Language of document : ECLI:EU:T:2015:643

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

18 settembre 2015 (*)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo Tafel – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑710/13,

Bundesverband Deutsche Tafel eV, con sede a Berlino (Germania), rappresentata da T. Koerl, E. Celenk e S. Vollmer, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da A. Pohlmann, successivamente da M. Fischer, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Tiertafel Deutschland eV, con sede a Rathenow (Germania), rappresentata da M. Nitschke, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 ottobre 2013 (procedimento R 1074/2012‑4), relativa a un procedimento di nullità tra la Tiertafel Deutschland eV e il Bundesverband Deutsche Tafel eV,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relatore) e A. M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2013,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 aprile 2014,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 aprile 2014,

vista la decisione dell’11 giugno 2014, di diniego dell’autorizzazione al deposito di replica,

in seguito all’udienza del 18 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Bundesverband Deutsche Tafel eV, è titolare del marchio comunitario denominativo Tafel, richiesto il 26 marzo 2010 e registrato il 27 settembre 2010 con il numero 8985541 presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 39 e 45 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 39: «Raccolta, presa in consegna, trasporto e distribuzione di articoli di consumo quotidiano, compresi alimenti, per conto terzi, in particolare per bisognosi»;

–        classe 45: «Servizi personali e sociali forniti da terzi per il soddisfacimento dei bisogni degli individui».

3        Il 4 novembre 2010, l’interveniente, Tiertafel Deutschland eV, presentava all’UAMI domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario Tafel, ex articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento, nonché ex articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento stesso.

4        Con decisione del 16 aprile 2012, la divisione di annullamento dell’UAMI respingeva la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

5        Avverso la decisione della divisione di annullamento, in data 6 giugno 2012, l’interveniente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI.

6        Con decisione del 17 ottobre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI accoglieva il ricorso ed annullava la decisione della divisione di annullamento. A suo avviso, la parola tedesca «Tafel» presenta un rapporto sufficientemente chiaro e specifico con i servizi in questione ed era, pertanto, descrittiva. Essa riteneva parimenti che, in quanto elemento descrittivo del quale il pubblico di riferimento comprenderebbe direttamente il significato senza uno sforzo di analisi, tale termine è inoltre sprovvisto di carattere distintivo per i servizi interessati. Essa annullava quindi il marchio in questione, in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. La commissione di ricorso riteneva, infine, superfluo pronunciarsi sul motivo vertente sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, ossia la malafede, motivo non più sollevato dalle parti durante il procedimento di ricorso.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

8        L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

9        A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi di annullamento vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

10      La ricorrente contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio in questione sarebbe descrittivo. Essa sostiene, in particolare, che non sussiste un rapporto diretto tra il termine tedesco «Tafel», nel senso indicato dalla commissione di ricorso di una «grande tavola, apparecchiata per un pasto festivo», ed i servizi per i quali il marchio è stato registrato. Il termine tedesco «Tafel» non indicherebbe né la specie, né la qualità, né la destinazione, né alcuna delle caratteristiche dei servizi di cui trattasi. Per quanto riguarda i servizi ricompresi nella classe 39, questi non presenterebbero alcun rapporto con una tavola, la quale non costituirebbe un luogo appropriato dove fornire tali servizi. Inoltre, esisterebbe un contrasto tra l’idea di un pasto festivo, indotta dal termine tedesco «Tafel», ed i servizi protetti, che si propongono di fornire articoli di consumo quotidiano ed alimenti, ovvero il minimo vitale. Per quanto riguarda i servizi ricompresi nella classe 45, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha tenuto conto del loro oggetto confondendoli con servizi di ristorazione, rientranti nella classe 43, che non sono oggetto del marchio Tafel.

11      L’UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente annullato la registrazione del segno Tafel per i servizi in questione. A parere dell’Ufficio, uno dei significati del termine tedesco «Tafel», descritto nel dizionario Duden, indica l’approvvigionamento di alimenti per persone bisognose e che un significato simile è riportato sotto l’espressione tedesca «Tafel-Initiativen» nell’edizione del 2006 dell’enciclopedia Brockhaus e nell’edizione online del dizionario Meyers.

12      Per quanto riguarda i servizi ricompresi nella classe 39, l’UAMI sostiene che si tratta di servizi di logistica essenziali per il buon funzionamento di un banco alimentare e che esiste, pertanto, un rapporto diretto e chiaro tra tali servizi ed il termine tedesco «Tafel». A suo avviso, inoltre, il pubblico interessato, posto di fronte al termine tedesco «Tafel», in riferimento ai servizi rientranti nella classe 45, penserà immediatamente ai servizi di un banco alimentare, consistenti in un servizio sociale sotto forma di approvvigionamento di alimenti e di altri prodotti di uso quotidiano. Esso aggiunge che i servizi ricompresi nelle classi 39 e 45 sono, per così dire, concepiti per i banchi alimentari.

13      A parere dell’interveniente, la commissione di ricorso ha correttamente concluso che il segno Tafel è descrittivo. A suo avviso, infatti, il termine tedesco «Tafel» è una denominazione generica che indica degli istituti di assistenza sociale. Essa si richiama, a tale riguardo, a diversi studi del 2008 e del 2009, nonché ad opere quali i vocabolari Brockhaus e Meyers ed il dizionario Duden. Il carattere descrittivo del termine risulterebbe, inoltre, dall’esistenza di organizzazioni le cui denominazioni costituiscono varianti del termine tedesco «Tafel». Tale termine non si riferirebbe in maniera specifica alla ricorrente, ma al movimento dei banchi alimentari, i «Tafeln». Gli stessi documenti prodotti dalla ricorrente mostrerebbero del resto che il termine tedesco «Tafel» si riferisce ad un’istituzione. Tale termine rivestirebbe pertanto un significato generico non soltanto per il pubblico tedesco, ma anche per quello austriaco. L’interveniente sostiene inoltre che il termine tedesco «Tafel» è descrittivo dei servizi in questione. Così, il termine tedesco «Tafel» indicherebbe, in particolare, il luogo di prestazione dei servizi in questione ed il suo vario contenuto semantico, ossia il termine «tavola» o l’espressione «tabellone», sarebbe direttamente descrittivo dei servizi stessi, generalmente forniti a tavola.

14      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possano servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone che il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione europea.

15      Secondo la giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 osta a che i segni o le indicazioni oggetto dello stesso siano riservati ad una sola impresa per effetto della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue, quindi, una finalità di interesse generale, la quale impone che segni o indicazioni del genere possano essere liberamente utilizzati da tutti [sentenze del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C‑191/01 P, Racc., EU:C:2003:579, punto 31, e del 7 luglio 2011, Cree/UAMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, punto 12].

16      Inoltre, segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per disegnare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra, qualora essa risulti negativa (sentenze UAMI/Wrigley, punto 15 supra, EU:C:2003:579, punto 30, e TRUEWHITE, punto 15 supra, EU:T:2011:340, punto 13).

17      I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto od il servizio per cui è richiesta la registrazione [sentenze del 20 settembre 2001, Procter & Gamble/UAMI, C‑383/99 P, Racc., EU:C:2001:461, punto 39, e del 5 luglio 2012, Deutscher Ring/UAMI (Deutscher Ring Sachversicherungs‑AG), T‑209/10, EU:T:2012:347, punto 17].

18      Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla disposizione precedentemente menzionata, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o i servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. sentenza TRUEWHITE, punto 15 supra, EU:T:2011:340, e giurisprudenza ivi citata).

19      Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico interessato e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati [sentenze del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T‑34/00, Racc., EU:T:2002:41, punto 38, e TRUEWHITE, punto 15 supra, EU:T:2011:340, punto 17].

20      È alla luce di tali principi che deve essere esaminato il primo motivo di ricorso.

21      Innanzitutto, si deve rilevare che, come già rilevato dalla commissione di ricorso, i servizi di cui trattasi riguardano articoli di consumo quotidiano nonché bisogni individuali, rivolgendosi al pubblico in generale. Inoltre, poiché il segno in questione è un termine tedesco, occorre valutare il carattere descrittivo del marchio controverso in relazione alla percezione che ne ha il consumatore medio germanofono dell’Unione, il che non è peraltro contestato dalla ricorrente.

22      Dagli atti di causa emerge poi che il termine tedesco «Tafel» assume diversi significati. In particolare, tale termine rinvia, da un lato, alla nozione di tavola e, dall’altro, alla nozione di banchi alimentari e di progetti sociali relativi, segnatamente, all’approvvigionamento, per le persone bisognose, gratuito o a prezzi ridotti, di alimenti rimasti invenduti in commercio, ma ancora ben conservati, o di pasti preparati. Tale rilievo non è stato rimesso in discussione dalle parti.

23      Dalla decisione impugnata risulta tuttavia che, nel caso di specie, la commissione di ricorso si è basata unicamente sul primo significato del termine tedesco «Tafel», ossia sulla nozione di tavola.

24      Infatti, al punto 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha fatto riferimento all’edizione online del dizionario universale Duden, nella parte in cui indica che il termine tedesco «Tafel» va inteso in particolare come una «grande tavola, apparecchiata per un pasto festivo» e come il «pasto». Le espressioni «a tavola» e «sparecchiare la tavola» sono ivi parimenti menzionate.

25      Si deve necessariamente rilevare che la commissione di ricorso si è basata unicamente sul significato di «tavola» del termine tedesco «Tafel» per dichiarare la sussistenza, nella specie, di un rapporto sufficientemente chiaro e specifico con i servizi in questione. Così, da un lato, per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 39, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 31 della propria decisione, che il termine tedesco «Tafel» descrive il fatto che gli articoli di consumo quotidiano vengano raccolti, presi in consegna, trasportati e distribuiti ad una tavola e che pasti ed alimenti vengano offerti a tavola. Dall’altro lato, per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 45, ha rilevato che il termine tedesco «Tafel» descrive il fatto che i servizi personali e sociali proposti da terzi e riguardanti i bisogni degli individui, quali, ad esempio, l’approvvigionamento di alimenti ed i pasti, vengano proposti ad una tavola.

26      Si deve osservare che, al punto 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha richiamato il seguito della definizione contenuta nel dizionario online Duden, secondo il quale il termine tedesco «Tafel» significa «approvvigionamento di persone bisognose, gratuito o a prezzi ridotti, di alimenti invenduti in commercio, ma ancora ben conservati, o di pasti preparati», e che la stessa commissione ha precisato che «molti assistenti volontari [erano impegnati] presso la “Mannheimer Tafel”». Essa ha inoltre fatto riferimento all’enciclopedia Brockhaus del 2006 ed al dizionario Meyers del 2007, che spiegavano, a proposito dell’espressione tedesca «Tafel-Initiative», che «le eccedenze alimentari [venivano] raccolte (…) e trasmesse gratuitamente alle persone bisognose o ad opere caritatevoli».

27      Tuttavia, dal medesimo punto 32 della decisione impugnata risulta che il riferimento a tali altre definizioni del termine tedesco «Tafel» viene effettuato soltanto per «confermare» che detto termine, associato ai servizi in questione, verrebbe inteso dal grande pubblico «nel senso che questi ultimi vengono proposti ad una “tavola”».

28      Del pari, al successivo punto 33, la commissione di ricorso richiama il fatto che, anche se un elevato numero di banchi alimentari sono organizzati dalla ricorrente, resta il significato descrittivo del termine tedesco «Tafel» per quanto riguarda i servizi rientranti nelle classi 39 e 45, «che possono tutti essere proposti ad una tavola».

29      Infine, l’ultimo periodo del punto 34 della decisione impugnata menziona anche il fatto che il termine tedesco «Tafel», «per quanto riguarda i servizi delle classi 39 e 45, è inteso nel senso che questi ultimi vengono forniti ad una tavola, su una tavola apparecchiata».

30      Risulta pertanto dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso si è basata unicamente sul significato di «tavola» del termine tedesco «Tafel» e non sul suo significato di «banco alimentare».

31      Ebbene, il termine tedesco «Tafel», nel senso della parola «tavola», non riveste carattere descrittivo dei servizi oggetto della fattispecie in esame.

32      Infatti, in primo luogo, occorre ricordare che i servizi rientranti nella classe 39 consistono nella raccolta, presa in consegna, trasporto e distribuzione di articoli di consumo quotidiano, compresi gli alimenti, per conto terzi, in particolare per i bisognosi.

33      Occorre rilevare che la raccolta, la presa in consegna ed il trasporto di articoli non appaiono legati alla nozione di tavola. È vero che la distribuzione di articoli di consumo quotidiano, tra cui gli alimenti, costituisce l’obiettivo finale di tutti i servizi in questione e che essa può essere effettuata su una tavola. Tuttavia, ciò non si verifica necessariamente. Inoltre, per quanto riguarda gli alimenti, come osservato dalla ricorrente, l’idea di un pasto festivo insito nel termine tedesco «Tafel» è opposta ai servizi di cui alla fattispecie in esame, volti a fornire il minimo vitale. I servizi rientranti nella classe 39 costituiscono pertanto prestazioni intermedie, che non sono direttamente associate al termine «tavola», compresi i servizi di cui trattasi, riguardanti gli alimenti.

34      Pertanto, il termine tedesco «Tafel», nel senso di «tavola», non presenta, con i servizi ricompresi nella classe 39 – ossia la raccolta, la presa in consegna, il trasporto e la distribuzione di articoli di consumo quotidiano, tra cui gli alimenti, alle persone meno abbienti – un rapporto diretto e concreto tale da consentire al pubblico interessato di percepire, immediatamente e senza ulteriore riflessione, una descrizione di detti servizi.

35      In secondo luogo, per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 45, ossia i servizi personali e sociali forniti da terzi per il soddisfacimento dei bisogni degli individui, nemmeno essi possono essere direttamente, e senza ulteriore riflessione, associati alla nozione di tavola. Anche se possono, in alcuni casi, essere compiuti ad una tavola, in particolare nel caso dei servizi di ristorazione, ciò non avviene necessariamente.

36      Ne consegue che è erronea la valutazione della commissione di ricorso, secondo la quale il segno Tafel, nel senso della parola «tavola», presenta un rapporto sufficientemente chiaro e specifico con i servizi in questione, rientranti nelle classi 39 e 45.

37      Pertanto, fatto salvo quanto potrebbe essere statuito riguardo ad altri significati del termine tedesco «Tafel», non analizzati dalla commissione di ricorso, quest’ultima ha erroneamente affermato che il segno Tafel, nel senso della parola «tavola», riveste carattere descrittivo dei servizi di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

38      Dalle suesposte considerazioni risulta che il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, deve essere accolto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

39      Secondo costante giurisprudenza, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sia applicabile perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze del 19 settembre 2002, DKV/UAMI, C‑104/00 P, Racc., EU:C:2002:506, punto 29; del 10 luglio 2014, BSH/UAMI, C‑126/13 P, EU:C:2014:2065, punto 33, e del 19 maggio 2010, Ravensburger/UAMI – Educa Borras (Memory), T‑108/09, EU:T:2010:213, punto 38].

40      Dal momento che la valutazione del carattere descrittivo del segno Tafel, nel senso della parola «tavola», effettuata nella decisione impugnata alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, deve essere annullata (punto 38 supra), occorre esaminare se la valutazione della commissione di ricorso riguardo all’assenza di carattere distintivo del segno Tafel ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sia, dal canto suo, fondata.

41      La ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve essere annullata, in quanto la commissione di ricorso non ha effettuato un esame separato dell’impedimento basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La commissione di ricorso avrebbe dedotto l’assenza di carattere distintivo del segno Tafel basandosi unicamente sul suo carattere descrittivo, il che sarebbe peraltro errato.

42      L’UAMI sostiene che, benché ciascun impedimento indicato all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 sia indipendente e debba essere interpretato alla luce dell’interesse generale che ne è alla base, se un segno è puramente descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, questo dovrebbe normalmente essere privo del carattere distintivo richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui il segno Tafel non fosse puramente descrittivo dei servizi di cui trattasi, esso presenterebbe un rapporto diretto e concreto con questi ultimi. Il pubblico di riferimento lo percepirebbe pertanto come atto a fornire informazioni sulla natura dei servizi designati e non ad indicare la loro origine, consentendo in tal modo di distinguere i servizi forniti dalla ricorrente da quelli dei concorrenti.

43      L’interveniente sostiene che l’assenza di carattere distintivo del segno Tafel deriva dal suo contenuto semantico puramente descrittivo. Inoltre, essa sottolinea che l’interesse generale impone di poter continuare ad utilizzare liberamente tale denominazione.

44      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Secondo costante giurisprudenza della Corte, il carattere distintivo di un marchio, ai sensi di tale disposizione, significa che tale marchio consente di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. Inoltre, il carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (v., per analogia, ordinanza del 26 aprile 2012, Deichmann/UAMI, C‑307/11 P, EU:C:2012:254, punti 49 e 50 e giurisprudenza ivi citata).

45      Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che la commissione di ricorso si è limitata a rilevare che, in quanto elemento descrittivo del quale il pubblico di riferimento comprenderebbe direttamente il significato senza sforzo di analisi, il termine Tafel è inoltre sprovvisto di carattere distintivo per i servizi di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

46      Così facendo, la commissione di ricorso ha dedotto l’assenza di carattere distintivo del marchio in questione dal suo carattere descrittivo, e non ha pertanto effettuato l’analisi del carattere distintivo del segno Tafel alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza applicabile.

47      Di conseguenza, il ragionamento della commissione di ricorso in merito all’assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto in quanto basato sull’errore constatato ai precedenti punti da 31 a 38.

48      Dai suesposti rilievi emerge che anche il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dev’essere accolto e, quindi, dev’essere accolto il ricorso in toto.

49      La decisione impugnata dev’essere pertanto annullata.

 Sulle spese

50      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

51      Poiché l’UAMI è risultato soccombente, dev’essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, mentre l’interveniente dovrà sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 ottobre 2013 (procedimento R 1074/2012‑4) è annullata.

2)      L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bundesverband Deutsche Tafel eV.

3)      La Tiertafel Deutschland eV sopporterà le proprie spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 settembre 2015.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.