Ricorso proposto il 6 agosto 2012 - Premiere Polish / UAMI - Donau Kanol (ECOFORCE)
(Causa T-361/12)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Premiere Polish Co., Ltd (Cheltenham, Regno Unito) (rappresentanti: C. Jones e M. Carter, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Donau Kanol GmbH & Co KG (Ried im Traunkreis, Austria)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 giugno 2012, nel procedimento R 851/2011-4;
accogliere nella sua interezza la domanda di marchio comunitario n. 8777005 presentata dalla ricorrente, ovvero, in subordine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso;
condannare l'UAMI alle spese della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ECOFORCE" per prodotti della classe 3 - domanda di marchio comunitario n. 8777005.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 7243173 del marchio figurativo "ECO FORTE" per prodotti delle classi 1, 3 e 5.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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