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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso di Gela Sviluppo S.C.p.A. in liquidazione contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 13 febbraio 2004

(causa T-65/04)

Lingua processuale : l'italiano

Il 13 febbraio 2004, Gela Sviluppo S.C.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dall' avvocato Patrizio Menchetti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione contenuta nella comunicazione del

16 dicembre 2003, rif. 116515 Regio E2/JHR/rs D(2003) 621494, che nega la richiesta erogazione del saldo del finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo;

annullare la decisione della Commissione che riduce il finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo, Sicilia 94-99 FESR 98.05.26.001;

annullare la decisione della Commissione che provvede allo storno dal bilancio della somma di EUR 2.348.580,42;

annullare la decisione della Commissione contenuta nella nota di debito per l'importo di EUR 85.806,66 in restituzione della eccedenza versata;

ove si ritenga l'art. 6.2 degli Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali adottati con Decisione (SEC) 1999/1316 del 9/9/1999 parte di una decisione ai sensi dell'art. 249 CE, annullare la predetta decisione;

accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione, in relazione alla mancata erogazione del saldo finale del finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo, Sicilia 94/99 FESR 98.05.26.001 e condannare la Commissione al risarcimento del danno ex artt. 235 e 288 CE nella misura di EUR 2.348.580,42 oltre interessi, o di quanto sarà ritenuto di giustizia;

accertare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità contrattuale della Commissione in relazione alla convenzione sottoscritta il 13/09/1999 tra Gela Sviluppo e la Commissione europea, con presa d'atto della Regione Siciliana, e modificata il 31/05/2002, sempre con presa d'atto della Regione Siciliana, dichiarare non dovuta dalla Commissione la somma di EUR 85.806,66 condannare la Commissione ad eseguire le prestazioni contrattuali consistenti nella erogazione della somma di EUR 2.262.777,76, o al risarcimento del danno per pari importo o per quanto sarà ritenuto di giustizia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso riguarda la decisione della Commissione di non erogare il saldo finale del finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo, Sicilia 94/99 FESR 98.05.26.001, e di richiedere la somma già erogata di EUR 85.806,66.

La ricorrente deduce quanto segue:

la Commissione non ha adeguatamente motivato le decisioni che riducono il finanziamento, né la Decisione (SEC) 1999/1316 del 9/9/1999;

la Commissione ha violato il principio del contraddittorio perché ha rifiutato di dare corso alla richiesta della ricorrente di essere sentita, nonché i principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e di certezza delle situazioni giuridiche in relazione alla riduzione, ed infine il requisito delle forme sostanziali relativamente alla confezione della Decisione (SEC) 1999/1316 del 9/9/1999;

l'illegittimità del metodo di calcolo adottato dalla Commissione per la chiusura a consuntivo;

la responsabilità extracontrattuale della Commissione in violazione dei principi di legittimo affidamento, buona gestione amministrativa e dei regolamenti che governano la gestione dei finanziamenti dei fondi strutturali;

la responsabilità contrattuale in relazione alla convenzione sottoscritta tra la Commissione, Gela Sviluppo e la Regione Sicilia della Commissione con violazione degli artt. 1453, 1175 e 1375 del codice civile italiano.

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