Language of document : ECLI:EU:T:2010:506

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

9 dicembre 2010


Causa T‑526/08 P


Commissione europea

contro

Guido Strack

«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Avviso di posto vacante — Rigetto della candidatura — Nomina a un posto di capo unità — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Interesse ad agire — Ricorso per risarcimento danni — Danno morale»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 25 settembre 2008, causa F‑44/05, Strack/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑303 e II‑A‑1‑1609). Impugnazione incidentale proposta dal sig. Strack.

Decisione: I punti 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 25 settembre 2008, causa F‑44/05, Strack/Commissione, sono annullati. Per il resto, l’impugnazione incidentale è respinta. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché quest’ultimo statuisca sulla domanda di annullamento della decisione di nominare il sig. A. al posto di capo dell’unità «Bandi di gara e contratti» dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e della decisione di rigetto della candidatura del sig. Guido Strack al posto medesimo, sulla domanda di risarcimento del danno morale che il sig. Strack afferma di aver subito per un importo di EUR 2 000, nonché sulle spese. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Impugnazione — Interesse ad agire — Esame d’ufficio da parte del Tribunale

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 10)

2.      Funzionari — Ricorso — Interesse ad agire — Ricorso diretto nel contempo contro il rigetto di una candidatura ad un posto vacante e la nomina di un altro funzionario — Valutazione complessiva e unica dell’interesse ad agire in caso di decisioni indissociabili

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari — Ricorso — Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto illegittimo impugnato — Risarcimento in linea di principio adeguato e completo del danno morale

(Art. 233, primo comma, CE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

5.      Funzionari — Ricorso — Interesse ad agire — Ricorso contro il rigetto di una candidatura ad un posto vacante

(Art. 233, primo comma, CE; Statuto dei funzionari, artt. 53 e 78)

6.      Funzionari — Ricorso — Competenza del giudice comunitario — Denuncia del comportamento di una parte alle autorità penali competenti — Incompetenza

7.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Comunicazione tardiva di una decisione lesiva — Illecito dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

8.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale — Danno morale causato da un pregiudizio all’onore del funzionario, alla sua dignità, alla sua autostima o alla sua reputazione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Il Tribunale può rilevare d’ufficio la carenza d’interesse di una parte a proseguire un’impugnazione a motivo di un fatto, successivo alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica, che può privare quest’ultima dei suoi effetti dannosi per il richiedente e per questa ragione pronunciare un non luogo a statuire sull’impugnazione. Infatti, la sussistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone che l’impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta.

(v. punto 44)

Riferimento:

Corte 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. I‑3319, punto 13); 25 gennaio 2001, causa C‑111/99 P, Lech‑Stahlwerke/Commissione (Racc. pag. I‑727, punto 18)

Tribunale 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑771, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Nel caso di un ricorso proposto da un funzionario in forza degli artt. 90 e 91 dello Statuto, avente ad oggetto l’annullamento di una decisione di rigetto della sua candidatura e di una decisione di nomina di un altro funzionario nel posto richiesto, l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento di tali decisioni dev’essere valutato in maniera globale e unica se le due decisioni sono indissociabili. Costituisce un errore di diritto il fatto di valutare l’interesse del funzionario ad agire per l’annullamento della decisione di rigetto di candidatura in maniera specifica e distinta dal suo interesse ad agire per l’annullamento della decisione di nomina.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento:

Corte 28 settembre 1983, causa 131/82, Angelini/Commissione (Racc. pag. 2801, conclusioni dell’avvocato generale Mancini, pag. 2820 e giurisprudenza ivi citata), e 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione (Racc. pag. I‑4333, punto 46)

3.      Allorché gli oggetti di domande di annullamento e di risarcimento danni si confondono, al fine di valutare la legittimità del comportamento contestato a un’istituzione nell’ambito della domanda di risarcimento danni, occorre fare riferimento ai motivi e agli argomenti dedotti a sostegno della domanda di annullamento delle decisioni impugnate.

Dal momento che l’oggetto della domanda di annullamento si confonde con quello della domanda di risarcimento danni, il rigetto della domanda di annullamento in quanto irricevibile, per carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente, non avrebbe come effetto di privare il giudice dell’Unione della possibilità di riferirsi, se del caso, ai motivi e agli argomenti dedotti a sostegno di quest’ultima al fine di valutare la legittimità del comportamento imputato all’istituzione nell’ambito della domanda di risarcimento danni.

(v. punto 50)

Riferimento:

Tribunale 31 gennaio 2007, causa T‑166/04, C/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑9 e II‑A‑2‑49, punto 29)

4.      Alla luce dell’obbligo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina di adottare i provvedimenti di esecuzione di una sentenza, obbligo che discende dall’art. 233, primo comma, CE, l’annullamento di un atto dell’amministrazione impugnato da un funzionario appare, in se stesso, come un risarcimento adeguato e, in linea di massima, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale funzionario possa aver subito, a meno che quest’ultimo non dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illegittimità che giustifica l’annullamento e non integralmente risarcibile attraverso tale annullamento.

(v. punti 58 e 99)

Riferimento:

Corte 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punti 26‑29)

Tribunale 6 giugno 2006, causa T‑10/02, Girardot/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑129 e II‑A‑2‑609, punto 131), e C/Commissione, cit., punti 69‑73

5.      Un funzionario che si trova in incapacità permanente totale e collocato d’ufficio in pensione ai sensi degli artt. 53 e 78 dello Statuto è in una situazione reversibile, in quanto può riprendere un giorno le sue funzioni in seno ad un’istituzione comunitaria. L’evoluzione della sua situazione in seno alle istituzioni è subordinata al mantenimento delle condizioni che hanno giustificato tale invalidità, che può essere controllata a scadenze regolari.

Un siffatto funzionario, nell’ambito della procedura di selezione al fine di provvedere alla copertura di un posto vacante alla quale è stato ammesso a partecipare, conserva un interesse a chiedere l’annullamento della decisione recante rigetto della sua candidatura e della decisione di nominare un altro candidato per poter continuare ad aspirare, in caso di reintegro, al posto controverso o anche soltanto per evitare, in un caso del genere, che le pretese illegittimità, che attengono alle modalità della procedura di selezione, non si riproducano, in futuro, nell’ambito di una procedura analoga alla quale dovesse partecipare. Un tale interesse ad agire deriva dall’art. 233, primo comma, CE, in forza del quale le istituzioni da cui emana l’atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta.

Le cose possono andare diversamente solo in taluni casi particolari in cui l’esame della situazione concreta del funzionario dichiarato in stato di invalidità riveli che egli non può riprendere un giorno le sue funzioni in seno ad un’istituzione, alla luce, per esempio, di conclusioni della commissione di invalidità incaricata dell’esame della sua situazione di invalidità da cui risulti che la patologia che ha comportato l’invalidità ha carattere permanente e che nessun esame medico di revisione sarà quindi necessario, o di dichiarazioni del funzionario interessato da cui risulti che, in ogni caso, egli non riprenderà più le sue funzioni in seno ad un’istituzione.

(v. punti 69-71)

Riferimento:

Wunenburger/Commissione, cit., punti 50 e 51 e giurisprudenza ivi citata; 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/Commissione (Racc. pag. I‑10701, punti 46 e 47); Ross/Commissione, cit., punti 9 e 32

Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑250/04, Combescot/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑191 e II‑A‑2‑1251, punti 27 e 29)

6.      Le norme che disciplinano il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non prevedono rimedi giuridici che consentano ad una parte di una controversia proposta dinanzi ad esso di presentargli in via incidentale una domanda diretta ad ottenere che esso accerti che il comportamento tenuto, nel corso del procedimento, dall’altra parte della stessa controversia sia penalmente perseguibile, che esso decida che il detto comportamento dev’essere segnalato alle autorità penali competenti e che esso sporga denuncia presso queste ultime, imponendogli, a fortiori, di statuire su tale domanda sotto pena di commettere un diniego di giustizia. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la parte che si ritenga vittima di un siffatto comportamento di chiedere al Tribunale della funzione pubblica, in forza dei poteri che esso ricava all’art. 30, n. 4, del suo regolamento di procedura, di revocare l’immunità di cui beneficiano i rappresentanti delle parti che si presentano dinanzi ad esso per le parole pronunciate e per gli scritti prodotti in ordine alla causa o alle parti, al fine di investire del detto comportamento le autorità penali competenti.

Neppure le norme che disciplinano il procedimento dinanzi al Tribunale avente ad oggetto l’impugnazione di una decisione del Tribunale della funzione pubblica prevedono rimedi giuridici che consentano ad una parte del procedimento di primo grado di presentargli una domanda diretta ad ottenere che esso accerti che il comportamento tenuto, in primo grado, dall’altra parte del procedimento è perseguibile penalmente e che esso decida di denunciare il detto comportamento alle autorità penali competenti. Analogamente, a fortiori, tali norme non impongono che venga statuito su una siffatta domanda, sotto pena di commettere un diniego di giustizia.

(v. punti 82 e 124)

7.      Un ritardo prolungato da parte dell’amministrazione nell’emanare o nel comunicare una decisione recante pregiudizio non costituisce, in sé, nei confronti del funzionario interessato, un atto annullabile che arreca pregiudizio, ma un illecito amministrativo tale da causare, al detto funzionario, un danno morale qualora tale circostanza gli abbia comportato uno stato di incertezza o di inquietudine quanto al riconoscimento dei suoi diritti e al suo futuro professionale.

(v. punto 103)


Riferimento:

Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑11/00, Hautem/BEI (Racc pag. II‑4019, punto 51 e giurisprudenza ivi citata); 8 dicembre 2005, causa T‑274/04, Rounis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑407 e II‑1849, punto 51 e giurisprudenza ivi citata), e 20 novembre 2007, causa T‑308/04, Ianniello/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑215 e II‑A‑2‑1405, punto 100 e giurisprudenza ivi citata)

8.      Le valutazioni esplicitamente negative delle capacità professionali o le gravi accuse formulate pubblicamente contro un funzionario, in un atto che gli arreca pregiudizio o nell’ambito di un procedimento che sfocia in un tale atto, possono causare al detto funzionario un danno morale distinto da tale atto qualora arrechino pregiudizio al suo onore, alla sua dignità, alla sua autostima o alla sua reputazione.

(v. punto 108)

Riferimento:

Corte: Culin/Commissione, cit., punti 27‑29

Tribunale 10 giugno 2004, causa T‑307/01, François/Commissione (Racc. pag. II‑1669, punto 110)