Language of document : ECLI:EU:T:2012:448

Causa T‑169/08

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati greci della fornitura di lignite e dell’elettricità all’ingrosso — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 86, paragrafo 1, CE, letto in combinato con l’articolo 82 CE — Concessione o mantenimento da parte della Repubblica ellenica dei diritti a favore di un’impresa pubblica per l’estrazione di lignite»

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012…….?II ‑ 0000

Massime — Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012

1.      Concorrenza — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi — Art. 86 CE — Portata

(Art. 86, § 1, CE)

2.      Concorrenza — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi — Posizione dominante — Insussistenza di incompatibilità di per sé con l’articolo 82 CE

(Artt. 82 CE e 86, § 1, CE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 79)

2.      I divieti previsti dall’articolo 86, paragrafo 1, CE sono rivolti agli Stati membri, mentre l’articolo 82 CE si rivolge, da parte sua, alle imprese, vietando loro lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante. In caso di applicazione combinata di tali due disposizioni, la violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE da parte di uno Stato membro può essere accertata solo se il provvedimento statale è in contrasto con l’articolo 82 CE. Si pone pertanto la questione di sapere in quale misura debba essere identificato un abuso, foss’anche solo potenziale, della posizione dominante di un’impresa, abuso che abbia un nesso con il provvedimento statale.

A tale riguardo, limitandosi a constatare che una ricorrente, ex impresa monopolistica, continua a mantenere una posizione dominante sul mercato all’ingrosso dell’elettricità grazie al vantaggio che le conferisce l’accesso privilegiato alla lignite e che tale situazione pone in essere una disparità di opportunità su tale mercato tra detta ricorrente e le altre imprese, la Commissione non identifica né dimostra a sufficienza a quale abuso, ai sensi dell’articolo 82 CE, il provvedimento statale di cui trattasi induce o può indurre l’impresa interessata. Il semplice fatto che quest’ultima si trovi, a seguito di un provvedimento statale, in una situazione vantaggiosa rispetto ai propri concorrenti non costituisce di per sé un abuso di posizione dominante.

(v. punti 86, 93, 103)