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Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2013 – Italia / Commissione

(Causa T-267/07) 1

[«FEAOG – Sezione “garanzia” – Liquidazione dei conti – Spese escluse dal finanziamento – Ritardo eccessivo della Commissione nella valutazione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 – Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Obbligo di motivazione – Termine ragionevole»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Aiello e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e F. Erlbacher, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2007/327/CE della Commissione, del 27 aprile 2007, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 122, pag. 51)

Dispositivo

La decisione della Commissione 2007/327/CE, del 27 aprile 2007, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui pone per il 50% a carico della Repubblica italiana le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi nei casi di irregolarità di seguito indicati: Coprap (IT/1987/001), Tabacchi Levante (IT/1987/002), Casearia Sarda (IT/1991/001), Beca (IT/1994/009), Soc.Coop.Super (IT/1995/003/A), Vinicola Magna (IT/1995/005/A), Eurotrade (IT/1995/015/A), C.O.A.S.O. – Italiana Tabacchi (IT/1995/016/A), Ionia (IT/1995/017/A), Beca (IT/1995/018), Addeo Fruit (IT/1995/021), Quaranta (IT/1996/003), D’Apolito (IT/1996/007), Sibillo (IT/1996/016), Agrocom (IT/1996/019), Procaccini (IT/1996/020), Addeo Fruit (IT/1996/023), Mediterrane Vini (IT/1996/001), Oleificio Centro Italia (IT/1996/029), Procaccini (IT/1997/002), Soc.Coop.Super (IT/1997/006/A), S.A.V.I.C.T. (IT/1997/01), Agricola S. Giuseppe (IT/1997/012), Terra D’Oro (IT/1997/017/A), Toscana Tabacchi (IT/1997/018).

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Repubblica italiana è condannata a sopportare i quattro quinti delle proprie spese nonché i quattro quinti delle spese della Commissione europea.

La Commissione è condannata a sopportare un quinto delle proprie spese nonché un quinto delle spese della Repubblica italiana.

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1 GU C 223 del 22.9.2007.