Language of document : ECLI:EU:T:2014:1066





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’11 dicembre 2014 –

Monster Energy / UAMI (REHABILITATE)

(causa T‑712/13)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo REHABILITATE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo REHABILITATE [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4.                     Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 17 ottobre 2013 (procedimento R 609/2013‑1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo REHABILITATE come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Monster Energy Company è condannata alle spese.