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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris - Germania, Francia) - eDate Advertising GmbH / X, Olivier Martinez, Robert Martinez / MGN Limited

(Cause riunite C-509/09 e C-161/10)

(Regolamento (CE) n. 44/2001- Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Competenza "in materia di illeciti civili dolosi o colposi" - Direttiva 2000/31/CE - Pubblicazione di informazioni su Internet - Violazione dei diritti della personalità - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire - Diritto applicabile ai servizi della società dell'informazione)

Lingue processuali: il tedesco e il francese

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris

Parti

Ricorrenti: eDate Advertising GmbH, Olivier Martinez, Robert Martinez

Convenuti: X, MGN Limited

Oggetto

(C-509/09)

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bundesgerichtshof - Interpretazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) e dell'art. 3, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) - Determinazione della competenza giurisdizionale e della legge applicabile ad un'azione esperita per violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa mediante la pubblicazione di informazione su Internet - Criteri per determinare il "luogo in cui l'evento dannoso può avvenire"

(C-161/10)

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunal de grande instance de Paris - Interpretazione degli artt. 2 e 5, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) - Giudice competente a statuire sul ricorso fondato su una violazione del diritto alla vita privata e del diritto all'immagine, conseguente all'immissione in rete di informazioni e di fotografie su un sito Internent diffuso a partire dal server situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del domicilio del denunciante - Determinazione del luogo in cui il fatto dannoso si è prodotto - Ai fini di tale determinazione, rilievo del numero di connessioni alla pagina Internet controversa effettuate a partire dallo Stato in cui il denunciante è domiciliato, della nazionalità di quest'ultimo e, se del caso, della lingua in cui sono diffuse le informazioni controverse

Dispositivo

L'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

L'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

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1 - GU C 134 del 22.5.2010 GU C 148 del 5.6.2010.