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Ricorso proposto il 2 luglio 2015 – Allergopharma / Commissione

(Causa T-354/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Allergopharma GmbH & Co. KG (Reinbek, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Müller-Ibold e F.-C. Laprévote)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 27 marzo 2015 recante approvazione di un regime di aiuti a imprese farmaceutiche tedesche in difficoltà finanziaria attraverso l’esonero dall’obbligo imposto ai produttori di praticare sconti sui prezzi – SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e sulla violazione del Trattato, del divieto di discriminazione e del principio del legittimo affidamento, a causa della mancata presa in considerazione degli Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione 1

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione viola i principi generali di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento ed è viziata da un errore di diritto, in quanto si discosterebbe in modo inammissibile dagli Orientamenti vincolanti sul salvataggio e la ristrutturazione, nonostante ciò non sia previsto in tali orientamenti. La motivazione secondo cui gli esoneri non mirerebbero a mantenere artificiosamente sul mercato imprese inefficienti sarebbe errata, a motivo del fatto (i) che essa distinguerebbe tra imprese efficienti ed inefficienti, ancorché gli Orientamenti non operino una distinzione in tal senso, e (ii) che la nozione di «efficienza» assunta dalla Commissione a fondamento sarebbe incompatibile con principi fondamentali della normativa sugli aiuti di Stato.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su errori di fatto e su manifesti errori di valutazione nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente afferma che, anche presupponendo che la Commissione possa valutare direttamente gli esoneri secondo il criterio di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la decisione sarebbe viziata da una serie di errori di diritto e di manifesti errori di valutazione, in quanto essa non definirebbe in modo chiaro lo scopo degli aiuti e, quindi, non chiarirebbe per quale motivo gli aiuti sarebbero necessari al conseguimento dello scopo. In particolare, ad avviso della ricorrente, la Commissione non avrebbe preso in considerazione la circostanza che, secondo la giurisprudenza, gli aiuti al funzionamento approvati a favore di imprese in difficoltà sarebbero in linea di principio inadeguati al conseguimento di scopi d’interesse comune e che gli esoneri non avrebbero alcun effetto incentivante.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di garanzie procedurali essenziali nonché del diritto di essere sentiti

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata – violando il diritto di essere sentiti e le garanzie procedurali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 2  – si spingerebbe molto al di là del mero chiarimento delle questioni sollevate nella decisione di avvio del procedimento. Da un lato, la decisione impugnata giungerebbe alla conclusione che non sarebbe congruo valutare gli aiuti alla luce degli Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, mentre, ai sensi della decisione di avvio, si tratterebbe dell’«unica base legale per una compatibilità con il mercato interno». Dall’altro, la decisione impugnata giungerebbe alla conclusione secondo cui, in via eccezionale, sarebbe adeguato valutare la compatibilità degli aiuti direttamente sulla base del criterio di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonostante la decisione di avvio non contenga alcuna indicazione in merito a tale possibilità. Ciò avrebbe privato la ricorrente della possibilità di esprimersi riguardo a tali questioni, in ultima analisi decisive per la Commissione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata sarebbe inficiata da gravi difetti di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe esposto considerazioni condivisibili in relazione a numerosi punti. In particolare mancherebbero motivazioni condivisibili (i) in merito all’applicazione della disposizione derogatoria di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e (ii) in merito alle circostanze eccezionali che giustificherebbero l’approvazione di aiuti al funzionamento, come nel caso di specie.

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1 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2).

2 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).