Language of document : ECLI:EU:T:2015:215

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

21 aprile 2015 (*)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo raffigurante un motivo a scacchiera marrone e beige – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T‑359/12,

Louis Vuitton Malletier, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da P. Roncaglia, G. Lazzeretti e N. Parrotta, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG, con sede in Berlino (Germania), rappresentata da T. Boddien e A. Nordemann, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2012 (procedimento R 1855/2011‑1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Nanu‑Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG e la Louis Vuitton Malletier,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2012,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2012,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2012,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2013,

vista la controreplica dell’interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2013,

vista l’ordinanza del 14 febbraio 2014 che riunisce le cause T‑359/12 e T‑360/12 ai fini della fase orale,

in seguito all’udienza del 4 marzo 2014,

vista l’ordinanza di sospensione del procedimento del 5 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 18 settembre 1996 la Louis Vuitton Malletier, ricorrente, ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

Image not found

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 18 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Articoli di pelletteria e relative imitazioni non compresi in altre classi, in particolare scatole in cuoio o in cuoio cartonato, buste in cuoio o in similpelle; bauli da viaggio, sacche e borse da viaggio, valigie-fodera da viaggio per indumenti, bauli, valigie, articoli di valigeria, bauletti destinati a contenere articoli da toletta, detti “vanity cases”, zaini, borse a mano, sacche da spiaggia, borse per la spesa, borse a tracolla, valigette, portadocumenti, cartelle, borse per scolari, borsette, articoli di pelletteria, in particolare portafogli, portamonete non in metalli preziosi, borse, astucci per chiavi, portacarte, portassegni; ombrelli, ombrelloni, ombrellini, bastoni da passeggio, sedili a bastone».

4        Tale domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 19/1998, del 16 marzo 1998.

5        Il 27 agosto 1998 la ricorrente ha ottenuto la registrazione del summenzionato marchio comunitario figurativo con il numero 370445.

6        Il 28 settembre 2009 la Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG, interveniente, ha proposto una domanda di dichiarazione di nullità riguardante l’insieme dei prodotti tutelati dalla registrazione del marchio comunitario, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), lettera e), iii), e lettera f), del regolamento n. 207/2009. Tale domanda si basava sul fatto che il marchio controverso fosse descrittivo e privo di carattere distintivo, fosse divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio, fosse costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale ai prodotti e fosse contrario all’ordine pubblico o al buon costume. Inoltre, l’interveniente sosteneva che al momento del deposito della domanda di marchio la ricorrente aveva agito in malafede, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

7        Con decisione dell’11 luglio 2011, la divisione di annullamento, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e dell’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 2, dello stesso, ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità. La divisione di annullamento ha, innanzitutto, constatato che il marchio comunitario consisteva in un motivo a scacchiera con una struttura a catena e a trama destinata ad essere applicata alla superficie dei prodotti considerati. Essa ha, in seguito, ritenuto che tale motivo fosse uno dei più elementari utilizzati come elemento decorativo, di modo da essere percepito dal pubblico interessato semplicemente come una figura decorativa e non come un segno indicante l’origine dei prodotti considerati e che, comunque, il marchio controverso non si discostasse in maniera significativa dalle norme o dagli usi del settore. Essa ha, infine, ritenuto che i documenti prodotti dalla titolare del marchio comunitario non provassero che, alla data di deposito o dopo la sua registrazione, il marchio comunitario avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto in almeno una parte sostanziale dell’Unione europea, ossia in Danimarca, in Portogallo, in Finlandia e in Svezia.

8        Il 9 settembre 2011 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.

9        Con decisione del 4 maggio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha confermato la decisione della divisione di annullamento ed ha quindi respinto il ricorso.

10      La commissione di ricorso ha innanzitutto rilevato, in sostanza, al punto 37 della decisione impugnata, che il motivo a scacchiera, come raffigurato nel marchio controverso, era una figura basica e banale composta di elementi molto semplici e che era notorio che tale figura fosse stata correntemente utilizzata a scopo decorativo per quanto riguarda diversi prodotti, tra cui quelli ricompresi nella classe 18. La commissione di ricorso ha, in seguito, ritenuto, ai punti 41 e 42 della decisione impugnata, che il marchio controverso, in assenza di elementi tali da distinguerlo rispetto ad altre rappresentazioni a scacchiera, non fosse idoneo a svolgere la sua funzione essenziale di identificazione o di origine di un marchio. Peraltro, ai punti 43 e 47 della stessa decisione, la commissione di ricorso ha ritenuto che la struttura a catena e a trama del marchio controverso non costituisse una caratteristica sostanziale di detto marchio e non gli conferisse carattere distintivo. Inoltre, secondo il punto 46 della decisione impugnata, il fatto che la struttura a catena e a trama di detto marchio fosse stata copiata non avrebbe dimostrato che essa fungeva da indicazione dell’origine commerciale per il pubblico di riferimento. Le stesse considerazioni varrebbero, secondo il punto 48 della decisione impugnata, per la combinazione specifica di colori, ossia il marrone e il beige. La commissione di ricorso ha quindi ritenuto, al punto 49 della decisione impugnata, che il marchio controverso fosse molto semplice e non contenesse alcun elemento atto a distinguerlo in modo da non farlo apparire come un motivo a scacchiera comune ed elementare. Essa ha aggiunto, al punto 50 della decisione impugnata, che segni come il marchio controverso erano generalmente utilizzati come segni supplementari che coesistevano accanto al marchio della casa produttrice, così da concludere, al punto 51 della decisione impugnata, per l’assenza di carattere distintivo di detto marchio. La commissione di ricorso ha, parimenti, ritenuto, al punto 55 della decisione impugnata, che i documenti prodotti dalla titolare del marchio controverso non dimostrassero che il pubblico di riferimento avesse l’abitudine di fare supposizioni sull’origine commerciale dei prodotti considerati sulla base dei motivi. Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti da 73 a 75 della decisione impugnata, che, sulla base degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, non fosse stato dimostrato che il marchio controverso avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto in una parte sostanziale del territorio rilevante, ossia in Danimarca, in Portogallo, in Finlandia e in Svezia, e ciò né alla data del suo deposito né dopo la sua registrazione.

 Conclusioni delle parti

11      Nel ricorso la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese del presente procedimento;

–        condannare l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

12      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

13      Durante l’udienza, l’interveniente, in risposta a una domanda del Tribunale, ha espressamente rinunciato agli argomenti supplementari che aveva già dedotto nella sua domanda di dichiarazione di nullità iniziale e che aveva reiterato nel suo controricorso, i quali si fondavano sul fatto che la registrazione del marchio controverso era stata ottenuta anche in violazione del disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), lettera e), iii), e lettera f), del regolamento n. 207/2009, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

 In diritto

14      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

15      Si deve rilevare che il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, si divide in due parti. Con la prima parte, la ricorrente critica, sostanzialmente, la commissione di ricorso per non essersi limitata a valutare se il marchio controverso avesse carattere distintivo minimo, ma per aver accertato se detto marchio possedesse altre caratteristiche tali da attirare l’attenzione del consumatore di riferimento, richiedendo così che tale marchio avesse raggiunto una soglia di carattere distintivo più elevata. Peraltro, essa contesta alla commissione di ricorso di aver presentato in modo inesatto il marchio controverso come se si trattasse di una domanda generale di motivo a scacchiera. La ricorrente ritiene altresì che la commissione di ricorso abbia fatto una valutazione erronea, da un lato, del marchio controverso rispetto ai prodotti rientranti nella classe 18 e, dall’altro, della percezione del pubblico considerato. Con una seconda parte, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato le norme relative all’onere della prova.

 Sul carattere distintivo intrinseco del marchio controverso

16      A tale proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio comunitario è dichiarato nullo su domanda presentata all’UAMI, qualora esso sia stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 del medesimo regolamento.

17      Secondo la giurisprudenza, un impedimento assoluto alla registrazione va interpretato alla luce dell’interesse generale ad esso sotteso. Trattandosi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la nozione di interesse generale si confonde, palesemente, con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (v. sentenza dell’8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI, C‑304/06 P, Racc., EU:C:2008:261, punti 55 e 56 nonché giurisprudenza ivi citata).

18      Dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, Racc., EU:C:2004:258, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

19      Tale carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, costituito dal consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenze Henkel/UAMI, punto 18 supra, EU:C:2004:258, punto 35, e del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, Racc., EU:C:2006:422, punto 25). Il livello di attenzione del consumatore medio, che si presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [sentenza del 10 ottobre 2007, Bang & Olufsen/UAMI (Forma di un altoparlante), T‑460/05, Racc., EU:T:2007:304, punto 32].

20      Secondo una giurisprudenza parimenti costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi [v. sentenza Storck/UAMI, punto 19 supra, EU:C:2006:422, punto 26 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 19 settembre 2012, Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro), T‑50/11, EU:T:2012:442, punto 40].

21      Tuttavia, si deve tener conto, in sede di applicazione di tali criteri, del fatto che la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue (v. sentenza Storck/UAMI, punto 19 supra, EU:C:2006:422, punto 27 e giurisprudenza ivi citata; sentenza Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, punto 20 supra, EU:T:2012:442, punto 40).

22      Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (v. sentenza Storck/UAMI, punto 19 supra, EU:C:2006:422, punto 27 e giurisprudenza ivi citata; sentenza Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, punto 20 supra, EU:T:2012:442, punto 40).

23      Peraltro, conformemente alla giurisprudenza, più la forma della quale è chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, sia idoneo ad assolvere la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [sentenze Henkel/UAMI, punto 18 supra, EU:C:2004:258, punto 39, e del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi‑Werke/UAMI, C‑173/04 P, Racc., EU:C:2006:20, punto 31; v. anche sentenza del 21 aprile 2010, Schunk/UAMI (Raffigurazione di una parte di un mandrino), T‑7/09, EU:T:2010:153, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

24      Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio controverso è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto. Neppure in tale caso, infatti, il marchio è costituito da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue [v., in tal senso, sentenza Storck/UAMI, punto 19 supra, EU:C:2006:422, punto 29; ordinanza del 13 settembre 2011, Wilfer/UAMI, C‑546/10 P, EU:C:2011:574, punto 59; sentenze del 14 settembre 2009, Lange Uhren/UAMI (Campi geometrici sul quadrante di un orologio), T‑152/07, EU:T:2009:324, punto 70, e Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, punto 20 supra, EU:T:2012:442, punto 42].

25      Ciò si verifica anche nel caso di un marchio figurativo costituito da una parte della forma del prodotto che contraddistingue, nei limiti in cui il pubblico di riferimento lo percepirà immediatamente e senza riflessione particolare come una rappresentazione di un dettaglio particolarmente interessante o attraente del prodotto di cui trattasi, piuttosto che come un’indicazione della sua origine commerciale (sentenza Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, punto 20 supra, EU:T:2012:442, punto 43).

26      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente avverso la legittimità della decisione impugnata.

27      In primo luogo, si deve rilevare che, nella specie, le parti non contestano la valutazione della commissione di ricorso, contenuta al punto 29 della decisione impugnata, secondo la quale i prodotti contrassegnati dal marchio controverso sono di largo consumo, di modo che il pubblico di riferimento è costituito dal consumatore medio dell’Unione, che si presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Peraltro, come rilevato a giusto titolo dalla commissione di ricorso, dalla descrizione dei prodotti considerati non emerge che si tratti di prodotti di lusso o di prodotti talmente sofisticati o costosi da rendere il pubblico di riferimento particolarmente attento nei loro confronti.

28      In secondo luogo, si deve necessariamente constatare che, rispetto ai prodotti considerati, il marchio controverso si presenta sotto forma di un motivo destinato o ad essere apposto su una parte degli stessi, oppure a ricoprire interamente la loro superficie, circostanza ammessa espressamente dalla ricorrente durante l’udienza, in risposta a una domanda del Tribunale.

29      Così, riguardo ai prodotti considerati, ossia agli articoli di pelletteria e relative imitazioni, diverse sacche o portafogli nonché ombrelli e ombrellini che possono contenere elementi di tessuto, il motivo di cui trattasi può ricoprirne una superficie più o meno estesa, che corrisponde, di conseguenza, al loro aspetto esteriore (v., in tal senso, sentenza Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, punto 20 supra, EU:T:2012:442, punto 50).

30      Ne consegue che la commissione di ricorso ha ritenuto correttamente, al punto 33 della decisione impugnata, che l’elemento determinante del marchio controverso fosse il fatto che esso si confondeva con l’aspetto del prodotto considerato.

31      Di conseguenza, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, la quale sostiene che la commissione di ricorso le avrebbe, erroneamente, richiesto di dimostrare che il marchio controverso avesse raggiunto una soglia di carattere distintivo più elevata, essa si è, al contrario, fondata correttamente, per valutare il carattere distintivo del marchio controverso, sui principi applicabili ai marchi tridimensionali. Le considerazioni esposte ai precedenti punti 24 e 25 giustificano, infatti, l’applicazione della giurisprudenza elaborata in materia di marchi tridimensionali, citata ai precedenti punti da 20 a 23, anche ai marchi figurativi costituiti dalla forma del prodotto considerato o dalla forma di una parte dello stesso, poiché neanche siffatti marchi sono indipendenti dall’aspetto del prodotto che contraddistinguono (v., in tal senso, sentenza Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, punto 20 supra, EU:T:2012:442, punto 53).

32      In terzo luogo, si deve esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui esisterebbe una pratica in forza della quale marchi figurativi del genere sarebbero utilizzati nel commercio dei prodotti contraddistinti dal marchio controverso ai fini dell’identificazione commerciale, di modo che il pubblico sarebbe abituato a percepire in quanto marchi segni diversi dai marchi denominativi e, in particolare, dai motivi che coprono l’intera superficie di diversi tipi di articoli di pelletteria. Ne discenderebbe, secondo la ricorrente, che sarebbe sufficiente che il marchio di cui trattasi abbia un grado minimo di carattere distintivo per conservare la registrazione concessa.

33      A tale riguardo si deve ricordare che la Corte ha già respinto, nell’ordinanza Wilfer/UAMI, punto 24 supra (EU:C:2011:574, punto 55), la tesi secondo la quale i prodotti per i quali il consumatore sarebbe abituato al fatto che forme di taluni elementi dell’intero prodotto servono ad indicarne l’origine siano esclusi dall’applicazione della giurisprudenza menzionata al precedente punto 23. La Corte ha rilevato, al contrario, che da tale giurisprudenza derivava che l’apparenza dei prodotti in un dato settore, o quella di un elemento di tali prodotti, serviva ad indicarne il produttore, solo perché l’apparenza di un numero sufficiente di tali prodotti o di elementi di tali prodotti divergeva significativamente dalla norma o dalle abitudini di detto settore (ordinanza Wilfer/UAMI, punto 24 supra, EU:C:2011:574, punto 56, e sentenza Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, punto 20 supra, EU:T:2012:442, punto 58).

34      Ne consegue che, in ogni caso, l’argomento della ricorrente secondo il quale il consumatore sarebbe abituato a riconoscere un motivo in quanto indicazione dell’origine commerciale dei prodotti è irrilevante, poiché la circostanza che siffatti segni siano riconosciuti in quanto marchio dai consumatori non significa necessariamente che essi abbiano un carattere distintivo intrinseco. È, infatti possibile che un marchio acquisisca carattere distintivo mediante il suo utilizzo nel tempo [sentenza del 28 settembre 2010, Rosenruist/UAMI (Raffigurazione di due linee curve su una tasca), T‑388/09, EU:T:2010:410, punto 33].

35      In quarto luogo, si deve esaminare se il motivo controverso diverga significativamente dalla norma o dalle abitudini del settore e, in tal modo, consenta al consumatore di identificare il motivo corrispondente alla forma di presentazione controversa come proveniente da un’impresa determinata e, quindi, di distinguerlo dai motivi provenienti da altre imprese.

36      Nella specie, il marchio controverso consiste, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata, in un motivo regolare di riquadri alternanti due colori, ossia il marrone e il beige, che riprende la composizione di una scacchiera. Una struttura a trama e a catena, che costituisce, come rilevato dalla ricorrente, un motivo nel motivo, figura anche all’interno dei riquadri alla guisa di un metodo di tessitura apparente di due fili intrecciati.

37      Da un lato, il motivo a scacchiera è un motivo figurativo basico e banale, poiché si compone di una successione regolare di riquadri della stessa dimensione che si differenziano per un’alternanza di colori differenti, nel caso di specie il marrone e il beige. Tale motivo non comporta così alcuna variazione notevole rispetto alla rappresentazione convenzionale di scacchiere e coincide con il modello tradizionale di un motivo simile. Anche applicato a prodotti quali quelli della classe 18, il motivo di cui trattasi non diverge dalla norma o dalle abitudini del settore nei limiti in cui prodotti del genere sono generalmente rivestiti di tessuti di vari tipi, potendo il motivo a scacchiera, a causa della sua grande semplicità, proprio costituire uno di tali motivi.

38      A tale riguardo, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 37 della decisione impugnata, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, il motivo a scacchiera è una figura che è sempre esistita e che è stata utilizzata nell’ambito delle arti decorative. Orbene, queste ultime, malgrado ciò sia negato della ricorrente, hanno un collegamento indiscutibile con i prodotti della classe 18. A tale riguardo e in ogni caso, dagli elementi contenuti nel fascicolo dell’UAMI risulta che un siffatto motivo è stato utilizzato nel settore della decorazione in generale (in particolare di indumenti e di pavimenti di piastrelle) e figura altresì nell’arazzo di Bayeux.

39      Dall’altro lato, il motivo a trama e a catena che figura all’interno di ciascuno dei riquadri della scacchiera corrisponde all’effetto visivo desiderato di un intreccio di due tessuti differenti, indipendentemente dalla loro natura (lana, seta, pelle, ecc.), il che è quindi abituale in relazione a prodotti come quelli rientranti nella classe 18.

40      Si deve constatare che, da un punto di vista grafico, la rappresentazione di una scacchiera che alterna i colori marrone e beige e l’impressione di un intreccio di fili, applicate ai prodotti della classe 18 di cui trattasi nella specie, non comportano alcuna variazione notevole rispetto alla rappresentazione convenzionale di siffatti prodotti, di modo che il pubblico considerato percepirà in realtà solo un motivo banale e ordinario.

41      Si deve rilevare che la giustapposizione di due elementi che sono di per sé non distintivi non può modificare la percezione del pubblico considerato riguardo all’assenza di carattere distintivo ab initio del marchio controverso. La giustapposizione di una scacchiera e di un motivo a trama e a catena non lascia, infatti, apparire alcun elemento che diverga dalla norma o dalle abitudini del settore considerato, di modo che l’argomento della ricorrente secondo cui il marchio controverso sarebbe complesso, particolare e originale non può essere accolto (v., in tal senso, sentenza Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, punto 20 supra, EU:T:2012:442, punto 70).

42      È altresì a torto che la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il marchio controverso, per la motivazione che essa l’avrebbe ridotto a una scacchiera invece di esaminarlo tenendo conto dell’insieme delle sue particolarità (ossia la figura della scacchiera, la struttura a trama e a catena e i colori marrone e beige).

43      Infatti, oltre al fatto che la commissione di ricorso ha, come rilevato peraltro dalla ricorrente, correttamente descritto, al punto 30 della decisione impugnata, il marchio controverso come composto di una scacchiera che alterna i colori marrone e beige e che presenta una struttura a trama e a catena, risulta dal seguito della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha esaminato in successione, innanzitutto, ai punti da 37 a 42 della decisione impugnata, il motivo a scacchiera, poi, ai punti da 43 a 47 della suddetta decisione, la struttura a trama e a catena e, infine, al punto 48 della medesima decisione, la combinazione dei colori utilizzati, ossia il marrone e il beige, per concludere, ai punti da 49 a 51 della decisione impugnata, nell’ambito dell’analisi dell’impressione complessiva di tale giustapposizione di elementi, per la totale assenza di carattere distintivo del marchio controverso.

44      Sebbene la commissione di ricorso abbia esaminato il motivo costituito dalla struttura a trama e a catena dopo aver concluso per l’assenza di carattere distintivo del motivo a scacchiera, si deve ricordare che, ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio composto di più elementi (marchio complesso), occorre prenderlo in considerazione nel suo insieme. Ciò non è tuttavia incompatibile con un esame in ordine successivo dei diversi elementi che compongono il marchio [sentenza del 20 novembre 2002, Bosch/UAMI (Kit Pro e Kit Super Pro), T‑79/01 e T‑86/01, Racc., EU:T:2002:279, punto 22; v. anche, in tal senso, sentenza del 19 settembre 2001, Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata bianca, macchiettata di verde, e verde chiaro), T‑118/00, Racc., EU:T:2001:226, punto 59].

45      Così, da un lato, nell’esaminare in successione i diversi elementi del marchio controverso e, dall’altro, nel procedere all’esame dello stesso nel suo insieme, la commissione di ricorso non ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza Eurohypo/UAMI, punto 17 supra, EU:C:2008:261, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

46      Dall’analisi che precede risulta altresì che la ricorrente sostiene erroneamente che la commissione di ricorso ha effettuato un esame separato dei diversi elementi che compongono il marchio controverso anziché esaminare quest’ultimo considerato nel suo insieme.

47      In quinto luogo, riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui altri segni analoghi al marchio controverso sarebbero stati oggetto di registrazione comunitaria, si deve ricordare che le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base a detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime [sentenza del 15 settembre 2005, BioID/UAMI, C‑37/03 P, Racc., EU:C:2005:547, punto 47, e sentenza del 13 aprile 2011, Air France/UAMI (Rappresentazione di un parallelogramma), T‑159/10, EU:T:2011:176, punto 37].

48      Si deve aggiungere che è, certamente, vero che l’UAMI è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di parità di trattamento e il principio di buona amministrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, Racc., EU:C:2011:139, punto 73).

49      Alla luce di questi ultimi due principi, l’UAMI, nell’ambito dell’istruzione di un procedimento volto alla dichiarazione di nullità di un marchio comunitario, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate su registrazioni di marchi simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso (v., in tal senso, sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, punto 48 supra, EU:C:2011:139, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

50      Ciò posto, i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legalità.

51      Di conseguenza, la persona che si oppone a una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio registrato non può invocare a proprio vantaggio un eventuale illecito commesso in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (v., in tal senso, sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, punto 48 supra, EU:C:2011:139, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

52      Nel caso di specie, è risultato che il marchio comunitario era in contrasto, alla luce dei prodotti per cui la registrazione era stata concessa e alla percezione da parte degli ambienti interessati, con uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, dello stesso.

53      Dalle precedenti considerazioni risulta che la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

 Sull’asserita violazione da parte della commissione di ricorso delle norme relative all’onere della prova

54      Secondo la ricorrente, nei limiti in cui il marchio controverso è stato registrato, spetta alla persona che contesti la validità della sua registrazione superare la presunzione di validità di quest’ultima.

55      Da tale premessa risulta che spetterebbe, secondo la ricorrente, a chi contesti il carattere distintivo di un marchio registrato dimostrare che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore nel concludere che il marchio controverso poteva essere registrato.

56      La ricorrente aggiunge che la commissione di ricorso non può rimediare alle carenze del richiedente la nullità basandosi solo sulla sua «esperienza generale» per superare la presunzione di validità della registrazione del marchio controverso.

57      Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 di detto regolamento.

58      L’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 precisa che, nel corso dell’esame della domanda di nullità, l’UAMI invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altri parti. Secondo il paragrafo 5 della medesima disposizione, se dall’esame della domanda di nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, i diritti del titolare del marchio comunitario vengono dichiarati nulli rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi.

59      Peraltro, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nell’ambito dell’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, gli esaminatori dell’UAMI e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell’UAMI devono procedere d’ufficio all’esame dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi o no uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all’articolo 7 del medesimo regolamento. Ne consegue che gli organi competenti dell’UAMI possono essere portati a fondare le proprie decisioni su fatti che non siano stati rivendicati dal richiedente. L’UAMI è tenuto ad esaminare d’ufficio i fatti pertinenti che potrebbero indurlo ad applicare un impedimento assoluto alla registrazione [sentenza Storck/UAMI, punto 19 supra, EU:C:2006:422, punto 50; sentenze del 15 marzo 2006, Develey/UAMI (Forma di una bottiglia di plastica), T‑129/04, Racc., EU:T:2006:84, punto 16, e del 12 aprile 2011, Fuller & Thaler Asset Management/UAMI (BEHAVIOURAL INDEXING), T‑310/09 e T‑383/09, EU:T:2011:157, punto 29].

60      Tuttavia, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, la commissione di ricorso non può essere obbligata ad effettuare nuovamente l’esame d’ufficio dei fatti pertinenti, condotto dall’esaminatore, che possono portarla ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Dagli articoli 52 e 55 del regolamento n. 207/2009 discende che il marchio comunitario è considerato valido fino a quando non venga dichiarato nullo dall’UAMI a seguito di un procedimento di dichiarazione di nullità. Esso beneficia quindi di una presunzione di validità, che costituisce la conseguenza logica del controllo effettuato dall’UAMI nell’ambito dell’esame di una domanda di registrazione [sentenza del 13 settembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/UAMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, Racc. (Per estratto), EU:T:2013:424, punto 27].

61      Tale presunzione di validità limita l’obbligo dell’UAMI, risultante dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di esaminare d’ufficio i fatti pertinenti che potrebbero portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione all’esame della domanda di un marchio comunitario effettuato dagli esaminatori e, in sede di ricorso, dalle commissioni di ricorso durante la procedura di registrazione di detto marchio. Orbene, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, poiché si presume la validità del marchio comunitario registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all’UAMI gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità (sentenza CASTEL, punto 60 supra, EU:T:2013:424, punto 28).

62      Tuttavia, sebbene tale presunzione di validità della registrazione limiti l’obbligo dell’UAMI di esaminare i fatti pertinenti, essa non può, tuttavia, impedirgli, in particolare in considerazione degli elementi invocati dalla parte che contesta la validità del marchio controverso, di fondarsi non solo su tali argomenti e sugli eventuali elementi di prova allegati da tale parte alla sua domanda di dichiarazione di nullità, bensì anche, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, sui fatti notori rilevati dall’UAMI nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità [v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2013, Welte‑Wenu/UAMI – Commissione (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES), T‑413/11, EU:T:2013:12, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

63      Così, poiché, come nella specie, l’interveniente ha contestato la validità del marchio di cui trattasi basandosi su elementi a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, spettava alla commissione di ricorso, come ha fatto, esaminare tali elementi nonché prendere in considerazione l’esistenza di fatti notori che l’esaminatore avrebbe, eventualmente, omesso di considerare, nell’ambito del procedimento di registrazione.

64      A tale riguardo si deve rilevare che la commissione di ricorso ha indicato, al punto 37 della decisione impugnata, che la constatazione secondo cui la figura a scacchiera era una figura basica e banale composta di elementi molto semplici era un fatto notoriamente conosciuto (v. anche, in tal senso, punto 44 della decisione impugnata) e ha altresì ritenuto che tale constatazione fosse avvalorata dagli elementi, addotti dall’interveniente, relativi al fatto che il marchio controverso non era distintivo ab initio, alla luce degli elementi dai quali risultava che il motivo a scacchiera era stato utilizzato nell’ambito delle arti decorative.

65      Così facendo, si deve constatare che la commissione di ricorso non ha in alcun modo violato le norme relative all’onere della prova.

66      Dalle precedenti considerazioni risulta che occorre respingere la seconda parte del primo motivo e, pertanto, quest’ultimo nel suo complesso.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

67      La ricorrente contesta, sostanzialmente, alla commissione di ricorso, nell’ambito di una prima parte, di aver preso in considerazione una data errata per determinare se il marchio controverso avesse acquisito un carattere distintivo e, nell’ambito di una seconda parte, di aver richiesto che le prove relative all’acquisizione del carattere distintivo del marchio controverso fossero fornite per ciascuno degli Stati membri e non per una parte sostanziale dell’Unione.

 Sull’errore circa la data che doveva essere presa in considerazione per determinare se il marchio controverso avesse acquisito un carattere distintivo

68      Secondo la ricorrente, affermando che le date rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009 siano rispettivamente la data di deposito del marchio controverso (18 settembre 1996) e la sua data di registrazione (27 agosto 1998), la commissione di ricorso ha preso in considerazione una data errata. La commissione di ricorso, infatti, avrebbe dovuto prendere in considerazione la situazione al momento in cui l’interveniente aveva depositato la sua domanda di dichiarazione di nullità, ossia il 28 settembre 2009.

69      Si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il marchio comunitario registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) di tale regolamento non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

70      Così, secondo una giurisprudenza costante, per poter beneficiare dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il marchio di cui si chiede la nullità deve aver acquisito un carattere distintivo tra la data della sua registrazione e quella della domanda di dichiarazione di nullità. Spetta al titolare del marchio produrre le prove adeguate e sufficienti a dimostrare che esso abbia acquisito un siffatto carattere [ordinanza del 2 dicembre 2009, Powerserv Personalservice/UAMI, C‑553/08 P, Racc., EU:C:2009:745, punto 91; v. sentenza del 9 marzo 2011, Longevity Health Products/UAMI – Performing Science (5 HTP), T‑190/09, EU:T:2011:78, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

71      Certamente, sebbene, come rilevato dalla ricorrente, la commissione di ricorso abbia indicato, al punto 70 della decisione impugnata, che «le date rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [erano] rispettivamente la data di deposito della domanda di marchio comunitario controverso (18 settembre 1996) e la sua data di registrazione (27 agosto 1998)», si deve constatare che, con tale formulazione, la commissione di ricorso si è riferita unicamente al momento in cui occorre situarsi, da un lato, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, ossia la data del deposito del marchio richiesto, e, dall’altro, nell’ambito dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, ossia dopo la registrazione del marchio controverso.

72      Ciò è peraltro confermato dal punto 71 della decisione impugnata, nel quale la commissione di ricorso, pur riferendosi alle date del 18 settembre 1996 e del 27 agosto 1998, ha considerato che doveva essere accertato «o che il marchio comunitario controverso avesse acquisito un carattere distintivo a motivo dell’uso che ne [era] stato fatto nei quindici Stati membri dell’Unione alla data del suo deposito, oppure che esso [avesse] acquisito un siffatto carattere a motivo dell’uso che ne [era] stato fatto, successivamente alla sua registrazione nei quindici Stati all’epoca membri dell’Unione».

73      È così che, considerando l’uso che era stato fatto del marchio controverso successivamente alla sua registrazione, la commissione di ricorso si è necessariamente fondata sugli elementi di prova che la ricorrente aveva invocato e che erano successivi alla registrazione del marchio controverso.

74      Peraltro, dal punto 72 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso, menzionando gli elementi di prova invocati dalla ricorrente e considerando gli anni 1996 e 2010 per quanto riguarda la tabella numerica relativa ai prodotti della ricorrente venduti tra questi due anni, ha tenuto conto dell’insieme degli elementi di prova senza dichiarare l’irricevibilità di quelli che sarebbero o successivi alla registrazione del marchio controverso, o addirittura successivi alla domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio (28 settembre 2009).

75      Ne consegue che, nonostante la formulazione ambigua del punto 70 della decisione impugnata, come rilevato peraltro dall’UAMI, non risulta in alcun modo da detta decisione che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore riguardo alla data da prendere in considerazione al fine di determinare se il marchio controverso avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, oppure abbia omesso o rifiutato di prendere in considerazione l’insieme degli elementi di prova invocati dalla ricorrente, indipendentemente, peraltro, dalla data della loro produzione, di modo che la ricorrente non può contestare alla commissione di ricorso di aver preso in considerazione una data erronea al fine di determinare se il marchio controverso avesse acquisito un carattere distintivo.

76      Dalle precedenti considerazioni deriva che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.

 Sull’asserito errore commesso riguardo alla determinazione dell’acquisizione di carattere distintivo da parte del marchio controverso

77      Riguardo all’asserito errore circa l’estensione del territorio nel quale il marchio controverso ha acquisito un carattere distintivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente richiesto che fosse fornita la prova per ciascuno dei quindici Stati membri di cui l’Unione era all’epoca composta, mentre avrebbe dovuto unicamente esigere che fosse fornita la prova che detto marchio avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso in una parte sostanziale dell’Unione, anche se le relative prove non riguardavano ciascuno degli Stati membri.

78      Orbene in considerazione del fatto che, secondo la ricorrente, dal ragionamento della commissione di ricorso può essere dedotto che essa ha ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla ricorrente per provare che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in almeno undici Stati membri, la ricorrente ritiene che tale numero fosse più che sufficiente per raggiungere la «soglia della parte sostanziale». In ogni caso, la ricorrente ritiene di aver anche fornito le prove dell’uso rilevante del marchio controverso in Danimarca, in Portogallo, in Finlandia e in Svezia (allegati 4 e 7 alla memoria dell’11 novembre 2011 in cui sono esposti i motivi di ricorso della ricorrente).

79      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, l’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento non osta alla registrazione di un marchio se quest’ultimo ha acquisito, per i prodotti per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.

80      Parimenti, l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone, in particolare, che il marchio comunitario registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non può essere comunque dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

81      Si deve, altresì, precisare a tale riguardo che, conformemente al disposto dell’articolo 165, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 207/2009, la prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso deve essere fornita solo negli Stati che erano membri dell’Unione alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio controverso, ossia nel caso di specie nell’Unione composta, al 18 settembre 1996, di quindici Stati membri.

82      Un segno privo di carattere distintivo intrinseco che, a motivo dell’uso che ne è stato fatto prima del deposito di una domanda diretta alla sua registrazione come marchio comunitario, ha acquisito un siffatto carattere per i prodotti o servizi contemplati nella domanda di registrazione è ammesso alla registrazione, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, nei limiti in cui non si tratti di un marchio «registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7». L’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non è dunque in alcun modo rilevante in questa ipotesi. Quest’ultima disposizione riguarda piuttosto i marchi alla cui registrazione ostavano gli impedimenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 207/2009 e che, in mancanza di una siffatta disposizione, avrebbero dovuto essere annullati ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del medesimo regolamento. L’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 ha proprio come obiettivo di mantenere la registrazione di quei marchi che, per l’uso che ne è stato fatto, hanno acquisito nel frattempo, vale a dire dopo la loro registrazione, un carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali sono stati registrati, nonostante la circostanza che siffatta registrazione, nel momento in cui è intervenuta, fosse contraria all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 [sentenza del 15 ottobre 2008, Powerserv Personalservice/UAMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Racc., EU:T:2008:442, punto 127].

83      Si deve altresì ricordare che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non prevede un diritto autonomo alla registrazione di un marchio. Esso contiene una deroga agli impedimenti alla registrazione stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di tale regolamento. La sua portata deve quindi essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione [sentenze Campi geometrici sul quadrante di un orologio, punto 24 supra, EU:T:2009:324, punto 121, e del 17 maggio 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia»/UAMI (υγεία), T‑7/10, EU:T:2011:221, punto 39].

84      Si deve, inoltre, ricordare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il marchio comunitario ha «carattere unitario», il che comporta che esso «produce gli stessi effetti in tutta la Comunità». Dal carattere unitario del marchio comunitario deriva che, per essere ammesso alla registrazione, un segno deve possedere un carattere distintivo in tutta l’Unione. Così, secondo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, un marchio dovrà essere escluso dalla registrazione se è privo di carattere distintivo in una parte dell’Unione [sentenza del 30 marzo 2000, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), T‑91/99, Racc., EU:T:2000:95, punti da 23 a 25]. La parte dell’Unione considerata al suddetto paragrafo 2 può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro [sentenze Storck/UAMI, punto 19 supra, EU:C:2006:422, punto 83, e del 7 settembre 2006, Bovemij Verzekeringen, C‑108/05, Racc., EU:C:2006:530, punto 28; v. anche paragrafo 45 delle conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston presentate nella suddetta causa C‑108/05; sentenze del 10 novembre 2004, Storck/UAMI (Forma di una farfalletta), T‑402/02, Racc., EU:T:2004:330, punti 85, 86, 88 e 89; del 12 settembre 2007, Glaverbel/UAMI (Struttura di una superficie di vetro), T‑141/06, EU:T:2007:273, punti 35, 38 e 40; Campi geometrici sul quadrante di un orologio, punto 24 supra, EU:T:2009:324, punto 134; del 29 settembre 2010, CNH Global/UAMI (Raffigurazione di un trattore in rosso, nero e grigio), T‑378/07, Racc., EU:T:2010:413, punto 49; del 9 dicembre 2010, Earle Beauty/UAMI (NATURALLY ACTIVE), T‑307/09, EU:T:2010:509, punto 49; υγεία, punto 83 supra, EU:T:2011:221, punto 40; del 6 luglio 2011, Audi e Volkswagen/UAMI (TDI), T‑318/09, Racc., EU:T:2011:330, punto 46, nonché del 1° febbraio 2013, Ferrari/UAMI (PERLE’), T‑104/11, EU:T:2013:51, punto 38].

85      L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, che consente la registrazione dei segni che hanno acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, deve essere letto alla luce di tali requisiti. Di conseguenza, è necessario dimostrare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso di tale marchio in tutto il territorio in cui esso ne era privo ab initio (sentenza Storck/UAMI, punto 19 supra, EU:C:2006:422, punto 83; sentenze Raffigurazione di un trattore in rosso, nero e grigio, punto 84 supra, EU:T:2010:413, punto 30, e υγεία, punto 83 supra, EU:T:2011:221, punto 41).

86      Risulta, peraltro, dal carattere unitario del marchio comunitario che, per essere ammesso alla registrazione, un segno deve possedere un carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all’uso, in tutta l’Unione. Sarebbe paradossale ammettere, infatti, da un lato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25), che un Stato membro sia tenuto a negare la registrazione come marchio nazionale di un segno privo di carattere distintivo nel suo territorio e, dall’altro, che lo stesso Stato sia tenuto a rispettare un marchio comunitario relativo allo stesso segno per il solo motivo che esso avrebbe acquisito un carattere distintivo sul territorio di un altro Stato membro [sentenza del 14 dicembre 2011, Vuitton Malletier/UAMI – Friis Group International (Rappresentazione di un dispositivo di chiusura), T‑237/10, EU:T:2011:741, punto 100].

87      Inoltre, nel caso dei marchi non denominativi, come quello in esame, si deve presumere che la valutazione del loro carattere distintivo sia la stessa in tutta l’Unione, a meno che non esistano indizi concreti in senso contrario. Dato che, nel caso di specie, dal fascicolo non risulta che ciò si verifichi, occorre ritenere che esista l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda il marchio richiesto, in tutta l’Unione. È quindi in tutta l’Unione che, per essere registrabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, tale marchio deve aver acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso [sentenze del 29 aprile 2004, Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia), T‑399/02, Racc., EU:T:2004:120, punto 47; Forma di una farfalletta, punto 84 supra, EU:T:2004:330, punto 86; del 10 marzo 2009, Piccoli/UAMI (Forma di una conchiglia), T‑8/08, EU:T:2009:63, punti da 37 a 39, e del 17 dicembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (Forma di un coniglio di cioccolato), T‑395/08, EU:T:2010:550, punto 53].

88      Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio richiede che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata [sentenze Forma di una bottiglia, punto 87 supra, EU:T:2004:120, punto 42; del 15 dicembre 2005, BIC/UAMI (Forma di un accendino a pietrina), T‑262/04, Racc., EU:T:2005:463, punto 61, e υγεία, punto 83 supra, EU:T:2011:221, punto 42]. Tuttavia, per quanto riguarda le circostanze cui una tale condizione può essere considerata soddisfatta, esse non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti (sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97, Racc., EU:C:1999:230, punto 52; sentenza υγεία, punto 83 supra, EU:T:2011:221, punto 45).

89      La Corte ha precisato che, per accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto, l’autorità competente deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 88 supra, EU:C:1999:230, punto 49; sentenze Forma di un accendino a pietrina, punto 88 supra, EU:T:2005:463, punto 63, e υγεία, punto 83 supra, EU:T:2011:221, punto 43).

90      Al riguardo, si devono prendere in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione (v. sentenza Forma di un accendino a pietrina, punto 88 supra, EU:T:2005:463, punto 64 e giurisprudenza ivi citata; sentenza υγεία, punto 83 supra, EU:T:2011:221, punto 44).

91      Risulta necessariamente da quanto sopra e, in particolare, dal precedente punto 84 che, quando il marchio controverso è privo di carattere distintivo in tutta l’Unione, la prova del carattere distintivo da esso acquisito deve essere fornita in ciascuno degli Stati membri.

92      Certamente, la Corte ha considerato che, benché sia vero, conformemente alla sentenza Storck/UAMI, punto 19 supra (EU:C:2006:422), che l’acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso deve essere dimostrata per la parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere, sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro (sentenza del 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, C‑98/11 P, Racc., EU:C:2012:307, punto 62).

93      Tuttavia, si deve rilevare che, nel ricordare, ai punti 60 e 61 della sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, punto 92 supra (EU:C:2012:307), la giurisprudenza secondo la quale un marchio può essere registrato solo se viene fornita la prova del fatto che esso abbia acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere, e che essa doveva essere tutta l’Unione, la Corte non si è discostata dalla sua giurisprudenza e, in particolare, della sentenza Storck/UAMI, punto 19 supra (EU:C:2006:422).

94      È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova del carattere distintivo del marchio controverso acquisito in seguito all’uso.

95      A tale riguardo è necessario, innanzitutto, ricordare tutti gli elementi che la ricorrente ha trasmesso all’UAMI e che sono stati presi in considerazione sia dalla divisione di annullamento sia dalla commissione di ricorso, elementi che sono elencati al punto 72 della decisione impugnata:

–        «documento 1: un documento chiamato “Damier Canvas Trademark Portfolio” (portafoglio di marchi di tela a scacchiera), che è un elenco dei marchi della titolare del marchio comunitario registrati in diversi paesi del mondo. Nell’elenco figurano il marchio di cui trattasi e marchi simili. La titolare del marchio comunitario fornisce le seguenti indicazioni: paesi dove il marchio è registrato, classe internazionale dei prodotti/servizi, numero della domanda, data della domanda, numero di registrazione, data di registrazione e status (in attesa/registrato). In taluni casi sono indicate la prossima data prevista per il rinnovo e altre annotazioni (problemi, rinnovi in corso);

–        documento 2: foto non datate di prodotti riportanti il motivo a scacchiera;

–        documento 3: stampe di articoli riguardanti marchi a motivi famosi (Lady Dior per il motivo a impagliatura, Gucci per il motivo floreale, motivo Burberry);

–        documento 4: una tabella con dati relativi ai prodotti della titolare del marchio comunitario venduti tra il 1996 e il 2010, al loro fatturato in euro e alla quantità totale dei prodotti venduti per il marchio comunitario di cui trattasi, per i seguenti paesi: Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Romania, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Portogallo, Spagna, Irlanda e Regno Unito;

–        documento 5: raccolta di articoli e di pubblicità provenienti da diverse riviste, che presentano taluni prodotti riportanti il motivo a scacchiera della titolare del marchio comunitario. Le riviste provengono dai seguenti paesi: Francia, Belgio, Lussemburgo, Austria, Regno Unito, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Italia, Repubblica ceca, Grecia, Turchia, Norvegia, Ungheria e Romania. Il documento 5 contiene inoltre un risultato Wikipedia su Louis Vuitton;

–        documento 6: cataloghi e opuscoli per i prodotti Louis Vuitton;

–        documento 7: elenco dei negozi Louis Vuitton. Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione, sono elencati i negozi della titolare del marchio comunitario nei seguenti paesi: Francia, Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito;

–        documento 8: fotografie di prodotti che presentano motivi a scacchiera non provenienti della titolare del marchio comunitario, presentati come imitazioni dei prodotti della titolare del marchio comunitario».

96      Si deve altresì precisare che la ricorrente si è avvalsa di un sondaggio che è stato preso in considerazione dalla commissione di ricorso ai punti 18 e 55 della decisione impugnata. Essa ha peraltro affermato di avere altresì fornito le prove di un uso rilevante del marchio controverso in Danimarca, in Portogallo, in Finlandia e in Svezia.

97      In limine, si deve, previamente, ricordare che, nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 63 della decisione impugnata, la ricorrente non ha mai sostenuto che gli elementi summenzionati fossero destinati a dimostrare il carattere distintivo del marchio controverso acquisito in seguito all’uso.

98      Così, nella sua memoria del 22 settembre 2010 dinanzi alla divisione di annullamento, in risposta a un argomento dell’interveniente che aveva ritenuto che la ricorrente rivendicasse un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, la ricorrente ha tenuto a precisare che «il proprietario non [aveva] mai sostenuto che il marchio controverso avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso» e che «[aveva] sempre sostenuto che la SCACCHIERA [era] intrinsecamente distintiva, e [aveva] soltanto attirato l’attenzione sul fatto che un siffatto carattere distintivo era amplificato da un utilizzo intenso per quasi 15 anni».

99      Parimenti, nella sua memoria dell’11 novembre 2011 dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha ricordato che i documenti menzionati al precedente punto 95 erano destinati a dimostrare il carattere distintivo «accresciuto» del marchio controverso, ma che non erano destinati a dimostrare il carattere distintivo acquisito da quest’ultimo in seguito all’uso che ne era stato fatto.

100    Trattandosi dell’argomento della ricorrente dinanzi al Tribunale, in particolare quello che essa ha reiterato durante l’udienza in risposta a una domanda del Tribunale, non si può desumere dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso abbia ritenuto che i documenti che la ricorrente aveva trasmesso e che sono menzionati al precedente punto 95 fossero sufficienti per dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso in almeno undici Stati membri.

101    Si deve rilevare che la divisione di annullamento si è limitata a considerare che la constatazione dell’assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso in almeno quattro Stati membri dell’Unione allora composta di quindici Stati membri, ossia il Regno di Danimarca, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, era sufficiente per considerare che la prova fornita dalla ricorrente non dimostrasse il carattere distintivo del marchio controverso acquisito in seguito all’uso nell’Unione.

102    Basandosi sulla giurisprudenza secondo cui la prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso deve essere fornita in ogni Stato membro nel quale il marchio controverso ne era privo ab initio, la divisione di annullamento ha implicitamente, ma necessariamente, ritenuto che non fosse indispensabile verificare la veridicità e il carattere probatorio dei documenti relativi agli altri undici Stati membri.

103    Tale constatazione è stata confermata, ai punti 73 e 74 della decisione impugnata, dalla commissione di ricorso, che ha dichiarato di approvare la conclusioni della divisione di annullamento secondo cui, in particolare, per quanto riguardava la Danimarca, il Portogallo, la Finlandia e la Svezia, «non era possibile fare alcuna deduzione concernente la percezione del pubblico di riferimento, né a partire dall’elenco dei marchi registrati (documento 1), né a partire dai dati relativi alle vendite e ai fatturati forniti, in assenza di un’indicazione chiara relativa al marchio e ai prodotti considerati (documento 4), né a partire dalla semplice presenza di un negozio in un dato paese (documento 7)».

104    Si deve rilevare che, per quanto riguarda i quattro Stati membri interessati, ossia la Danimarca, il Portogallo, la Finlandia e la Svezia, la ricorrente non ha, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al precedente punto 90, prodotto agli atti nessun documento contenente informazioni riguardanti la quota di mercato detenuta dal marchio controverso, l’intensità e l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, nonché la proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio controverso e non ha trasmesso alcuna dichiarazione delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali.

105    Durante l’udienza, il legale della ricorrente ha, in risposta a una domanda posta dal Tribunale, confermato di non aver fornito nessuno degli elementi menzionati al precedente punto 104 per la motivazione che la ricorrente non conosceva la giurisprudenza e che nell’ambito del procedimento amministrativo erano stati utilizzati solo gli elementi messi a sua disposizione.

106    Anche supponendo che la ricorrente sostenga che i documenti sottoposti alla valutazione della commissione di ricorso e menzionati al precedente punto 95 dimostrino il carattere distintivo del marchio controverso acquisito in seguito all’uso in Danimarca, in Portogallo, in Finlandia e in Svezia, si devono fare le seguenti osservazioni.

107    A tale riguardo, in primo luogo, si deve constatare, per quanto riguarda il documento, proveniente dalla ricorrente, che menziona il fatturato realizzato grazie alla vendita di prodotti rivestiti del marchio controverso (documento 4 menzionato al precedente punto 95), che i dati numerici sono redatti su semplici fogli stampati sprovvisti di qualsiasi altra precisazione o certificazione.

108    Trattandosi di documenti prodotti agli atti provenienti dall’impresa stessa, il Tribunale ha dichiarato che, per valutare la loro efficacia probatoria, si doveva innanzitutto verificare la verosimiglianza dell’informazione in essi contenuta. Esso ha aggiunto che si doveva allora in particolare considerare la provenienza del documento, le circostanze della sua elaborazione, il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso apparisse ragionevole e affidabile [sentenze del 7 giugno 2005, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Racc., EU:T:2005:200, punto 42, e del 16 novembre 2011, Dorma/UAMI – Puertas Doorsa (Doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T‑500/10, EU:T:2011:679, punto 49].

109    Nella specie, si deve constatare che il documento che menziona il fatturato realizzato grazie alla vendita di prodotti rivestiti del marchio controverso, proveniente dalla ricorrente stessa, non può, pertanto, data tale provenienza, da solo, costituire una prova sufficiente dell’acquisizione in seguito all’uso del carattere distintivo di detto marchio. I dati numerici che vi sono contenuti costituiscono soltanto indizi che necessitano di essere suffragati da altri elementi probatori (v., in tal senso, sentenza Forma di un accendino a pietrina, punto 88 supra, EU:T:2005:463, punto 79).

110    Così, in assenza di qualsiasi altro documento comprovante le informazioni contenute in tale documento, in particolare di altri documenti contabili certificati da una società di certificazione, che potrebbero avvalorare i dati numerici in esso contenuti, si deve necessariamente constatare che tale documento, esaminato alla luce dell’insieme degli altri elementi forniti dalla ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo, non può dimostrare che il marchio controverso abbia acquisito un carattere distintivo a motivo dell’uso.

111    In mancanza di qualsiasi altro elemento oggettivo, sarebbe dato credito, senza alcuna giustificazione, a un semplice documento in carta libera, elemento che potrebbe in seguito essere utilizzato da qualsiasi altra impresa per considerare che il livello di prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso può essere raggiunto a motivo di probabilità o presunzioni, circostanza che la giurisprudenza ha sempre negato [v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2008, Boston Scientific/UAMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

112    In secondo luogo, la presenza di negozi nei diversi Stati membri (documento 7 menzionato al precedente punto 95) non dà altresì alcuna indicazione riguardo alla percezione del marchio controverso sul pubblico interessato.

113    In terzo luogo, per quanto riguarda gli estratti di cataloghi e di opuscoli, le pubblicità nonché le fotografie di personalità che indossano un prodotto rivestito del marchio controverso o i diversi modelli di prodotti della ricorrente rivestiti di tale marchio, così come le fotografie di prodotti che riproducono il motivo a scacchiera del medesimo marchio, allegati al fascicolo (documenti 2, 5 e 6 menzionati al precedente punto 95), essi si rivelano insufficienti, anche esaminandoli alla luce dell’insieme degli altri elementi allegati dalla ricorrente ed elencati al precedente punto 95, a dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento identificherà grazie al marchio controverso i prodotti considerati come provenienti dalla ricorrente.

114    Da un lato, i cataloghi e gli opuscoli sono unicamente redatti in francese e in inglese, di modo che, a meno che la ricorrente non rediga cataloghi differenziati, essi non possono provare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso quanto meno per i quattro Stati membri interessati. Inoltre, non risulta da alcun elemento che tali cataloghi siano diffusi presso il pubblico di riferimento e non siano uno strumento interno alla ricorrente a disposizione dei suoi dipendenti unicamente nell’ottica della vendita in negozio degli articoli ivi contenuti.

115    Dall’altro lato, le fotografie di diverse personalità che indossano prodotti rivestiti del marchio controverso o di pubblicità di prodotti rivestiti del medesimo marchio provano unicamente che la ricorrente ha utilizzato il motivo a scacchiera marrone e beige, ma non dimostrano che il pubblico destinatario dei prodotti di cui trattasi percepisca detto marchio come un’indicazione di origine commerciale (v., in tal senso, sentenza Raffigurazione di un trattore in rosso, nero e grigio, punto 84 supra, EU:T:2010:413, punto 57).

116    In quarto luogo, trattandosi del sondaggio riguardante la percezione degli ambienti interessati che la ricorrente ha prodotto nell’ambito del procedimento amministrativo e che la commissione di ricorso ha preso in considerazione ai punti 18 e 55 della decisione impugnata, si deve necessariamente constatare che tale sondaggio è stato effettuato presso i consumatori dei soli prodotti di lusso in pelle e unicamente in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia e nel Regno Unito. A parte il fatto che tale sondaggio non verte sui consumatori medi dell’Unione, che si presume siano normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (v. punto 27 supra), ma solo sui consumatori di prodotti di lusso di cinque Stati membri dell’Unione, esso non riguarda in alcun modo la percezione del marchio controverso, ma quella di Louis Vuitton, in quanto tale, di modo che esso non fornisce alcuna indicazione circa la percezione del solo marchio controverso su tale pubblico, seppur ristretto, presso il quale tale sondaggio è stato effettuato.

117    Per tutte queste ragioni, si deve necessariamente constatare che, in ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato che il marchio controverso avesse acquisito, in Danimarca, in Portogallo, in Finlandia e in Svezia, un carattere distintivo a motivo dell’uso che essa ne aveva fatto.

118    Dalla sentenza Struttura di una superficie di vetro, punto 84 supra (EU:T:2007:273, punti 35, 38 e 40), infatti, si desume in particolare che l’assenza di prova per quanto riguarda la Danimarca, la Finlandia, la Svezia, la Grecia e l’Irlanda sarebbe sufficiente a giustificare il diniego di registrazione.

119    Per quanto concerne l’argomento della ricorrente fondato sull’applicazione per analogia alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 della giurisprudenza relativa all’acquisizione della notorietà, la quale deve essere dimostrata in una parte sostanziale dell’Unione e non in ogni Stato membro, il Tribunale ha già dichiarato che la giurisprudenza relativa all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non doveva essere confusa con quella intesa a precisare il significato dell’espressione «gode di notorietà» in un Stato membro o nell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo, 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, presupposto che deve ricorrere affinché un marchio registrato possa beneficiare di una tutela allargata a prodotti o servizi non simili. In questo caso, infatti, non si tratta di esaminare se un segno soddisfi i requisiti per essere registrato come marchio comunitario in tutta l’Unione. Si tratta, piuttosto, di impedire l’uso di un segno quando un marchio esistente gode di notorietà vuoi in uno Stato membro vuoi nell’Unione e quando l’uso del segno senza giusto motivo trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di detto marchio, o arreca loro pregiudizio. Così, la Corte ha dichiarato che, a livello territoriale, l’esistenza di una notorietà in una parte sostanziale di uno Stato membro fosse sufficiente per vietare l’utilizzo di tale segno [sentenze Raffigurazione di un trattore in rosso, nero e grigio, punto 84 supra, EU:T:2010:413, punto 47, e del 29 gennaio 2013, Germans Boada/UAMI (Rotella ad avanzamento manuale), T‑25/11, EU:T:2013:40, punto 70; v. anche, in tal senso, sentenze del 14 settembre 1999, General Motors, C‑375/97, Racc., EU:C:1999:408, punti 28 e 29, e del 6 ottobre 2009, PAGO International, C‑301/07, Racc., EU:C:2009:611, punti 27 e 30].

120    Spettava quindi alla ricorrente fornire la prova dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso nella parte dell’Unione nella quale il marchio controverso era ab initio privo di qualsivoglia carattere distintivo, ossia, nel caso di specie, in tutta l’Unione. Orbene, come risulta dal precedente punto 104, la ricorrente non ha prodotto agli atti nessuno degli elementi menzionati nella giurisprudenza ricordata al precedente punto 90 e gli elementi da essa prodotti, come risultano dal precedente punto 95, non dimostrano che il marchio controverso abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in Danimarca, in Portogallo, in Finlandia e in Svezia.

121    Dalle precedenti considerazioni risulta che la seconda parte del secondo motivo nonché il secondo motivo nel suo complesso devono essere respinti.

122    Ne consegue che il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.

 Sulle spese

123    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Louis Vuitton Malletier è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 aprile 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.