Ricorso proposto il 6 settembre 2010 - Preparados Alimenticios / UAMI - Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika)
(Causa T-377/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Preparados Alimenticios, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. D. Pellisé Urquiza)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG (Stemwede-Levern, Germania)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, procedimento R 1144/2009-1;
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; e
dichiarare che occorre respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario impugnata.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Jambo Afrika", per prodotti delle classi 29, 30 e 33
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazioni spagnole n. 2573221, n. 2573219 e n. 2573216, del marchio figurativo "JUMBO", per prodotti delle classi 29 e 30; registrazione comunitaria n. 2217404 del marchio figurativo "JUMBO CUBE", per prodotti della classe 29; registrazione comunitaria n. 2412823 del marchio figurativo "JUMBO MARINADE", per prodotti delle classi 29 e 30; registrazione comunitaria n. 2413391 del marchio figurativo "JUMBO NOKKOS", per prodotti delle classi 29 e 30; registrazioni comunitarie n. 2413581, n. 2423275, n. 2970754, n. 3246139, n. 3754462 e n. 4088761 del marchio figurativo "JUMBO" per prodotti delle classi 29 e 30
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per una parte dei prodotti controversi
Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'opposizione nella sua interezza
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha errato escludendo il rischio di confusione.
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