Language of document : ECLI:EU:T:2013:525

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 settembre 2013 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Decisione relativa alla liquidazione dei diritti a pensione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nella causa T‑358/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 luglio 2012, Conticchio/Commissione (F‑22/11, non ancora pubblicata nella Raccolta),

Rosella Conticchio, ex funzionaria della Commissione europea, residente in Roma, rappresentata da R. Giuffrida e A. Tortora, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente (relatore), I. Pelikánová e L. Truchot, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la ricorrente, sig.ra Rosella Conticchio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 luglio 2012, Conticchio/Commissione (F‑22/11, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della decisione relativa alla liquidazione della sua pensione di anzianità, nonché la sua domanda di risarcimento danni.

 Fatti

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti, ai punti da 5 a 9 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

«5      La ricorrente è entrata in servizio presso la Commissione europea il 1º aprile 1971 come agente locale. Divenuta funzionaria il 1º marzo 1979, è stata promossa al grado AST 7, scatto 1, con decorrenza dal 1º gennaio 2008. Per quanto riguarda l’attribuzione dello scatto della ricorrente, la Commissione, sul fondamento delle disposizioni derogatorie di cui all’articolo 7, paragrafo 7, dell’allegato XIII allo Statuto e, in particolare, sulla base del “nuovo fattore di moltiplicazione” previsto da tale disposizione, ha fissato l’inizio del periodo di anzianità della ricorrente, ai fini del suo avanzamento di scatto, al 1º marzo 2009, mentre, in applicazione della regola generale di cui all’articolo 44 dello Statuto, che prevede un avanzamento automatico di scatto ogni due anni, la ricorrente avrebbe dovuto, in linea di principio, accedere al secondo scatto del suo grado il 1º gennaio 2010.

6      In termini concreti, il saldo della differenza tra quanto la ricorrente avrebbe potuto percepire ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, vale a dire lo scatto 2 del suo grado, e la retribuzione corrispondente al grado AST 7, scatto 1, previsto dalla nuova griglia delle retribuzioni, è stato convertito in anzianità di scatto, più precisamente in dieci mesi di anzianità. Dato che tale conversione è stata effettuata dai servizi della Commissione nel gennaio 2010, l’inquadramento e il calcolo sono stati comunicati alla ricorrente nel suo foglio paga relativo allo stesso mese di gennaio.

7      Orbene, nell’ambito della Commissione, i fogli paga sono comunicati ai funzionari e agli agenti con il sistema informatico “SysPer 2”, un sistema che consente loro l’accesso diretto, mediante una password, alle diverse informazioni relative alla loro situazione amministrativa (in prosieguo: il “sistema SysPer 2”). Risulta da un allegato al ricorso, che riproduce una schermata dal sistema SysPer 2, effettuata in data 9 aprile 2010, che al più tardi in tale data la ricorrente ha consultato il suo foglio paga del mese di gennaio 2010.

8      L’11 marzo 2010, la ricorrente ha chiesto il collocamento a riposo. Dagli atti risulta, senza che ciò sia contestato dalla Commissione, che la ricorrente ha chiesto il collocamento a riposo anticipato in ragione del decesso della nuora, che ha lasciato una bambina di cinque anni bisognosa, segnatamente per ragioni di salute, della presenza di un’assistenza familiare. Il 26 maggio 2010, la Commissione ha accolto tale domanda e ha liquidato la pensione di anzianità della ricorrente a far data dal 1º giugno 2010 sulla base della retribuzione che essa aveva percepito nel corso dell’anno precedente la sua cessazione dal servizio, vale a dire la retribuzione corrisposta ai funzionari inquadrati al primo scatto del grado AST 7 (in prosieguo: la “decisione controversa”).

9      Il 26 luglio 2010, la ricorrente ha presentato reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione controversa argomentando, in particolare, che la Commissione non aveva riconosciuto che avrebbe dovuto accedere al secondo scatto del suo grado il 1º gennaio 2010 e non aveva tenuto conto di tale avanzamento nel grado, al quale aveva diritto, ai fini della liquidazione della sua pensione di anzianità. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) del 18 novembre 2010 (in prosieguo: il “rigetto del reclamo”)».

 Procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

3        Con atto introduttivo depositato in data 24 febbraio 2011 presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, la ricorrente ha proposto ricorso, iscritto a ruolo con il n. F‑22/11.

4        In primo grado, la ricorrente ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di:

–        annullare il rigetto del reclamo;

–        attribuirle il passaggio dallo scatto 1 allo scatto 2 del grado AST 7 con effetto retroattivo al 1º gennaio 2010;

–        fissare un nuovo importo della pensione di anzianità con una maggiorazione di circa EUR 170 mensili;

–        condannare l’Ufficio di «gestione e liquidazione dei diritti individuali» (in prosieguo: il «PMO»), che corrispondeva la pensione di cui essa godeva, a restituire l’importo che le era dovuto, oltre interessi, rivalutazione e accessori di legge, dal 1º giugno 2010 all’effettivo soddisfo;

–        condannare la Commissione a restituirle le somme che essa avrebbe indebitamente versato in ordine al riscatto dei diritti a pensione;

–        condannare la Commissione a tutte le altre spese.

5        In primo grado, la Commissione ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di respingere il ricorso, in via principale, in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato, nonché di condannare la ricorrente alle spese.

6        Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso, ai sensi dell’articolo 76 del suo regolamento di procedura, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

7        In merito alla domanda volta ad ottenere che la Commissione attribuisse alla ricorrente il passaggio dallo scatto 1 allo scatto 2 del grado AST 7 con effetto retroattivo e fissasse un nuovo importo della pensione di anzianità, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato tale domanda irricevibile, richiamando, al punto 14 dell’ordinanza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale non spettava al Tribunale rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione.

8        In merito alla ricevibilità della domanda volta all’annullamento del rigetto del reclamo amministrativo e della decisione di liquidazione della pensione di anzianità, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto l’eccezione di irricevibilità opposta dalla Commissione e vertente sulla sua tardività. A questo proposito, esso ha rilevato che la decisione contestata con il reclamo era proprio la decisione controversa, cioè la decisione del PMO del 26 maggio 2010 recante liquidazione dei diritti a pensione con effetti dal 1º giugno 2010 (in prosieguo: la «decisione di liquidazione dei diritti a pensione»), e constatato che il reclamo diretto contro la suddetta decisione, depositato il 26 luglio 2010, non era tardivo.

9        In merito alla ricevibilità dei motivi del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che, a sostegno della domanda di annullamento della decisione relativa alla liquidazione dei diritti a pensione, la ricorrente aveva dedotto tre motivi, tutti intesi a dimostrare l’illegittimità della decisione con cui la Commissione non l’aveva inquadrata nello scatto 2 del suo grado a partire dal 1° gennaio 2010 (in prosieguo: la «decisione di inquadramento nello scatto»), il che si traduceva, in sostanza, nell’eccepire l’illegittimità della suddetta decisione. Ebbene, secondo il Tribunale della funzione pubblica, la decisione di inquadramento nello scatto era diventata definitiva, in quanto la ricorrente ne aveva preso conoscenza al più tardi il 9 aprile 2010 senza impugnarla nel termine di tre mesi. Dal momento che il reclamo era datato 26 luglio 2010, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che la ricorrente non era legittimata ad eccepire la sua illegittimità, e pertanto ha respinto i tre motivi del ricorso in quanto manifestamente irricevibili. Constatato che la ricorrente non aveva dedotto altri motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa, esso ha respinto di conseguenza la domanda di annullamento del rigetto del reclamo in quanto manifestamente infondata. Quanto alla domanda di risarcimento, il Tribunale della funzione pubblica l’ha dichiarata ricevibile, respingendola tuttavia in quanto accessoria alla domanda di annullamento dichiarata manifestamente infondata.

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      La ricorrente ha proposto la presente impugnazione con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2012.

11      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        accogliere le conclusioni da essa presentate in primo grado o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché questo decida nuovamente sulle suddette conclusioni;

–        dichiarare il ricorso proposto in primo grado ricevibile e fondato in ogni sua parte;

–        condannare la Commissione alle spese sostenute per il procedimento in primo grado e per il procedimento di impugnazione.

12      Nella sua comparsa di risposta, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2012, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

–        condannare la ricorrente alle spese della presente procedura.

13      Con lettera del 3 gennaio 2013, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’articolo 146 del suo regolamento di procedura, di aprire la fase orale del procedimento.

 In diritto

14      Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale di tenere un’udienza (v. ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2012, Mische/Commissione, T‑641/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa e, ai sensi di tale articolo, decide che non è necessario proseguire il procedimento.

15      A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo riguarda, in sostanza, diversi errori di diritto, i quali vizierebbero il ragionamento giuridico che ha condotto il Tribunale della funzione pubblica a dichiarare manifestamente irricevibili i tre motivi dedotti dalla ricorrente in primo grado. Il secondo motivo attiene alla violazione del principio del carattere pubblico del procedimento e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il terzo motivo è diretto, in sostanza, a rimproverare al Tribunale della funzione pubblica la violazione del diritto ad un giusto procedimento per essere venuto meno al proprio obbligo di motivazione, derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte nonché dagli articoli 76 e 81, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dei principi di buona fede, di correttezza e di imparzialità e al difetto di chiara rappresentazione della portata normativa di alcune disposizioni e prassi seguite dalla Commissione nei suoi rapporti con i propri dipendenti

16      Dagli argomenti sviluppati a sostegno del primo motivo emerge che la ricorrente rimprovera in sostanza al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso diversi errori di diritto nel respingere i motivi di annullamento dedotti dalla ricorrente, in quanto manifestamente irricevibili, con la motivazione che, in sostanza, tali motivi sarebbero stati diretti contro una decisione divenuta definitiva, cioè la decisione di inquadramento nello scatto della ricorrente.

17      In primo luogo, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), qualsiasi decisione individuale adottata a norma dello Statuto va comunicata per iscritto al funzionario interessato. Essa sostiene che soltanto la decisione relativa alla liquidazione dei diritti a pensione le è stata comunicata per iscritto e che, pertanto, la suddetta decisione è la sola che le arreca pregiudizio. Secondo la ricorrente, la decisione di inquadramento nello scatto, come incorporata nel foglio paga del mese di gennaio 2010, non può essere considerata come una decisione che arreca pregiudizio, in quanto non è stata comunicata per iscritto, e un foglio paga non può essere considerato come un atto che arreca pregiudizio.

18      In secondo luogo, la ricorrente rimprovera in sostanza al Tribunale della funzione pubblica di aver concluso, nell’ordinanza impugnata, che la decisione di inquadramento nello scatto era divenuta definitiva e, pertanto, di avere erroneamente dichiarato manifestamente irricevibili i motivi di annullamento dedotti dalla ricorrente. A questo proposito, essa sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente concluso che dal foglio paga del mese di gennaio 2010 risultava chiaramente la decisione di inquadramento nello scatto. In particolare, essa precisa che non era in grado di comprendere, sulla base di tale foglio paga, che la Commissione aveva rifiutato di attribuirle lo scatto 2 del suo grado, in applicazione dell’articolo 44 dello Statuto, ove si prevede l’avanzamento automatico di scatto ogni due anni. Infatti, sebbene l’inquadramento nello scatto 1 del suo grado abbia avuto effetto con decorrenza 1° gennaio 2008, mentre il suo passaggio allo scatto 2 sarebbe dovuto avvenire nel gennaio 2010 in applicazione dell’articolo 44 dello Statuto, la sua nomina si era «concretizzata» soltanto nel marzo 2008 ed essa si aspettava dunque di ottenere il passaggio allo scatto 2 nel mese di marzo o di aprile 2010. La ricorrente aggiunge di non aver potuto controllare efficacemente il proprio foglio paga del mese di gennaio 2010, tenuto conto del grave lutto familiare da essa subito nel novembre 2009, che era anche all’origine della sua domanda di pensionamento anticipato. In ogni caso, la ricorrente deduce che il PMO le aveva consigliato, a causa della complessità della normativa vigente e delle difficoltà di inquadramento dei funzionari, di presentare domanda di revisione della sua pensione, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, a partire dalla data di ricevimento della prima pensione, e non a partire dalla data di ricevimento del suo foglio paga, quando essa percepiva ancora lo stipendio.

19      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il fatto che la Commissione prenda in considerazione il sistema informatico «SysPer 2» (in prosieguo: «SysPer 2») come riferimento normativo costituisce violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione e di trasparenza.

20      La Commissione chiede il rigetto del primo motivo in quanto, in via principale, irricevibile e, in subordine, infondato.

21      Per quanto riguarda la prima censura sollevata dalla ricorrente, che rimprovera in sostanza al Tribunale della funzione pubblica di aver qualificato come atto che arreca pregiudizio una decisione che non le è stata comunicata per iscritto ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un reclamo amministrativo e il susseguente ricorso devono essere entrambi diretti contro un atto che arrechi pregiudizio al ricorrente, ai sensi degli articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 1, dello Statuto. L’atto che arreca pregiudizio è quello che produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone, in modo significativo, la situazione giuridica (sentenza della Corte del 21 gennaio 1987, Stroghili/Corte dei conti, 204/85, Racc. pag. 389, punto 6; sentenze del Tribunale del 19 ottobre 1995, Obst/Commissione, T‑562/93, Racc. FP pagg. I‑A‑247 e II‑737, punto 23; del 6 giugno 1996, Baiwir/Commissione, T‑391/94, Racc. FP pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 34, e ordinanza del Tribunale del 22 marzo 2006, Strack/Commissione, T‑4/05, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑83 e II‑A‑2‑361, punto 35).

22      A questo proposito, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la qualificazione come atto che arreca pregiudizio della decisione di inquadramento nello scatto della ricorrente non può essere messa in discussione per il fatto che tale decisione non sarebbe stata comunicata per iscritto ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto. Infatti, sebbene l’articolo 25 dello Statuto imponga l’immediata comunicazione per iscritto, al funzionario interessato, di qualsiasi decisione individuale, nondimeno la comunicazione è un atto posteriore alla decisione, che preesiste a quest’ultimo. La comunicazione di una decisione non è dunque determinante per stabilire il carattere di atto che arreca pregiudizio di tale decisione (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 23 aprile 1996, Mancini/Commissione, T‑113/95, Racc. FP pagg. I‑A‑185 e II‑543, punto 23). Ciò è confermato anche dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, secondo il quale l’atto che arreca pregiudizio può consistere anche in un comportamento omissivo, che per sua natura non può essere comunicato per iscritto da parte dell’istituzione.

23      Inoltre, come giustamente ricordato dal Tribunale della funzione pubblica ai punti 26 e 27 dell’ordinanza impugnata, sebbene un foglio paga non abbia in quanto tale, per sua natura e oggetto, le caratteristiche di un atto che arreca pregiudizio, dato che esso si limita a tradurre in termini pecuniari la portata di decisioni giuridiche precedenti relative alla situazione del funzionario, nondimeno, sul piano procedurale, il foglio paga può costituire un atto produttivo di precisi effetti giuridici nei confronti del suo destinatario. Infatti, come emerge da una giurisprudenza costante, la comunicazione del foglio paga mensile comporta l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro una decisione amministrativa quando da tale foglio risultino chiaramente l’esistenza e la portata di tale decisione. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i fogli paga, trasmessi ogni mese e contenenti il conteggio dei diritti pecuniari, possono costituire atti che arrecano pregiudizio, idonei a essere oggetto di reclamo ed eventualmente di ricorso (sentenza della Corte del 21 febbraio 1974, Kortner e a./Consiglio e a., da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73, Racc. pag. 177, punto 18; ordinanza del Tribunale del 24 marzo 1998, Becret-Danieau e a./Parlamento, T‑232/97, Racc. FP pagg. I‑A‑157 e II‑495, punti 31 e 32, e sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2005, Reggimenti/Parlamento, T‑354/03, Racc. FP pagg. I‑A‑33 e II‑147, punti 38 e 39).

24      Da quanto precede risulta che la prima censura sollevata dalla ricorrente, secondo la quale la decisione di inquadramento nello scatto, incorporata nel suo foglio paga del mese di gennaio 2010, non può essere considerata come atto che arreca pregiudizio per la sola ragione che non sarebbe stata comunicata per iscritto ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto, è manifestamente infondata e deve essere respinta.

25      Per quanto riguarda la seconda censura, la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto nell’aver ritenuto che la decisione di inquadramento nello scatto fosse divenuta definitiva. Secondo la ricorrente, dal foglio paga del mese di gennaio 2010 non risultava chiaramente la decisione di inquadramento nello scatto, e dunque tale foglio non poteva produrre l’effetto di far decorrere il termine per il reclamo e per il ricorso contro la suddetta decisione. La ricorrente deduce una serie di argomenti tutti diretti a dimostrare che essa non poteva, sulla base del suddetto foglio, venire effettivamente a conoscenza della decisione della Commissione, adottata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 7, dell’allegato XIII dello Statuto, la quale fissava al 1° marzo 2009 l’inizio del periodo di due anni al termine del quale essa avrebbe potuto accedere al secondo scatto del suo grado.

26      A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il reclamo avverso l’atto che arreca pregiudizio deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque al più tardi a partire dal giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale.

27      Come ricordato supra, al punto 23, la comunicazione del foglio paga mensile comporta l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro una decisione amministrativa quando da tale foglio risultino chiaramente l’esistenza e la portata di detta decisione. È già stato anche precisato che tale ipotesi, in quanto adattamento del principio sancito all’articolo 25 dello Statuto, secondo cui qualsiasi decisione individuale presa in applicazione dello Statuto deve essere comunicata per iscritto al funzionario interessato, non deve essere oggetto di un’interpretazione estensiva, di modo che la condizione secondo la quale dal foglio paga mensile devono risultare chiaramente sia l’esistenza sia la portata della decisione dev’essere rigorosamente verificata (v. sentenza del Tribunale del 19 settembre 2008, Chassagne/Commissione, T‑253/06 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑43 e II‑B‑1‑295, punto 139, e giurisprudenza citata).

28      Nell’ordinanza impugnata, facendo riferimento alla sentenza della Corte del 27 giugno 1989, Giordani/Commissione (200/87, Racc. pag. 1877, punti 13 e 14), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, «la consegna della scheda mensile dello stipendio [aveva] l’effetto di far correre il termine per [il reclamo e per] l’impugnazione di una decisione amministrativa quando dal detto documento [emergeva] chiaramente l’esistenza di tale decisione».

29      Secondo il punto 29 dell’ordinanza impugnata, era pacifico che la decisione della Commissione, presa in applicazione dell’articolo 7 dell’allegato XIII dello Statuto, la quale fissava al 1º marzo 2009 l’inizio del periodo di due anni a far data dal quale l’interessata avrebbe potuto accedere al secondo scatto del suo grado, era stata incorporata nel foglio paga del mese di gennaio 2010, considerato che a tale data la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nello scatto 2 di tale grado, se fosse stato applicato l’articolo 44 dello Statuto, che prevede un avanzamento automatico ogni due anni.

30      Il Tribunale della funzione pubblica ne ha dedotto, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, che fin dal 15 gennaio 2010, data in cui la ricorrente ha avuto accesso al suo foglio paga, essa era perfettamente in grado di conoscere l’esistenza della decisione di inquadramento nello scatto. Esso ha rilevato come la ricorrente, sulla base di tale foglio paga, si era potuta rendere conto del fatto che la Commissione non aveva applicato l’articolo 44 dello Statuto, e non aveva quindi aumentato l’importo della sua retribuzione di base né le aveva consentito di accedere allo scatto 2 del suo grado.

31      Al punto 31 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che, al più tardi il 9 aprile 2010, data in cui la ricorrente aveva consultato SysPer 2, l’interessata era stata informata del fatto che la Commissione aveva fissato al 1º marzo 2009 l’inizio del periodo di due anni di anzianità necessario per accedere al secondo scatto del suo grado, e ha ritenuto che essa disponesse di un termine di tre mesi da tale data per contestare tale decisione mediante la presentazione di un reclamo. Rilevato che il reclamo della ricorrente era stato presentato il 26 luglio 2010, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che il suddetto reclamo era tardivo.

32      Al punto 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ne ha dedotto che la decisione di inquadramento nello scatto della ricorrente era divenuta definitiva e, di conseguenza, ha dichiarato irricevibili i motivi addotti dalla ricorrente diretti ad eccepire l’illegittimità della suddetta decisione.

33      A tal proposito, occorre rilevare che, sebbene al punto 30 dell’ordinanza impugnata sia stato affermato che dal foglio paga del mese di gennaio 2010 risultava chiaramente la decisione di inquadramento nello scatto, in quanto la ricorrente, sulla base di tale foglio, poteva rendersi conto del fatto che la Commissione non aveva applicato l’articolo 44 dello Statuto e non aveva aumentato l’importo della sua retribuzione di base né le aveva consentito di accedere allo scatto 2 del suo grado, dal punto 31 dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che il termine per il reclamo iniziasse a decorrere non dal 15 gennaio 2010, data in cui la ricorrente poteva accedere al suo foglio paga del mese di gennaio 2010, ma soltanto dal 9 aprile 2010, data in cui è assodato che la ricorrente aveva consultato SysPer 2 ed era dunque anche stata informata del fatto che la Commissione aveva fissato al 1º marzo 2009 l’inizio del periodo di due anni di anzianità necessario per accedere allo scatto 2 del suo grado.

34      Pertanto, anche a voler supporre che il foglio paga del mese di gennaio 2010, come sembra suggerire la ricorrente, risultasse lacunoso in merito alla portata della decisione di inquadramento nello scatto della ricorrente, in quanto esso non precisava la data di inizio del periodo di anzianità, fissata nel caso di specie al 1° marzo 2009, è giocoforza constatare, come emerge dal punto 31 dell’ordinanza impugnata, che ciò che mancava nel suddetto foglio paga era stato portato a conoscenza della ricorrente al più tardi il 9 aprile 2010, il che non è stato contestato da quest’ultima nella sua impugnazione.

35      Il Tribunale della funzione pubblica non ha dunque commesso errori di diritto nel concludere che la decisione di inquadramento nello scatto della ricorrente era divenuta definitiva nel termine di tre mesi a decorrere dal 9 aprile 2010, e che i motivi della ricorrente diretti ad eccepire l’illegittimità della suddetta decisione erano irricevibili in quanto il reclamo della ricorrente era stato presentato il 26 luglio 2010, dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

36      Da quanto precede deriva che anche la seconda censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

37      Per quanto riguarda la terza censura, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato il principio di buon andamento dell’amministrazione e di trasparenza, per il fatto di aver preso SysPer 2, in quanto sistema che permette di quantificare l’importo dei futuri diritti a pensione, come riferimento normativo.

38      A tal proposito, occorre rilevare che dall’ordinanza impugnata non risulta in alcun modo che la ricorrente abbia dedotto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica la violazione da parte della Commissione dei principi di buon andamento dell’amministrazione e di trasparenza, mentre la Commissione aveva sostenuto nel controricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, al quale la ricorrente aveva replicato, che il caricamento del foglio paga in SysPer 2 e la presa visione dello stesso da parte del funzionario interessato si sostituivano alla comunicazione del suddetto foglio.

39      Ebbene, conformemente a una giurisprudenza costante, permettere ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi al Tribunale un motivo e degli argomenti che essa non ha sollevato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica equivarrebbe ad autorizzarla ad investire il Tribunale, la cui competenza in materia di impugnazioni è limitata, di una controversia più ampia di quella esaminata dal Tribunale della funzione pubblica. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza del Tribunale è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., per analogia, sentenze della Corte del 30 marzo 2000, VBA/VGB e a., C‑266/97 P, Racc. pag. I‑2135, punto 79; del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P, Racc. pag. I‑8935, punto 114, e ordinanza della Corte del 21 gennaio 2010, Iride e Iride Energia/Commissione, C‑150/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punti 73 e 74).

40      Ne deriva che la terza censura deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

41      Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio del carattere pubblico del procedimento e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

42      La ricorrente sostiene che l’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi del quale quest’ultimo può statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, viola il principio del carattere pubblico del procedimento e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Secondo la ricorrente, nel caso di specie, non si poteva fare a meno di tenere un’udienza, in quanto essa non aveva potuto fornire chiarimenti in merito alle eventuali cause di irricevibilità e di infondatezza del ricorso.

43      La ricorrente afferma inoltre che la Commissione, per il fatto di non averla sentita prima dell’adozione della decisione individuale che la riguardava e di non averla informata in merito alle differenti alternative di carriera che le si offrivano, avrebbe violato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389), che prevede il diritto ad una buona amministrazione.

44      La Commissione chiede il rigetto del secondo motivo in quanto infondato.

45      A questo proposito, occorre ricordare come la Corte abbia dichiarato che di per sé l’applicazione di una procedura che permette di statuire con ordinanza senza udienza non pregiudica il diritto ad un procedimento giurisdizionale regolare ed effettivo, poiché il giudice dell’Unione può fare uso di tale facoltà solo quando è manifestamente incompetente a conoscere del ricorso in questione o quando quest’ultimo è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. La Corte ha peraltro aggiunto che, qualora il giudice dell’Unione abbia ritenuto a torto che ricorressero le condizioni per l’applicazione di tale procedura, spetta allora alla parte in questione contestare tale conclusione (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 3 giugno 2005, Killinger/Germania e a., C‑396/03 P, Racc. pag. I‑4967, punto 9; sentenza della Corte del 19 febbraio 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, C‑308/07 P, Racc. pag. I‑1059, punto 36, e ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Meister/UAMI, T‑48/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).

46      Ora, nel caso di specie, la ricorrente si limita a censurare il fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha statuito con ordinanza motivata, senza contestare la valutazione effettuata da quest’ultimo in merito alle condizioni per l’applicazione dell’articolo 76 del suo regolamento di procedura.

47      Inoltre, come rilevato dalla Commissione, dal fascicolo di primo grado risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha autorizzato un secondo scambio di memorie. La ricorrente è stata dunque messa in condizione di rispondere, con la sua replica, agli argomenti della Commissione relativi, in particolare, al carattere definitivo della decisione di inquadramento nello scatto, come incorporata nel foglio paga del mese di gennaio 2010.

48      La censura relativa alla violazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica deve essere dunque respinta in quanto manifestamente infondata.

49      Quanto alla censura relativa alla violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa e del principio di buon andamento dell’amministrazione, scaturita dal fatto che questa si sarebbe rifiutata di sentire la ricorrente prima dell’adozione della decisione di inquadramento nello scatto, è sufficiente rilevare che né dall’ordinanza impugnata né dalle memorie presentate in primo grado risulta in alcun modo che la ricorrente abbia dedotto una simile censura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza citata supra, al punto 39, tale censura deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

50      Da quanto precede deriva che il secondo motivo deve essere respinto in quanto in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione del diritto ad un giusto procedimento, in quanto il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe statuito sul motivo dedotto dalla ricorrente in merito all’indebito arricchimento

51      La ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di non aver statuito sul motivo relativo all’indebito arricchimento dell’amministrazione. La ricorrente sostiene anche che su questo punto il ricorso non può considerarsi tardivo, dal momento che essa ha potuto constatare l’indebito arricchimento solo nel momento in cui ha avuto piena conoscenza del calcolo della liquidazione della sua pensione, cioè alla data della notificazione della decisione del PMO del 26 maggio 2010 relativa alla liquidazione dei suoi diritti a pensione.

52      La Commissione chiede il rigetto del terzo motivo in quanto infondato.

53      Con questo motivo, la ricorrente rimprovera in sostanza al Tribunale della funzione pubblica di non aver risposto a un motivo dedotto in primo grado. Occorre esaminare tale motivo alla luce della giurisprudenza costante secondo la quale un motivo vertente sulla mancata statuizione, da parte del giudice di primo grado, su un capo della domanda o su un motivo dinanzi ad esso dedotto si traduce, in sostanza, nell’addebitare al Tribunale della funzione pubblica una violazione dell’obbligo di motivazione che deriva dall’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale della funzione pubblica in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2009, Krcova/Corte di giustizia, T‑498/07 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).

54      A questo proposito, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale della funzione pubblica di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e che la motivazione può quindi essere implicita, a condizione che essa consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale della funzione pubblica non ha accolto le loro tesi, e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza della Corte del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej e Polonia/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48, e giurisprudenza citata).

55      Nel caso di specie, dall’atto introduttivo del ricorso proposto in primo grado e dalla memoria di replica risulta che la ricorrente ha effettivamente dedotto, nell’ambito del terzo motivo sollevato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’indebito arricchimento dell’amministrazione, al fine di contestare la legittimità della decisione di inquadramento nello scatto. Dagli atti di causa e dall’ordinanza impugnata risulta altresì che due dei capi della domanda formulati dalla ricorrente in primo grado, con cui si chiedeva al Tribunale della funzione pubblica di ordinare la restituzione da parte della Commissione delle somme indebitamente versate, si fondavano in sostanza su questo stesso motivo.

56      Per quanto riguarda il motivo vertente sul preteso indebito arricchimento, risulta che il Tribunale della funzione pubblica vi abbia fornito una risposta, bensì implicita, ma non equivoca, quando ha affermato, al punto 23 dell’ordinanza impugnata, che i motivi di annullamento dedotti dalla ricorrente erano tutti intesi a dimostrare l’illegittimità della decisione di inquadramento nello scatto della ricorrente, e quando ha dichiarato, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che i suddetti motivi erano manifestamente irricevibili, in quanto diretti contro una decisione divenuta definitiva.

57      Occorre infatti ricordare che un ricorso fondato sull’arricchimento senza causa dell’Unione richiede, per essere accolto, la prova di un arricchimento dell’Unione senza valido fondamento giuridico e di un impoverimento del richiedente connesso all’arricchimento stesso (v. sentenza della Corte del 28 luglio 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, Racc. pag. I‑7333, punto 53, e giurisprudenza citata). Ebbene, quando il Tribunale della funzione pubblica ha concluso nel senso del carattere definitivo della decisione di inquadramento nello scatto della ricorrente, tale giudice ha, implicitamente ma necessariamente, respinto il motivo relativo al preteso indebito arricchimento, in quanto, anche ammettendo che l’arricchimento della Commissione ai danni della ricorrente fosse stato accertato, quest’ultimo trovava il suo fondamento in una decisione la cui legittimità non poteva essere più contestata e, di conseguenza, non era privo di valido fondamento giuridico.

58      Per quanto riguarda, inoltre, i capi della domanda della ricorrente che si fondano in sostanza sul preteso indebito arricchimento, occorre parimenti constatare che il Tribunale della funzione pubblica li ha effettivamente presi in considerazione, ai punti 33 e 34 dell’ordinanza impugnata, da un lato rilevando che tale domanda risarcitoria mirava, in sostanza, ad ottenere la condanna della Commissione al versamento degli arretrati risultanti dall’annullamento di una decisione relativa alla liquidazione dei diritti a pensione, e dall’altro respingendola in quanto accessoria alla domanda di annullamento, la quale era stata a sua volta dichiarata manifestamente infondata.

59      Da quanto precede risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha, implicitamente ma necessariamente, respinto il motivo vertente sul preteso indebito arricchimento, nonché i capi della domanda fondati sullo stesso motivo. Il Tribunale della funzione pubblica ha così fornito una motivazione sufficiente, nella misura in cui ha consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali esso non aveva accolto i suoi argomenti, e al Tribunale di esercitare il proprio controllo.

60      Di conseguenza, il terzo motivo, in quanto vertente, in sostanza, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, è manifestamente infondato e deve dunque essere respinto.

61      Pertanto, atteso che tutti i motivi dedotti dalla ricorrente, diretti all’annullamento dell’ordinanza impugnata, sono stati respinti, la presente impugnazione dev’essere integralmente respinta.

 Sulle spese

62      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, il Tribunale statuisce sulle spese.

63      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 144 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’articolo 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra l’Unione e i suoi dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 148, secondo comma, del regolamento di procedura, l’articolo 88 dello stesso regolamento si applica unicamente alle impugnazioni proposte dalle istituzioni. Infine, ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, dello stesso regolamento, il Tribunale può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o da altri dipendenti di un’istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall’equità.

64      Dalla motivazione sin qui illustrata risulta che la ricorrente è rimasta soccombente. Inoltre, la Commissione, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna della ricorrente alle spese.

65      Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie, tenuto conto dei fatti che sono all’origine della domanda di pensionamento anticipato della ricorrente, nonché del comportamento della Commissione, come descritto al punto 38 dell’ordinanza impugnata, che ha indotto la ricorrente a proporre il suo ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché a proporre la presente impugnazione, il Tribunale decide che ciascuna parte sopporterà le proprie spese, in applicazione dell’articolo 148, terzo comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 13 settembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.