Language of document : ECLI:EU:T:2017:580

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

19 luglio 2017 (*)

«Procedura – Interpretazione di un’ordinanza»

Nella causa T‑347/14 INTP,

Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede del sig. Viktor Viktorovych Yanukovych, residente in Kiev (Ucraina), rappresentata da T. Beazley, QC,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata inizialmente da S. Bartelt e D. Gauci, successivamente da E. Paasivirta e J. Norris-Usher, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di interpretazione dell’ordinanza del 12 luglio 2016, Yanukovych/Consiglio (T‑347/14, EU:T:2016:433),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, D. Spielmann e Z. Csehi, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2017, la sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych, ricorrente, in qualità di erede del sig. Viktor Viktorovych Yanukovych, ha presentato, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di interpretazione del punto 3 del dispositivo dell’ordinanza del 12 luglio 2016, Yanukovych/Consiglio (T‑347/14; in prosieguo: l’«ordinanza nella causa principale», EU:T:2016:433).

2        Il dispositivo dell’ordinanza nella causa principale è formulato nel seguente modo:

«1)      La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nei rispettivi testi iniziali, nella parte riguardante il sig. Viktor Viktorovych Yanukovych.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, in relazione alla domanda di annullamento formulata nel ricorso.

4)      La sig.ra Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio in relazione alla domanda di annullamento proposta nella memoria di adattamento.

(…)».

3        La ricorrente, con la sua domanda di interpretazione, deduce che il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza nella causa principale è ambiguo per quanto riguarda la sua portata e, in particolare, la questione se le spese sostenute dal sig. Viktorovych Yanukovych, quando era ancora in vita, potessero essere escluse. Infatti, da un’interpretazione meramente letterale del suddetto punto del dispositivo dell’ordinanza nella causa principale emergerebbe che, relativamente alla domanda di annullamento formulata nel ricorso, il Consiglio dell’Unione europea è condannato a pagare unicamente le spese sostenute dalla ricorrente, in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, e non le spese sostenute da quest’ultimo prima del suo decesso. A tale riguardo, la ricorrente sostiene che, tenuto conto del contesto e del contenuto dell’ordinanza nella causa principale, il punto 3 del dispositivo di quest’ultima deve essere interpretato nel senso che, relativamente alla domanda di annullamento formulata nel ricorso, esso intende comprendere tutte le spese ripetibili sostenute dal sig. Viktorovych Yanukovych prima del suo decesso, nonché tutte le spese ripetibili sostenute dalla ricorrente successivamente al suddetto decesso.

4        Pertanto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza nella causa principale deve essere interpretato nel senso che il Consiglio è tenuto a sopportare le proprie spese, nonché le spese sostenute dalla stessa e dal sig. Viktorovych Yanukovych in relazione alla domanda di annullamento formulata nel ricorso;

–        in caso di opposizione alla presente domanda di interpretazione, condannare il Consiglio alle spese della procedura avviata con tale domanda o, in caso contrario, condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

5        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2017 la Commissione europea ha precisato di non avere osservazioni sulla presente domanda di interpretazione.

6        Il Consiglio, nelle proprie osservazioni sulla domanda di interpretazione depositate il 27 marzo 2017, manifesta innanzitutto di non condividere l’interpretazione letterale invocata dalla ricorrente. Secondo il Consiglio, il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza nella causa principale deve essere interpretato nel senso che, in relazione alla domanda di annullamento formulata nel ricorso, tutte le spese ripetibili comprendono le spese sostenute dal sig. Viktorovych Yanukovych fino al suo decesso. Tale interpretazione emergerebbe chiaramente non solo dalla formulazione del suddetto punto del medesimo dispositivo, ma anche dai punti 96 e 97 dell’ordinanza nella causa principale. A tale riguardo il Consiglio specifica che, diversamente da quanto sembra asserire la ricorrente, le spese ripetibili devono essere determinate in relazione alla domanda di annullamento formulata nel ricorso, in forza della quale la parte vittoriosa acquisisce il diritto di ottenere il pagamento delle spese ripetibili, e non in relazione al soggetto che costituisce la parte vittoriosa. Infine, per quanto riguarda le spese della presente procedura, il Consiglio chiede al Tribunale di condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

7        A tale riguardo occorre rilevare che l’articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che, in caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta al giudice dell’Unione interpretarla, a richiesta di una parte o di un’istituzione dell’Unione che dimostri di avere a ciò interesse.

8        Una domanda di interpretazione di una sentenza o di un’ordinanza deve essere esaminata tenendo conto non solo del dispositivo del provvedimento giudiziario di cui trattasi, ma anche della motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo di quest’ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑256/07, EU:T:2008:461, punto 60).

9        Nel caso di specie, la domanda di interpretazione dell’ordinanza nella causa principale riguarda il punto 3 del dispositivo di quest’ultima, il quale concerne esplicitamente le spese derivanti dalla domanda di annullamento formulata nel ricorso, mentre il punto 4 del dispositivo dell’ordinanza nella causa principale riguarda esplicitamente le spese derivanti dalla domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento. Orbene, dal punto 96 dell’ordinanza nella causa principale emerge che il Tribunale ha statuito sulle spese relative alla causa ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, a norma del quale, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Pertanto, il Tribunale, nel rilevare al punto 97 dell’ordinanza nella causa principale che il Consiglio era rimasto soccombente in relazione alla domanda di annullamento di cui al ricorso, ha disposto che il Consiglio fosse condannato alle spese afferenti a tale domanda, conformemente alle conclusioni della ricorrente, mentre ha disposto che la ricorrente fosse condannata alle spese relative alla domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento, conformemente alla domanda formulata in tal senso dal Consiglio.

10      Da quanto precede emerge che il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza nella causa principale deve essere interpretato nel senso che, in relazione alla domanda di annullamento formulata nel ricorso, esso riguarda sia le spese sostenute dal sig. Viktorovych Yanukovych prima del suo decesso sia quelle sostenute dalla ricorrente stessa, posto che, come precisato al punto 67 dell’ordinanza nella causa principale, il ricorso di annullamento presentato inizialmente dal sig. Viktorovych Yanukovych è stato proseguito, successivamente al suo decesso, dalla ricorrente, in qualità di avente causa a titolo universale di quest’ultimo, e che essa ha infine vinto il suddetto ricorso.

 Sulle spese

11      Ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce il giudizio. Alla luce delle circostanze del caso di specie, si deve disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

12      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza del 12 luglio 2016, Yanukovych/Consiglio (T347/14), deve essere interpretato nel senso che, in relazione alla domanda di annullamento formulata nel ricorso, esso riguarda sia le spese sostenute dal sig. Viktor Viktorovych Yanukovych sia quelle sostenute dalla sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych.

2)      La sig.ra Stanislavivna Yanukovyc in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, da una parte, e il Consiglio dell’Unione europea, dall’altra, sosterranno ciascuno le proprie spese relative alla procedura di interpretazione.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

4)      L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza oggetto di interpretazione, a margine della quale è fatta annotazione della presente ordinanza.

Lussemburgo, 19 luglio 2017

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      G. Berardis



*      Lingua processuale: l’inglese.