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Ricorso proposto il 10 agosto 2020 – Banco Cooperativo Español/CRU

(Causa T-499/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Cooperativo Español, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain e P. Biscari García, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(i)    dichiarare l’inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63;

(ii)    dichiarare la nullità della decisione impugnata, per violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, interpretati alla luce dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di proporzionalità;

(iii)    in ogni caso, dichiarare che la decisione impugnata non può avere effetti retroattivi a decorrere dalla data di adozione della decisione del 2016 e, pertanto, annullare l’articolo 3 della decisione impugnata nella misura in cui produce tali effetti;

(iv)    in ogni caso, condannare il CRU a pagare al Banco Cooperativo Español:

a.    l’importo corrispondente agli interessi di mora sulla somma versata nel 2016 per il periodo compreso tra il 23 giugno 2016 e la data di pagamento da parte del CRU delle somme dovute, calcolati al tasso di rifinanziamento della BCE applicabile (attualmente lo 0%), maggiorato di 3,5 punti percentuali;

b.    in subordine, e solo nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata sia legittima nel merito ma non possa avere effetto retroattivo, l’importo corrispondente agli interessi di mora sulla somma versata nel 2016 per il periodo compreso tra il 23 giugno 2016 e il 19 marzo 2020, data a partire dalla quale la decisione impugnata produce i suoi effetti, calcolati al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea applicabile (attualmente lo 0%), maggiorato di 3,5 punti percentuali;

c.    in ulteriore subordine, l’importo corrispondente al rendimento che il Banco Cooperativo Español avrebbe ottenuto se, durante l’asta del 16 giugno 2016, avesse acquisito obbligazioni dello Stato spagnolo a 10 anni di valore equivalente al contributo ex ante per l’anno 2016, calcolato per il periodo compreso tra il 23 giugno 2016 e la data di pagamento da parte del CRU delle somme dovute (oppure il 19 marzo 2020, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata sia legittima nel merito ma non abbia effetto retroattivo);

(v)    in ogni caso, condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione del Comitato di risoluzione unico (il «CRU») del 19 marzo 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2016 (SRB/ES/2020/16) (la «decisione impugnata»). La ricorrente precisa che il CRU ha inteso riconoscere effetti retroattivi alla decisione impugnata con decorrenza dal 15 aprile 2016, data di adozione della decisione sui contributi ex ante corrispondenti all’esercizio 2016.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, basato su un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, diretta ad ottenere che il Tribunale dichiari inapplicabile l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

˗    La ricorrente afferma, al riguardo, che detto articolo del regolamento delegato:

viola l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, stabilendo un sistema di calcolo che impone ad un ente con un profilo di rischio conservativo un contributo ex ante proprio di un ente con un profilo di rischio molto alto;

viola l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»), limitando ingiustificatamente il diritto fondamentale della ricorrente alla libertà di impresa;

viola il principio di proporzionalità, non considerando il doppio conteggio di talune passività della ricorrente, che genera una restrizione non necessaria e sproporzionata manifestamente ingiustificata.

Secondo motivo, basato sulla violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, interpretati alla luce dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità.

˗    La ricorrente afferma, al riguardo, che i motivi addotti per l’inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 mostrano chiaramente la necessità di adeguare il profilo di rischio della ricorrente alla peculiarità organizzativa della rete di cooperazione di cui è a capo, così come previsto agli articoli summenzionati. Pertanto, si deve considerare che la decisione impugnata, nella misura in cui il suo contenuto corrisponde a un’applicazione rigorosa e letterale di una norma che non tiene conto del profilo di rischio della ricorrente, è contraria all’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e, in particolare, al regolamento n. 806/2014, il cui articolo 70, relativo ai contributi ex ante, rinvia a quanto stabilito dalla direttiva 2014/59 e alle sue disposizioni di attuazione.

Terzo motivo, basato sulla violazione della giurisprudenza della Corte che consente di riconoscere effetti retroattivi ad una decisione.

˗    La ricorrente afferma, al riguardo, che la decisione impugnata viola la giurisprudenza nella misura in cui:

a) le finalità addotte dal CRU a sostegno dell’applicazione retroattiva della decisione impugnata non sono obiettivi di interesse generale che possono giustificare una deroga al principio generale dell’irretroattività degli atti dell’Unione;

b) in ogni caso, la retroattività non è essenziale né necessaria per raggiungere detti obiettivi, nella misura in cui esistono alternative meno vincolanti per le parti che garantiscono la loro realizzazione; e

c) le legittime aspettative della ricorrente sono state violate, poiché il comportamento del CRU è in contrasto con gli effetti voluti dalla sentenza del Tribunale nella causa T-323/16.

Quarto motivo, basato sulla responsabilità extracontrattuale del CRU ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE e dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, per indebito arricchimento.

˗    La ricorrente afferma, al riguardo, che il CRU è tenuto a risarcire al Banco Cooperativo Español, a titolo di responsabilità extracontrattuale per indebito arricchimento, gli interessi maturati tra il momento del pagamento del contributo ex ante per l’anno 2016 – pagamento che, a seguito dell’annullamento della decisione del 2016 nella causa T-323/16, non si basa su alcuna decisione del CRU – e il momento del pagamento definitivo o, in subordine, la data della decisione impugnata.

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