta oltre il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione impugnata previsto dall’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte, aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, è tuttavia possibile derogare a tale termine in caso di errore scusabile della parte interessata. Conformemente a una giurisprudenza costante, detto carattere scusabile può essere riconosciuto in una situazione eccezionale in cui la parte interessata si trovava ad affrontare, in considerazione della condotta tenuta da un’istituzione, compreso un giudice dell’Unione, e alla luce della formulazione delle norme applicabili, una reale incertezza quanto, segnatamente, ai termini entro i quali un ricorso doveva essere proposto.

Nel caso di specie, il diniego, da parte del Tribunale, di riconoscere alla Soudal NV e all’Esko‑Graphics BVBA, intervenienti in sede di impugnazione, lo status di intervenienti nel procedimento che segue il rinvio rappresenta una rottura con una prassi seguita da lungo tempo dal Tribunale e formalmente approvata dalla sua giurisprudenza. Per di più, la lettera del cancelliere del Tribunale aveva carattere sommario non precisando esplicitamente che il Tribunale negava alle ricorrenti la qualità di intervenienti e non contenendo alcun riferimento preciso al fondamento della decisione impugnata. Infine, alla data di presentazione dall’impugnazione da parte della Soudal NV e dell’Esko‑Graphics BVBA, il fondamento sulla cui base detta impugnazione doveva essere proposta – l’articolo 56 o l’articolo 57 dello Statuto della Corte – non emergeva in maniera chiara né dalla giurisprudenza della Corte né da detto Statuto, allorquando il termine di proposizione dell’impugnazione è differente nei due casi: un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione del Tribunale, mentre, a norma dell’articolo 57 di detto Statuto, l’impugnazione va proposta entro un termine di due settimane.

Alla luce di questi elementi, la Corte reputa scusabile l’errore commesso dalla Soudal NV e dall’Esko‑Graphics BVBA con riferimento al termine di proposizione della loro impugnazione.

Dopo aver respinto le diverse eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, la Corte esamina la fondatezza delle impugnazioni proposte dalle ricorrenti.

A tal riguardo, la Corte inizia osservando che il regolamento di procedura del Tribunale non precisa lo status che deve essere riconosciuto, nell’ambito di un procedimento che segue il rinvio, agli intervenienti in sede di impugnazione. Ciò posto, l’esame da parte del Tribunale di una causa a seguito del rinvio si pone chiaramente in continuità con il procedimento di impugnazione condotto dinanzi alla Corte, continuità questa che il regolamento di procedura del Tribunale esplicitamente riflette.

Quindi, l’articolo 217 di quest’ultimo consente alle parti del procedimento di depositare, a seguito del rinvio, le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte dalla sentenza della Corte ai fini della soluzione della controversia quando la decisione annullata è stata adottata dopo la chiusura della fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale e ciò al fine di garantire la continuità del contraddittorio dinanzi ai giudici dell’Unione. Orbene, il fatto di negare a un interveniente in sede di impugnazione, che abbia potuto dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte, lo status di interveniente nel procedimento che segue il rinvio avrebbe per effetto di privare detta persona di ogni possibilità di presentare osservazioni dinanzi al Tribunale sulle conseguenze che occorre trarre da una decisione della Corte che però ha toccato i suoi interessi.

Per di più, la soluzione accolta dal Tribunale nella decisione impugnata fa sì che la continuità del contraddittorio in una causa dipenda dalla decisione adottata dalla Corte di pronunciarsi essa stessa definitivamente sulla controversia o, al contrario, di rimettere la causa dinanzi al Tribunale. Infatti, quando la Corte si pronuncia definitivamente sulla controversia, l’interveniente in sede di impugnazione può far valere i propri argomenti dinanzi al giudice dell’Unione chiamato a pronunciarsi sul ricorso di primo grado, mentre, aderendo alla soluzione accolta dal Tribunale, egli sarebbe privato di tale facoltà in caso di rinvio della causa a quest’ultimo.

Inoltre, l’esclusione dell’interveniente in sede di impugnazione dal procedimento che segue il rinvio appare ancor più idonea a ledere la continuità del contraddittorio dinanzi ai giudici dell’Unione considerato che detto interveniente dovrebbe poter partecipare nuovamente, nel rispetto delle pertinenti condizioni procedurali, al procedimento dinanzi alla Corte in caso di impugnazione avverso la decisione del Tribunale adottata a seguito del rinvio della causa dinanzi ad esso.

Una siffatta esclusione comporta anche problemi per quanto concerne la definizione delle spese nella misura in cui la Corte si pronuncia, essa stessa, sulle spese solo quando l’impugnazione è infondata oppure quando l’impugnazione è fondata e la Corte stessa statuisce definitivamente sulla controversia. Per contro, quando la Corte rinvia la causa dinanzi al Tribunale, compete a quest’ultimo provvedere sulla ripartizione delle spese relative al procedimento di impugnazione, comprese quelle sostenute o che devono essere rimborsate dagli intervenienti in sede di impugnazione. Pertanto, negare a questi ultimi lo status di parte dinanzi al Tribunale comporterebbe che la ripartizione delle spese non sia definita o che il Tribunale si pronunci sulla relativa domanda riferita a un soggetto che non è parte del procedimento dinanzi ad esso pendente.

La Corte conclude che lo Statuto della Corte, il rispetto dei diritti procedurali garantiti agli intervenienti dal regolamento di procedura del Tribunale e il principio di buona amministrazione della giustizia impongono, nell’ambito di un’articolazione coerente dei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale, che le parti ammesse ad intervenire in una causa in sede di impugnazione godano di pieno diritto dello status di interveniente dinanzi al Tribunale, quando la causa è rinviata dinanzi a detto giudice a seguito dell’annullamento della decisione impugnata.

Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto che induce la Corte ad annullare la decisione da esso adottata di negare di versare agli atti della causa T‑263/16 RENV le osservazioni scritte depositate dalle ricorrenti e, così facendo, di negare a tali ricorrenti il riconoscimento dello status di interveniente in detta causa.


1      Decisione (UE) 2016/1699, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione [notificato con il numero C(2015) 9837, GU 2016, L 260, pag. 61].


2      Registrato con numero di ruolo T‑278/16.


3      Registrato con numero di ruolo T‑370/16.


4      Registrato con numero di ruolo T‑201/16.


5      Registrato con numero di ruolo T‑335/16.


6      Sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91).


7      Sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741).