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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Christos Gogos contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 febbraio 2004

(causa T-66/04)

Lingua processuale: il greco

Il 18 febbraio 2004, il sig. Christos Gogos, residente in Waterloo, Belgio, rappresentato dall'avv. Charisios Tagaras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare gli atti impugnati, e cioè la decisione di classificare il ricorrente al grado A/7, in seguito all'esito positivo del concorso interno COM/A/17/96 nonché la comunicazione 24 novembre 2003 relativa al rigetto da parte della convenuta del reclamo amministrativo del ricorrente n. R/323/03.

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel 1997 il ricorrente, che è un funzionario della Commissione, partecipava ad un concorso interno per il passaggio dal grado B al grado A, ma non superava la prova orale. In seguito ad un ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado1 la decisione con cui il ricorrente era stato respinto veniva annullata e si disponeva che partecipasse nuovamente alla prova orale, che non superava neppure questa volta. Il ricorrente proponeva un nuovo ricorso contro questa seconda decisione di rigetto 2. Nell'ambito di tale causa le parti si accordavano in via di compromesso affinché il ricorrente partecipasse ad una (terza) prova orale; egli la superava e veniva iscritto nella lista di riserva. Il ricorrente presentava la sua candidatura per un posto vacante di grado A e tale candidatura veniva accettata. Il 31 marzo 2003 egli veniva informato del fatto che nella decisione di nomina era classificato al grado A7.

Il ricorrente si oppone a tale classificazione affermando di dover essere classificato al grado A6. Egli sostiene anzitutto che la corretta applicazione dell'art. 233 CE e dei principi di parità di trattamento, di equità, di buona amministrazione e dell'avanzamento di carriera, impone che gli siano riconosciuti tutti i diritti di cui avrebbe disposto se fosse stato iscritto fin dall'inizio nella lista di riserva del concorso, senza che ci fosse bisogno dei suoi due precedenti ricorsi. Inoltre egli afferma che sia la decisione della Commissione del settembre 1983, relativa ai criteri da applicarsi all'assunzione per quanto riguarda la nomina ad un certo grado e la classificazione ad un certo scatto, come modificata nel 1996 in seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-17/95 3, sia la guida amministrativa della Commissione in materia, imponevano il suo iniziale inquadramento al grado A6.

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1 - Causa T-95/98, GU C 258 del 15 agosto 1998, pag. 38.

2 - Causa T-97/01, GU C 186 del 30 giugno 2001, pag. 17.

3 - Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 ottobre 1995, GU C 315 del 25 novembre 1995, pag. 14.