Ricorso proposto il 2 maggio 2014 – H-O-T Servicecenter Nürnberg e a. / Commissione
(Causa T-289/14)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Norimberga, Germania), H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln), H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg), EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Norimberga) (rappresentanti: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler e T. Woltering, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
dichiarare la nullità della decisione della convenuta del 18 dicembre 2013 di avviare il procedimento d’indagine formale nella causa in materia di aiuti di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia; (GU C 37/73 del 7 febbraio 2014)
unire il presente procedimento a quello relativo al ricorso proposto dalla Germania dinanzi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità della decisione impugnata (presentazione del ricorso il 21 marzo 2014);
in subordine: far inserire nel fascicolo gli atti di detto procedimento relativo al ricorso della Germania;
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.
Primo motivo: nessun vantaggio
Le ricorrenti fanno valere che il regime speciale di compensazione previsto dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») non comporta alcun vantaggio per gli utenti a forte consumo di energia del settore dell’indurimento e dell’industria del rivestimento in generale e per le ricorrenti in particolare.
Secondo motivo: nessun vantaggio selettivo
Inoltre, le ricorrenti sostengono che, per esse, non esiste a fortiori alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’ambito del regime speciale di compensazione.
Terzo motivo: nessun utilizzo di risorse statali
Le ricorrenti fanno valere, per di più, che il regime speciale di compensazione non costituisce un aiuto «concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
4. Quarto motivo: nessuna distorsione della concorrenza
– Le ricorrenti sostengono che il regime speciale di compensazione non falsa la concorrenza in seno all’Unione europea.
5. Quinto motivo: assenza di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri
– Le ricorrenti fanno valere inoltre che il regime speciale di compensazione non pregiudica nemmeno il commercio tra gli Stati membri.
6. Sesto motivo: una cessazione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione viola i diritti fondamentali delle ricorrenti
– Le ricorrenti sostengono che il fatto di qualificare il regime speciale di compensazione come aiuto o di ridurlo in maniera sostanziale violerebbe non solo i limiti dell’articolo 107 TFUE, chiaramente definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma anche il requisito fondamentale dell’equità sostanziale nella ripartizione degli oneri. Una soppressione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione violerebbe quindi altresì i diritti fondamentali delle ricorrenti, in particolare quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
7. Settimo motivo: il regime speciale di compensazione rientra nell’ambito della decisione della Commissione del 22 maggio 2002
– Le ricorrenti affermano altresì che la Commissione, nella propria decisione del 22 maggio 2002, ha constatato espressamente che la EEG e i suoi «regimi di compensazione» non configurano la fattispecie di un aiuto1 . Tale decisione copre altresì il regime speciale di compensazione.
8. Ottavo motivo: errore manifesto di valutazione ed esame preliminare insufficiente
– Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha sufficientemente esaminato e pertanto neanche riconosciuto che le eccezioni previste per gli utenti a forte consumo di energia sono giustificate dall’obiettivo, dalla natura e dalla struttura interna della EEG e non costituiscono quindi un vantaggio selettivo.
9. Nono motivo: violazione del diritto al contraddittorio
– Inoltre, le ricorrenti fanno valere che la Commissione le avrebbe dovute comunque consultare prima dell’adozione di una decisione avente tali effetti giuridici gravi.
10. Decimo motivo: motivazione insufficiente
– Infine, le ricorrenti sostengono che le parti essenziali della decisione di avviare il procedimento non sono sufficientemente motivate.
________________________1 Lettera della Commissione del 22 maggio 2002, C (2002) 1887 def. / Aiuto di Stato NN 27/2000-Germania