Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 dicembre 2013 – Premiere Polish / UAMI – Donau Kanol (ECOFORCE)
(Causa T‑361/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ECOFORCE – Marchio comunitario figurativo anteriore ECO FORTE – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 17)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19, 20, 50)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo ECOFORCE e marchio figurativo ECO FORTE [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21, 30, 36, 41, 47, 51)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 25, 32)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 giugno 2012 (procedimento R 851/2011‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Donau Kanol GmbH & Co. KG e la Premiere Polish Co. Ltd. |
Dispositivo
2) | | La Premiere Polish Co. Ltd è condannata alle spese. |