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Ricorso proposto il 2 maggio 2014 – H-O-T Servicecenter Nürnberg e a. / Commissione

(Causa T-289/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Norimberga, Germania), H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln), H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg), EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Norimberga) (rappresentanti: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler e T. Woltering, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della convenuta del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nella causa in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; (GU C 37/73 del 7 febbraio 2014)

unire il presente procedimento a quello relativo al ricorso proposto dalla Germania dinanzi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità della decisione impugnata (presentazione del ricorso il 21 marzo 2014);

in subordine: far inserire nel fascicolo gli atti di detto procedimento relativo al ricorso della Germania;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

Primo motivo: nessun vantaggio

Le ricorrenti fanno valere che il regime speciale di compensazione previsto dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») non comporta alcun vantaggio per gli utenti a forte consumo di energia del settore dell’indurimento e dell’industria del rivestimento in generale e per le ricorrenti in particolare.

Secondo motivo: nessun vantaggio selettivo

Inoltre, le ricorrenti sostengono che, per esse, non esiste a fortiori alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’ambito del regime speciale di compensazione.

Terzo motivo: nessun utilizzo di risorse statali

Le ricorrenti fanno valere, per di più, che il regime speciale di compensazione non costituisce un aiuto «concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

4.    Quarto motivo: nessuna distorsione della concorrenza

–    Le ricorrenti sostengono che il regime speciale di compensazione non falsa la concorrenza in seno all’Unione europea.

5.    Quinto motivo: assenza di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri

–    Le ricorrenti fanno valere inoltre che il regime speciale di compensazione non pregiudica nemmeno il commercio tra gli Stati membri.

6.    Sesto motivo: una cessazione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione viola i diritti fondamentali delle ricorrenti

–    Le ricorrenti sostengono che il fatto di qualificare il regime speciale di compensazione come aiuto o di ridurlo in maniera sostanziale violerebbe non solo i limiti dell’articolo 107 TFUE, chiaramente definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma anche il requisito fondamentale dell’equità sostanziale nella ripartizione degli oneri. Una soppressione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione violerebbe quindi altresì i diritti fondamentali delle ricorrenti, in particolare quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.    

7.    Settimo motivo: il regime speciale di compensazione rientra nell’ambito della decisione della Commissione del 22 maggio 2002

–    Le ricorrenti affermano altresì che la Commissione, nella propria decisione del 22 maggio 2002, ha constatato espressamente che la EEG e i suoi «regimi di compensazione» non configurano la fattispecie di un aiuto1 . Tale decisione copre altresì il regime speciale di compensazione.

8.    Ottavo motivo: errore manifesto di valutazione ed esame preliminare insufficiente

–    Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha sufficientemente esaminato e pertanto neanche riconosciuto che le eccezioni previste per gli utenti a forte consumo di energia sono giustificate dall’obiettivo, dalla natura e dalla struttura interna della EEG e non costituiscono quindi un vantaggio selettivo.

9.    Nono motivo: violazione del diritto al contraddittorio

–    Inoltre, le ricorrenti fanno valere che la Commissione le avrebbe dovute comunque consultare prima dell’adozione di una decisione avente tali effetti giuridici gravi.

10.    Decimo motivo: motivazione insufficiente

–    Infine, le ricorrenti sostengono che le parti essenziali della decisione di avviare il procedimento non sono sufficientemente motivate.

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1 Lettera della Commissione del 22 maggio 2002, C (2002) 1887 def. / Aiuto di Stato NN 27/2000-Germania